Equity Crowdfunding: agevolazioni fiscali e incentivi per chi investe

Luca Servadei

23 Luglio 2022 - 10:01

Guida alle agevolazioni fiscali al 30 e al 50% per chi investe in startup e Pmi innovative tramite Equity Crowdfunding. Ecco cosa è cambiato quest’anno e come usufruire dei vantaggi.

Equity Crowdfunding: agevolazioni fiscali e incentivi per chi investe

Investire in startup e Pmi innovative tramite Equity Crowdfunding consente di usufruire di incentivi e agevolazioni fiscali.
Nel 2020 è stato introdotto l’aumento della detrazione d’imposta che dal 30% è passata al 50% nel caso di persone fisiche e per somme fino a 100.000 euro, a patto di mantenere l’investimento per almeno 3 anni. Si tratta di una misura tutt’ora attiva, introdotta per mitigare i rischi legati agli investimenti nelle Pmi.

I dettagli della detrazione, prevista dal decreto Rilancio del 19 maggio 2020, sono contenuti nel decreto attuativo pubblicato in Gazzetta il 15 febbraio 2021, che però ha lasciato aperti molti dubbi. Per questo a dare un chiarimento ci ha pensato un webinar organizzato dalla piattaforma di Equity Crowdfunding Crowdfundme in partnership con Tax Coach e PwC.

Qui una guida per scoprire quali sono gli incentivi fiscali dell’Equity Crowdfunding, quanto si risparmia con le agevolazioni, come usufruirne e come indicare gli investimenti nella dichiarazione dei redditi.

Agevolazioni fiscali Equity Crowdfunding: le novità degli ultimi anni

Fino al 2019 le persone che hanno investito in startup e Pmi innovative hanno diritto a una detrazione Irpef del 30%, fino all’ammontare massimo di 1 milione di euro di investimenti, da mantenere almeno per 3 anni. Questo vuol dire che il risparmio fiscale massimo può essere di 300mila euro annui.

Nel 2020 la detrazione è aumentata dal 30 al 50%, con e senza regime de minimis. Si parla di un massimo di 100mila euro in ciascun periodo di imposta per gli investimenti in startup innovative, e di massimo 300mila euro per gli investimenti in Pmi innovative. Per le startup innovative, quindi, il massimo detraibile sarà di 50mila euro, e per le Pmi innovative di 150mila euro.

Per somme superiori ai limiti imposti si potrà comunque continuare a beneficiare della detrazione fiscale al 30% per la parte di investimento che eccede, per investimenti fino a 1 milione di euro.

La normativa fa riferimento agli investimenti fatti in maniera diretta nel capitale sociale di una o più imprese oppure tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr). Escluse dall’agevolazione, invece, tutte le altre le altre società di investimento che erano state inizialmente contemplate nel dl Rilancio.

Precisiamo che per essere considerata innovativa una startup o una Pmi deve essere capace di offrire servizi e prodotti altamente innovativi, investire in ricerca e sviluppo, personale altamente qualificato e deve possedere almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale.

Cos’è il regime de minimis e come funziona?

Il decreto attuativo stabilisce che l’agevolazione fiscale in esame è concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis».

«Con il regime de minimis è fondamentale che prima di effettuare l’investimento l’investitore e la startup/Pmi innovativa parlino tra di loro», spiega Vincenzo Di Salvo, commercialista e revisore legale co-founder di Tax Coach, in quanto l’investitore dovrà chiedere alla società se ha il plafond dei de minimis per poter beneficiare dell’agevolazione al 50%. «Dovete sapere», continua Di Salvo, «che ogni startup può beneficiare di questi aiuti di Stato su trienni per un massimo di 200mila euro a triennio, quindi se ha un plafond disponibile, può riconoscere il beneficio fiscale del 50% all’investitore altrimenti no».

In sostanza è fondamentale che prima che ci sia l’investimento ci sia una comunicazione fra le parti. «Ciò non aiuta le piattaforme di crowdfunding perché immaginatevi 200, 300 investitori che devono chiamare il responsabile legale dell’impresa per chiedere se ha il plafond o no. Ciò crea un processo macchinoso che può creare un disastro di comunicazione, ed ecco perché molti preferiscono usufruire della detrazione al 30%», conclude il co-founder di Tax Coach.

Ricapitolando, nel 2022 tutte e due le detrazioni possono essere utilizzate: al 30% se decido di non applicare il de minimis; al 50% se voglio applicarlo, ma sempre a patto che il plafond sia disponibile.

Come ottenere l’agevolazione

Per poter accedere al beneficio fiscale, è necessario presentare apposita domanda tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in startup e Pmi innovative” disponibile sul sito del Mise.

La domanda può essere presentata solo online e contiene:

  • i dati dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo di risparmio;
  • la somma dell’investimento che si intende effettuare;
  • l’ammontare della detrazione che il soggetto intende richiedere.

L’agevolazione è indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si è effettuato l’investimento. Il beneficio spetta a condizione che chi investe o gli organismi di investimento ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti l’importo dell’investimento, il codice Cor rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e quanto si può detrarre.

Nel caso in cui l’esercizio della startup o Pmi innovativa o degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida con il periodo di imposta dell’investitore o se l’investitore riceve la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, la detrazione spetta a partire da tale successivo periodo d’imposta.

