Estensione della garanzia: a cosa fare attenzione?

Marco Montanari

18 Gennaio 2022 - 14:49

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Il consumatore può ottenere l’estensione della garanzia sui prodotti acquistati che va a sommarsi a quella minima di 2 anni: si tratta della garanzia convenzionale. Ma vediamo a cosa fare attenzione.

Estensione della garanzia: a cosa fare attenzione?

Quando si acquista un prodotto in veste di consumatori, esso è automaticamente coperto dalla garanzia di conformità, in base alla quale è possibile ottenere, gratuitamente e in tempi ragionevoli, la riparazione o la sostituzione in caso di difetti di funzionamento, oppure qualora si riscontri la mancanza delle qualità dichiarate dal venditore prima dell’acquisto.

Tale garanzia, anche detta legale, ha una durata di 2 anni.

Per invogliare il pubblico all’acquisto e incrementare i profitti di vendita, molte case produttrici o rivenditori offrono all’acquirente la possibilità di ottenere, spesso a pagamento, una garanzia ulteriore, per così dire, “aggiuntiva”, che va a sommarsi alla garanzia minima legale.

In altre parole, viene proposta un’estensione della garanzia legale di base.

Il Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), nella parte di recente modificata con il D.Lgs. n. 170/2021, detta specifiche norme definendo l’istituto con il termine di garanzia convenzionale.

Essa comporta sicuri vantaggi per il consumatore, il quale, pagando un importo relativamente contenuto, in caso di guasto, ha molte più chances di vedersi sostituire o riparare interamente il prodotto, molto spesso, comprato a caro prezzo (si pensi a un’automobile o a un televisore di ultima generazione).

Allo stesso tempo, però, la dichiarazione di garanzia, per essere effettiva e non limitarsi a una semplice operazione di marketing, deve rispettare determinate regole previste a tutela del consumatore.

Vediamo meglio di cosa si tratta e a cosa fare attenzione quando il produttore o il venditore propongono di attivare, insieme all’acquisto del prodotto, anche l’estensione della garanzia.

La garanzia di conformità

Quando acquistiamo un bene di consumo abbiamo sempre diritto alla garanzia legale di conformità.

È un tipo di garanzia che la legge fa scattare in automatico quando il contratto di vendita è concluso tra un venditore-professionista e un consumatore.

La sua disciplina è contenuta negli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo, dove viene imposto il dovere del venditore di garantire la conformità del bene al contratto di vendita per almeno 2 anni dalla consegna del prodotto.

In particolare, in base all’art. 133, comma 1, Cod. cons.,“Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell’articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento”.

Ciò comporta che, qualora il nuovo acquisto dovesse presentare, durante i primi 2 anni di utilizzo, malfunzionamenti o difetti di altro tipo (escluso il danneggiamento volontario o dovuto all’uso improprio del bene) o laddove si mostrasse non conforme alle caratteristiche rese pubbliche prima dell’acquisto, sarà sempre possibile rivolgersi al venditore chiedendo di mettere in atto i seguenti rimedi, tra loro alternativi:

  • il ripristino della conformità, tramite riparazione o sostituzione del prodotto senza costi aggiuntivi e in tempi ragionevoli (art. 135-ter, comma 2);
  • la riduzione del prezzo in proporzione al minor valore del bene al verificarsi di determinate condizioni (art. 135-ter, comma 4);
  • la risoluzione del contratto, purché il difetto sia di non lieve entità (art. 135-ter, comma 5).

Questo è quanto prevede la legge per tutti gli acquisti di beni di consumo cosiddetti “durevoli” (fanno eccezione, quindi, i beni destinati a essere consumati in un breve lasso di tempo, come i generi alimentari).

Esiste poi la possibilità che la casa di produzione, il rivenditore o un terzo soggetto offrano – spesso a pagamento – la possibilità di estendere la garanzia del prodotto, sia in termini di durata che di tipologia di copertura.

Si tratta della garanzia convenzionale, ovvero una garanzia opzionale che si aggiunge, non sostituendola, alla garanzia legale minima di 2 anni: vediamo meglio in che consiste e a cosa fare attenzione.

