Circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega che è possibile usufruire della detrazione su ecobonus al 65% sull’acquisto dei contatori individuali solo in aggiunta ad altri interventi.
L’Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n.18/E del 6 maggio 2016
risponde ai quesiti posti dai CAF e dagli altri operatori del settore concernenti il trattamento in dichiarazione di alcuni oneri detraibili.
Tra questi l’attenzione si focalizza principalmente sulla detrazione come ecobonus al 65%, dei contatori individuali per misurare il consumo di calore o di raffreddamento per ciascuna unità immobiliare, pronunciandosi favorevolmente alla detrazione sole se accorpata con altri interventi più massicci.
Ecco il dettaglio della circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione dei contatori individuali come ecobonus al 65% riepilogando gli obblighi normativi di riferimento.
Obbligo di installazione dei contatori individuali di calore
Entrato in vigore in Italia dal 19 luglio 2014, con il decreto legislativo 102/2014 in GU, l’obbligo di contabilizzazione del calore dei condomini, prevede che gli impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini debbano essere dotati di contatori individuali.
Ogni condomino, pertanto, attraverso l’installazione di particolari dispositivi, i contatori individuali, ovvero valvole termostatiche e sensori di temperatura, ha la possibilità di calcolare i consumi e gestire in maniera autonoma l’impianto di riscaldamento e di acqua nella propria casa.
La normativa fissa quindi l’obbligo di installare entro il 31 dicembre 2016, contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.
Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.
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Ecobonus 65% e detrazione per l’acquisto dei singoli contatori individuali
Uno dei principali chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda proprio il caso di inclusione o meno della detrazione per ecobonus al 65% relativa all’acquisto di contatori individuali di calore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, per questi dispositivi, necessari a misurare il consumo di calore di ciascuna unità immobiliare, la detrazione Irpef o Ires come ecobonus al 65% spetta solo se installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Se cosi non è, queste spese sono comunque ammesse alla detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico.
Questo chiarimento non dovrebbe incidere, come requisito necessario ai fini della detrazione del 55/65%, nel caso di interventi di trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
Ecobonus al 65%: riepilogo dell’incentivo
L’incentivo fiscale dell’ecobonus consiste in detrazioni pari al 65% dall’Irpef o dall’Ires ed è concesso quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di edifici esistenti.
Possono usufruire degli ecobonus al 65% tutti i contribuenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento per la riqualificazione energetica.
Le detrazioni fiscali al 65% sono ripartite in dieci rate annuali di pari importo.
L’incentivo è ammesso entro il limite che trova capienza nell’imposta annua calcolata in dichiarazione dei redditi pertanto la somma eventualmente eccedente non va a rimborso.
E’ possibile usufruire degli ecobonus al 65% oltre che per le spese che riguardano l’acquisto del materiale utile al risparmio energetico, anche le prestazioni professionali per la loro installazione.
La detrazione d’imposta per ecobonus al 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre disposizioni di legge come ad esempio le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia.
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