Eredità, se rinuncio a chi va la mia quota?

Ilena D’Errico

19 Settembre 2023 - 23:15

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A chi va la quota ereditaria in caso di rinuncia? Ecco come viene distribuita la quota del rinunciante a seconda dei casi.

Eredità, se rinuncio a chi va la mia quota?

Le persone individuate dal testamento o, in sua assenza, dal Codice civile sono designate come chiamate all’eredità. Questo perché hanno diritto a ricevere l’eredità, rispettivamente secondo la volontà del testatore e per la legge, ma non sono obbligate ad accettarla. L’ordinamento riconosce infatti la possibilità di rinunciare all’eredità, in modo da tutelare i chiamati da eventuali debiti ereditari o patrimoni indesiderati.

La rinuncia all’eredità obbliga quindi a una ridistribuzione della quota che sarebbe spettata all’erede in questione, che opera diversamente a seconda dei casi. Questo tema è spesso oggetto di dubbi da parte dei chiamati, che vogliono sapere cosa comporta la denuncia e soprattutto a chi andrà la quota.

In alcuni casi, si desidera rinunciare proprio in favore di un’altra persona, altre volte non si vuole l’eredità ma nemmeno che vada a un determinato erede. Vediamo a chi va la quota in caso di rinuncia all’eredità.

A chi va la quota dell’eredità in caso di rinuncia

A chi va la mia quota se rinuncio all’eredità?” non è infrequente sentire enunciare questa perplessità da un chiamato all’eredità, specie quando viene informato da un professionista riguardo alla possibilità di rinunciare. Nella maggior parte dei casi entrano in campo le liti e i dissapori familiari, che in un momento delicato dal punto di vista emotivo ed economico si inaspriscono.

Ecco che, come sovente accade di fronte a quesiti di questo genere, la risposta è “dipende”. Il nostro ordinamento riconosce infatti quattro diverse modalità di distribuzione della quota ereditaria in caso di rinuncia o morte del chiamato all’eredità.

Ognuna di queste modalità prevede limiti ben specifici, perciò non è impossibile ipotizzare il destino della quota ereditaria. In ogni caso, bisogna tenere conto della pari possibilità di tutti i chiamati di rinunciare. Si distinguono la sostituzione testamentaria, la rappresentazione, l’accrescimento e la successione legittima, che operano esattamente in questo ordine di priorità.

La sostituzione testamentaria

Nel testamento è possibile indicare espressamente un sostituto, a cui spetta l’eredità in mancanza dell’erede designato e che sarà chiamato quindi in caso di rinuncia o premorte. Quando il testatore ha previsto questa possibilità, si dà priorità alle sue volontà e dunque non si applica alcun altro metodo per distribuire la quota del rinunciante.

Si tratta evidentemente della soluzione più semplice, tuttavia applicabile soltanto quando il testatore ha previsto la sostituzione. Altrimenti, la quota sarà distribuita per rappresentazione o accrescimento.

Rappresentazione ereditaria

Quando il testamento è assente oppure non ha indicato nessun sostituto, al rinunciante subentra un altro chiamato all’eredità per rappresentazione. Questo principio, infatti, fa sì che subentri un’altra persona esattamente nella posizione del rinunciante, purché quest’ultimo sia un figlio, un fratello o una sorella del defunto.

Si parla di rappresentazione, oltretutto, soltanto quando chi subentra nell’eredità - sempre un discendente del chiamato all’eredità - non avrebbe altrimenti diritto all’eredità, non essendo previsto dal testamento o dalla successione legittima.

Per esempio, i nipoti del defunto possono ereditare per rappresentazione se il loro genitore rifiuta l’eredità e il nonno non li ha inclusi nel testamento.

Accrescimento delle quote ereditarie

Quando il defunto non ha designato un sostituto e non è possibile applicare il principio di rappresentazione (perché il chiamato non è un figlio o fratello del defunto oppure non ha discendenti) opera l’accrescimento.

Come si evince dal nome, l’accrescimento fa sì che la quota ereditaria del rinunciante sia distribuita fra gli eredi, purché ognuno di loro abbia diritto a una stessa parte dell’eredità.

La successione legittima

Quando non è possibile attuare nemmeno l’accrescimento, poiché gli eredi non sono istituiti in parti uguali oppure il testamento lo esclude, opera la successione legittima, ovvero le modalità di successione prescritte dal Codice civile. In questo caso, bisogna valutare il diritto del rinunciante.

Se a rinunciare è un erede legittimo, cioè individuato dalla legge ma non legittimario, sono ricalcolate le quote di tutti gli eredi come se il rinunciante non fosse mai stato chiamato all’eredità.

Quando a rinunciare è un erede legittimario, invece, si accresce la quota disponibile, che viene poi divisa secondo testamento o distribuita secondo le regole del Codice civile. La rinuncia di un erede testamentario, infine, provoca comunque l’accrescimento delle quote degli altri eredi.

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