Ex festività (soppresse) in busta paga, cosa spetta e calendario 2023-2024 aggiornato

Simone Micocci

05/10/2023

03/11/2023 - 13:12

condividi

Ex festività, o festività soppresse, significato e conseguenze in busta paga: cosa spetta e per quali giornate? Il calendario con le prossime date da tenere sotto osservazione.

Ex festività (soppresse) in busta paga, cosa spetta e calendario 2023-2024 aggiornato

Si definiscono ex festività, o festività soppresse, quei giorni di calendario che fino al 1977 erano considerati festivi salvo poi essere trasformati in feriali e quindi lavorativi.

Fino a qualche anno fa, quindi, i giorni festivi erano molti di più di quelli attuali: tuttavia, prima di scoraggiarvi per questa notizia dovete sapere che le festività soppresse vengono comunque trattate diversamente rispetto ai giorni feriali. Nel cancellare le ex festività, infatti, il legislatore ha stabilito che nelle giornate interessate - esclusivamente se lavorate - il dipendente può maturare un permesso retribuito, rimandando alla contrattazione collettiva la definizione di termini e modalità di utilizzo.

Oggi, quindi, la maggior parte dei contratti collettivi stabilisce che qualora una ex festività dovesse cadere durante un giorno lavorativo, allora il monte dei permessi retribuiti indicato in busta paga dovrà arricchirsi di un’ulteriore giornata, di cui il dipendente potrà godere in un successivo momento.

Per questo motivo è interessante individuare quali sono le ex festività, e quando sono previste da calendario, così da capire quando si maturerà un giorno di permesso in più in busta paga.

Quali sono le ex festività

Le ex festività, oggi soppresse, sono quattro e sono riconosciute in busta paga al lavoratore che deve comunque verificare il proprio contratto collettivo di riferimento.

Partiamo dal ricordare le festività nazionali civili oggi riconosciute dall’ordinamento italiano e che sono tre:

  • la Festa della Liberazione il 25 aprile;
  • la Festa dei Lavoratori il 1° maggio;
  • la Festa della Repubblica il 2° giugno.

Ci sono poi delle festività religiose, ovvero l’Immacolata, Natale, S.Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto e Ognissanti il 1° novembre durante le quali ai lavoratori spetta il diritto ad astenersi dall’attività lavorativa.

Tuttavia in passato tra le festività riconosciute dal nostro ordinamento ve ne erano altre cinque:

  • San Giuseppe (Festa del papà);
  • Ascensione;
  • Festa dell’Unità Nazionale;
  • Corpus Domini;
  • S.S. Pietro e Paolo.

Queste, infatti, erano disciplinate dalla legge 269/1949, salvo poi essere abrogate dalla legge 54/1977 e da successive disposizioni e non sono state più ripristinate.

Pur non essendo più riconosciute come giorni in cui ci si può astenere dal lavoro, le ex festività hanno comunque un peso in busta paga dal momento che vengono trasformate in permessi retribuiti.

Ovviamente questo accade se la ex festività cade in un giorno lavorativo del dipendente e le condizioni dipendono e possono variare, come abbiamo anticipato, dal Ccnl applicato.

Il calendario delle ex festività

Dopo aver visto cosa si intende per ex festività, vediamo nello specifico quali sono quelle che i lavoratori troveranno prossimamente in busta paga. La prossima ex festività, che di fatto è l’ultima del 2023, sta per arrivare: sabato 4 novembre sarà la giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, per la quale quindi spetterà un giorno di permesso eccetto nel caso di chi è impegnato 5 giorni su 7 con sabato non lavorativo.

Le prossime ex festività da attenzionare, quindi, sono tutte nel 2024:

  • San Giuseppe: martedì 19 marzo 2024;
  • Ascensione: giovedì 9 maggio 2024 (il 39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
  • San Pietro e Paolo: sabato 29 giugno 2024 (solo se lavorato e comunque non per chi è impiegato nel Comune di Roma poiché in quel caso si tratta di una festività per Santo Patrono).

L’ex festività del Corpus Domini (il 2 giugno nel 2024) cade come ogni anno di domenica e non dà diritto alla maturazione dei permessi ex festività. Negli altri quattro giorni indicati, invece, il lavoratore ha diritto a un giorno di permesso extra - indicato in busta paga - di cui può godere in caso di necessità.

Ex festività in busta paga, come sono retribuite?

Come anticipato le ex festività - quando riconosciute come tali - vengono convertite in permessi retribuiti di cui può godere il lavoratore nel caso in cui ne abbia necessità.

Ma facciamo qualche esempio pratico andando a consultare alcuni contratti collettivi così da capire come vengono trattate le ex festività in busta paga.

Nel Ccnl Commercio, che è uno dei più applicati, si legge chiaramente che dai lavoratori vengono fruiti “gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge.”

Il lavoratore al quale si applica il Ccnl Commercio avrà diritto, in base a quanto abbiamo visto, fino a 32 ore l’anno di permessi retribuiti per ex festività, 8 delle quali proprio in riferimento al 4 novembre 2023, l’ultima dell’anno in corso.

Ma cosa succede se il lavoratore decide di non fruire di queste ore in più di permessi retribuiti, 8 ore che corrispondono a una giornata lavorativa? A venirci in aiuto ancora una volta è il Ccnl Commercio nel quale si legge:

“I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.”

Al termine del 2023, quindi, se le ore di permesso in busta paga che sono state riconosciute per ex festività non sono state godute, le stesse verranno pagate con la retribuzione di fatto e solitamente nelle mensilità di dicembre o al più tardi a gennaio dell’anno successivo.

In alternativa i permessi per ex festività possono comunque essere utilizzati, ma non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di scadenza (per il 2023 entro il 30 giugno 2024). Quanto detto vale avendo preso come riferimento il solo Ccnl Commercio, ma generalmente è così anche negli altri contratti, salvo alcune piccole variazioni.

Iscriviti a Money.it