Cosa sono le ex festività, voce indicata nella maggior parte delle buste paga? Ti farà piacere scoprire che in alcuni giorni dell’anno il dipendente matura un giorno di permesso extra; ecco quando.
Dovete sapere che una volta le festività nazionali erano molte di più rispetto a oggi. Tuttavia, con la legge n. 54 del 1977 c’è stata una riduzione, individuando quattro festività da cancellare.
Oggi conosciute come ex festività, o anche festività soppresse, queste giornate in ambito lavorativo non vengono trattate come festivi, tuttavia non sono neppure un giorno normale.
Infatti, il legislatore nell’eliminare le ex festività ha riconosciuto comunque la possibilità per il lavoratore dipendente di maturare un giorno di riposo qualora tale giornata dovesse coincidere con un giorno lavorativo, demandando alla contrattazione collettiva il compito di valutarne i termini e le modalità di godimento.
Oggi, quindi, la maggior parte dei contratti collettivi stabilisce che qualora una ex festività dovesse cadere durante un giorno lavorativo, allora il monte dei permessi retribuiti indicato in busta paga dovrà arricchirsi di un’ulteriore giornata, di cui il dipendente potrà godere in un successivo momento.
Per questo motivo è interessante individuare quali sono le ex festività, e quando sono previste da calendario, così da capire quando si maturerà un giorno di permesso in più in busta paga.
Quali sono le ex festività
Le ex festività, oggi soppresse, sono quattro e sono riconosciute in busta paga al lavoratore che deve comunque verificare il proprio contratto collettivo di riferimento.
Partiamo dal ricordare le festività nazionali civili oggi riconosciute dall’ordinamento italiano e che sono tre:
- la Festa della Liberazione il 25 aprile;
- la Festa dei Lavoratori il 1° maggio;
- la Festa della Repubblica il 2° giugno.
Ci sono poi delle festività religiose, ovvero l’Immacolata, Natale, S.Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto e Ognissanti il 1° novembre durante le quali ai lavoratori spetta il diritto ad astenersi dall’attività lavorativa.
Tuttavia in passato tra le festività riconosciute dal nostro ordinamento ve ne erano altre cinque:
- San Giuseppe (Festa del papà);
- Ascensione;
- Festa dell’Unità Nazionale;
- Corpus Domini;
- S.S. Pietro e Paolo.
Queste, infatti, erano disciplinate dalla legge 269/1949, salvo poi essere abrogate dalla legge 54/1977 e da successive disposizioni e non sono state più ripristinate.
Pur non essendo più riconosciute come giorni in cui ci si può astenere dal lavoro, le ex festività hanno comunque un peso in busta paga dal momento che vengono trasformate in permessi retribuiti.
Ovviamente questo accade se la ex festività cade in un giorno lavorativo del dipendente e le condizioni dipendono e possono variare, come abbiamo anticipato, dal Ccnl applicato.
Il calendario delle ex festività
Dopo aver visto cosa si intende per ex festività, vediamo nello specifico quali sono quelle che i lavoratori troveranno prossimamente in busta paga. La prima l’abbiamo appena superata, in quanto lo scorso venerdì 4 novembre è stata la giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, per la quale quindi spetterà un giorno di permesso in più.
Le prossime ex festività di cui tener conto sono esattamente:
- San Giuseppe: domenica 19 marzo 2023;
- Ascensione: giovedì 18 maggio 2023 (il 39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- San Pietro e Paolo: giovedì 29 giugno 2023;
- Festa dell’Unità Nazionale: sabato 4 novembre 2023.
L’ex festività del Corpus Domini (il 19 giugno nel 2022) cade come ogni anno di domenica e non dà diritto alla maturazione dei permessi ex festività. Negli altri quattro giorni indicati, invece, il lavoratore ha diritto a un giorno di permesso extra - indicato in busta paga - di cui può godere in caso di necessità.
Attenzione però: i permessi vengono riconosciuti solamente nel caso in cui l’ex festività coincida con un giorno in cui è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico. Ad esempio, quest’anno per il giorno di San Giuseppe non spetterà nulla in quanto cade di domenica.
Lo stesso dicasi per il 4 novembre 2023, che non verrà riconosciuto in busta paga per i lavoratori impegnati dal lunedì al venerdì (in quanto il prossimo anno cade di sabato).
Il discorso è differente per la festività di S.S. Pietro e Paolo del 29 giugno e in particolare per chi lavora a Roma. Per costoro infatti quella del 29 giugno non si considera come un’ex festività: trattandosi della festa patronale della Capitale è a tutti gli effetti un giorno festivo. Per tutti gli altri lavoratori dipendenti risulta essere una ex festività.
Ex festività in busta paga: come sono retribuite?
Come anticipato le ex festività - quando riconosciute come tali - vengono convertite in permessi retribuiti di cui può godere il lavoratore nel caso in cui ne abbia necessità.
Ma facciamo qualche esempio pratico andando a consultare alcuni contratti collettivi così da capire come vengono trattate le ex festività in busta paga.
Nel Ccnl Commercio, che è uno dei più applicati, si legge chiaramente che dai lavoratori vengono fruiti “gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge.”
Il lavoratore al quale si applica il Ccnl Commercio avrà diritto, in base a quanto abbiamo visto, fino a 32 ore l’anno di permessi retribuiti per ex festività, 8 delle quali proprio in riferimento al 4 novembre 2022, l’ultima dell’anno in corso.
Ma cosa succede se il lavoratore decide di non fruire di queste ore in più di permessi retribuiti, 8 ore che corrispondono a una giornata lavorativa? A venirci in aiuto ancora una volta è il Ccnl Commercio nel quale si legge:
“I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.”
Al termine del 2022, quindi, se le ore di permesso in busta paga che sono state riconosciute per ex festività non sono state godute, le stesse verranno pagate con la retribuzione di fatto e solitamente nelle mensilità di dicembre o al più tardi a gennaio dell’anno successivo.
In alternativa i permessi per ex festività possono comunque essere utilizzati, ma non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di scadenza (per il 2022 entro il 30 giugno 2023). Quanto detto vale avendo preso come riferimento il solo Ccnl Commercio, ma generalmente è così anche negli altri contratti, salvo alcune piccole variazioni.
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