L’agevolazione al 50% non si applica:

  • nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
  • nel caso di investimenti in startup innovative o Pmi innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell’art. 1, comma 1 del regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, ovvero: imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura; imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti; attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Dichiarazione dei redditi e documenti utili

Per la detrazione al 30% servono:

  • certificazione rilasciata dalla startup entro 60 giorni dal conferimento che attesti di non aver superato il limite di 15 milioni di euro;
  • copia del piano d’investimento contenente informazioni dettagliate;
  • certificazione che attesta che il 70% degli investimenti viene effettuato in startup innovative se questo è fatto mediante Oicr (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

Per la detrazione al 50% bisogna presentare:

  • dichiarazione del legale rappresentante, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, la verifica del codice rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile;
  • certificazione, in caso di investimento tramite Oicr, che attesti il possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione e l’entità dell’investimento agevolato, da rilasciare entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte.

Si potrà compilare il modello 730 o è meglio il modello Unico?

La circolare delle Agenzie delle Entrate dice che il «modello 730 è modello semplificato quindi per investimenti in startup non può essere utilizzato. Ecco perché noi consigliamo sempre di fare il modello unico».

I quadri da compilare sono il quadro RP80, RN e RS401.
Per quanto riguarda le società di capitali (soggetti Ires) che investono in startup e Pmi innovative, in fase di dichiarazione dei redditi devono compilare il modello RedditiSC e inserire gli importi investiti in startup innovative nel Quadro RS – Prospetto vari dal rigo “RS 160” a “RS 176”.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali gli investitori dovranno essere in possesso di questi documenti da presentare al commercialista:

  • certificazione della startup innovativa che dimostra di aver ricevuto un massimo di 15 milioni di euro di investimenti;
  • certificazione dell’importo sul quale spetta la detrazione/deduzione, entro 60 giorni dal conferimento ricevuto;
  • copia del piano d’investimento della startup contenente l’oggetto dell’attività, le informazioni specifiche sui prodotti e il business plan.

Le agevolazioni fiscali per le persone giuridiche

Se invece a investire in startup e Pmi innovative è una società, le spetterà una deduzione sull’imponibile Ires del 30% su un investimento del valore massimo di 1.800.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo sarà pari a 129.600 euro, considerando l’aliquota al 24%. Anche in questo caso si può investire direttamente nella società oppure indirettamente tramite Oicr o società di capitali che investono prevalentemente (almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti) in startup e PMI innovative.

Possono accedere alle agevolazioni i soggetti Ires che non sono startup innovative o incubatori certificati (per evitare il meccanismo della detassazione a catena). In entrambi i casi per non perdere l’agevolazione è necessario non cedere la quota di capitale sociale a titolo oneroso e mantenere l’investimento per almeno 3 anni; il socio investitore non deve recedere o essere escluso dalla società; la società non deve perdere i requisiti di startup innovativa.

Quando decadono le agevolazioni?

Il diritto a usufruire del beneficio fiscale decade se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 2 del
    presente articolo, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
  • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle Pmi innovative;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 1, comma 7, lettera a) e lettera e);
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della startup innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della Pmi innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

Il diritto all’agevolazione non decade, invece:

  • in caso di trasferimenti a titolo gratuito o a causa della morte del contribuente;
  • se l’impresa perde i requisiti previsti per essere considerata startup innovativa per via di questi motivi:
    • scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese;
    • superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000;
    • quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
    • acquisizione dei requisiti di Pmi innovativa;
    • se la Pmi innovativa viene quotata su un mercato regolamentato.

Se l’Agenzia delle Entrate, durante controlli a campione, dovesse scovare un’eventuale indebita fruizione dell’incentivo, provvederà al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni secondo la legge.

Quando si verifica una decadenza, i soggetti investitori sono tenuti a restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi. In particolare, le persone fisiche devono incrementare l’Irpef relativa all’anno in cui è avvenuta la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali. Le persone giuridiche, invece, devono incrementare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali.

I benefici fiscali per chi cede partecipazioni in startup innovative

Cedere a titolo oneroso le proprie partecipazioni in startup innovative genera una plusvalenza che è tassata con l’imposta sostitutiva del 26% per le persone fisiche operanti fuori dal regime d’impresa. In capo alle società, invece, concorre alla formazione del reddito ed è tassata ai fini Ires ai sensi degli articoli 86 e 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).

È però necessario tenere in considerazione che con il decreto Sostegni bis è stato introdotto, temporaneamente e solo in specifiche condizioni, un regime fiscale di esenzione per le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche che investono nelle startup innovative. È prevista l’esenzione fiscale per le plusvalenze realizzate da persone fisiche, non operanti in regime d’impresa, a seguito della cessione di partecipazioni (qualificate e non) nel capitale sociale delle nuove aziende. Sono però previste due condizioni. La prima è che le partecipazioni in questione siano state acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale dal primo giugno 2021 al 31 dicembre 2025. Inoltre, devono essere in possesso della persona fisica da almeno tre anni.

È prevista anche l’esenzione fiscale per le plusvalenze realizzate da persone fisiche non operanti in regime d’impresa a seguito delle cessioni di partecipazioni nel capitale sociale di società commerciali residenti e non residenti, a patto che le azioni siano state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale e che le plusvalenze realizzate siano reinvestite in startup innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

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