Estensione della garanzia: la garanzia convenzionale

Nel momento in cui acquistiamo un bene di consumo (ad es. un elettrodomestico o un’automobile) può capitare che il venditore ci offra di estendere la garanzia del prodotto pagando un sovrapprezzo.

In altri termini, egli ci sta proponendo di attivare una garanzia convenzionale.

Il Codice del consumo definisce la garanzia convenzionale come “qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto” (art. 128, comma 2, lett. n.).

In buona sostanza, la garanzia convenzionale è una copertura aggiuntiva sul prodotto acquistato, offerta dal venditore o dal produttore oltre alla garanzia minima già vista.

Essa può comportare, ad esempio:

  • una durata maggiore della garanzia di conformità, quindi, oltre i 2 anni di base (si pensi ai grandi elettrodomestici garantiti anche per 10 anni);
  • la possibilità di ottenere la riparazione o sostituzione del prodotto anche per guasti dovuti all’usura o a danneggiamenti accidentali e non riconducibili a difetti iniziali di conformità (formula Kasko);
  • la possibilità di fruire della riparazione a domicilio;
  • la possibilità di far eseguire controlli e manutenzione periodica sul prodotto in modo gratuito;
  • in caso di acquisto di un’auto, la possibilità di usufruire dell’auto sostitutiva in presenza di guasti.

Si tratta, ovviamente, soltanto di alcuni esempi di impegni aggiuntivi rispetto alla garanzia base di conformità (sempre obbligatoria).

Questo dipende dal fatto che il contenuto della garanzia convenzionale è tendenzialmente libero: venditore e produttore possono decidere liberamente quali e quanti servizi (o altri benefici) offrire al consumatore.

Esistono però alcuni obblighi che essi devono assolvere nel momento in cui decidono di offrire questa garanzia aggiuntiva: vediamo quali.

Garanzia convenzionale: a quali regole fare attenzione?

Produttore del bene e venditore devono rispettare determinate regole in caso di estensione della garanzia legale: sono quelle imposte dal Codice a tutela del consumatore quale parte debole del rapporto contrattuale e che, pertanto, è sempre consigliabile conoscere.

Al riguardo, l’art. 135-quinquies, comma 1, stabilisce che:

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto”.

Quindi, il contenuto della garanzia è assolutamente vincolante per chi la offre: venditore o produttore devono attenersi agli impegni assunti nella dichiarazione di garanzia o nella pubblicità fattane prima dell’avvenuto acquisto da parte del consumatore.

Inoltre, in caso di condizioni, di fatto, meno vantaggiose rispetto a quelle pubblicizzate, queste ultime prevalgono su quelle della garanzia, a meno che la pubblicità non sia stata rettificata prima della conclusione del contratto.

Secondo il Codice, infatti, “Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa” (art. 135-quinquies, comma 1).

Ciò significa che il consumatore potrà sempre appellarsi alle condizioni di garanzia rese note pubblicamente dal venditore/produttore prima del contratto, quando queste siano per lui più favorevoli rispetto a quelle contenute nella dichiarazione di garanzia ricevuta al momento dell’acquisto.

Inoltre, nell’ipotesi in cui venga garantita la durabilità del prodotto per un determinato periodo di tempo, entro tale periodo il produttore si considera sempre direttamente responsabile per la riparazione o la sostituzione del bene.

Ma come deve essere fornita e cosa deve contenere la dichiarazione di garanzia?

Essa, prima di tutto, deve essere fornita su un supporto durevole, vale a dire su uno strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (art. 128, comma 2, lett. m.).

Un esempio di supporto durevole è l’invio della dichiarazione in formato digitale (ad es. un file pdf) in allegato a un’e-mail indirizzata al consumatore.

Entro quando va fornita? Il Codice stabilisce che la dichiarazione deve essere fornita, al più tardi, al momento della consegna dei beni.

Non solo: essa deve essere redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, in lingua italiana e con caratteri evidenti, nonché comprendere i seguenti elementi (art. 135-quinquies, comma 2):

  • una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
  • nome e indirizzo del garante;
  • la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
  • la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale;
  • le condizioni della garanzia convenzionale.

È bene infine ricordare che, anche se la dichiarazione non contiene le indicazioni da ultimo elencate, la garanzia convenzionale è comunque pienamente vincolante per colui che l’ha offerta (art. 135-quinquies, comma 4).

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