Storica sentenza della Corte Costituzionale: entrambe le mamme possono riconoscere il figlio. Prevale l’esigenza di tutelare i figli nati da PMA.
Storica sentenza della Corte Costituzionale: entrambe le mamme possono riconoscere il figlio nato da procreazione medicalmente assistita.
Al centro dell’attenzione ancora la legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita. Protagoniste della vicenda due donne, una coppia omosessuale, che attraverso PMA diventano genitori. In base alle disposizioni vigenti, può riconoscere il figlio solo il genitore che ha partorito mentre la madre intenzionale, cioè la donna che ha partecipato al progetto procreativo, non può riconoscere il figlio.
La Corte Costituzionale con la sentenza 68 del 2025 scardina questo principio e apre a nuove possibilità per le coppie omosessuali: entrambe le mamme possono riconoscere il figlio. Ecco cosa dice la storica sentenza della Corte Costituzionale.
Divieto di riconoscere il figlio per due mamme: conseguenze
Il divieto per due madri di riconoscere il figlio dal punto di vista pratico ha molte conseguenze, non c’è semplicemente l’attribuzione di un cognome o una questione di principio. In pratica il bambino non è erede, nell’eventualità in cui succeda qualcosa al genitore che non può effettuare il riconoscimento, il coniuge ottiene la reversibilità, ma non c’è il riconoscimento della maggiorazione prevista in presenza di figli. Il genitore che non può effettuare il riconoscimento non ha responsabilità genitoriale e può non essere chiamato in causa nel momento in cui devono essere prese decisioni importanti per il bambino. Questi sono solo alcuni aspetti di mancata tutela del figlio.
A sollevare la questione di legittimità costituzionale è il Tribunale di Lucca il quale chiede alla Corte di pronunciarsi su un’eventuale violazione degli articoli 8 e 9 della legge 40 del 2004 in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Ricordiamo brevemente:
- articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo;
- articolo 3 principio di uguaglianza formale e sostanziale;
- articolo 30 riconosce il diritto-dovere dei genitori di istruire, educare e mantenere i figli a che nati fuori dal matrimonio;
- articolo 31 stabilisce che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi;
- articolo 117 stabilisce che che le leggi ordinarie devono rispettare la Costituzione.
Il caso: due mamme riconoscono il figlio
La controversia nasce perché la Procura ha impugnato l’atto di nascita del bambino in quanto riporta il riconoscimento di due madri, madre biologica e madre intenzionale, in contrasto con quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 19 gennaio 2023, n. 3.
Il Tribunale di Lucca investito del caso, solleva la questione di legittimità. La Corte Costituzionale nella sentenza punta sul diritto del minore a essere istruito, educato e mantenuto da chi si è assunto la responsabilità della nascita, cioè sia la madre biologica, sia la madre intenzionale. Sottolinea la Corte
La possibilità che il vincolo genitoriale scaturisca da un atto di assunzione di responsabilità è, del resto, coerente con l’essenza stessa del rapporto genitori-figli che, anche quando sorga dal fatto naturale della procreazione, comporta una assunzione di responsabilità, come testimonia emblematicamente il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale.
Posizione rafforzata dall’articolo 8 della legge 40 del 2004 che sottolinea il divieto di disconoscimento del figlio nato da PMA e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del genitore che ha dato il consenso alla procreazione, ma biologicamente non ha “partecipato”. Questo principio, secondo la Corte deve essere applicato sia nel caso di coppie eterosessuali, sia in caso di coppie omosessuali.
Non solo centralità del figlio, ma anche unicità dello stato di figlio che ormai è un punto fermo nel nostro ordinamento dal momento in cui sono state eliminate differenze tra figli naturali, adottivi, nati da matrimonio o fuori dal matrimonio. É, inoltre, caduto il divieto di riconoscimento dei figli nati da incesto, proprio a rafforzare il principio che non esistono figli di serie A e figli di serie B. Il nuovo art. 315 cod. civ. stabilisce che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
Sottolinea la Corte Costituzionale che nel quadro dei principi previsti nella Costituzione
il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale in questione non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato.
L’orientamento sessuale, infatti, «non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali» (sentenza n. 32 del 2021), né «incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021).
La Corte va oltre e sottolinea che il procedimento di adozione del figlio del coniuge, appare poco adatto a tutelare minori che due genitori li hanno fin da subito, cioè al momento di iniziare la PMA, perché è un procedimento lungo e costoso e che lascia in un vuoto di tutela per molto tempo il minore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA