DURC in scadenza, 3 consigli su come prepararsi al meglio

Paolo Ballanti

12 Febbraio 2024 - 10:28

La regolarità contributiva è una condizione di estrema importanza per i datori di lavoro. Ecco alcune attività preliminari alla richiesta del DURC. Necessarie per evitare brutte sorprese

DURC in scadenza, 3 consigli su come prepararsi al meglio

La legittima fruizione degli sgravi contributivi da parte dei datori di lavoro è subordinata ad una serie di condizioni e requisiti, tra cui figura la regolarità degli adempimenti nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.

La regolarità in questione è accertata grazie ad un’apposita procedura di verifica telematica, accessibile ai soggetti interessati, tra cui appunto lo stesso datore di lavoro, con modalità esclusivamente online e in tempo reale.

Per semplicità di esposizione la procedura di verifica è ancora definita DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nonostante il termine in questione riguardi la modalità di verifica utilizzata fino al 30 giugno 2015, sostituita, a partire dal successivo 1° luglio, dall’attuale piattaforma telematica.

La verifica della regolarità contributiva attiene ai pagamenti dovuti dall’azienda in relazione ai lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi che operano nella stessa, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Il processo di verifica della regolarità contributiva avviene grazie ad un’unica interrogazione degli archivi Inps, Inail e Casse Edili, indicando il solo codice fiscale del soggetto da verificare.

L’esito positivo della verifica comporta il rilascio di un documento contenente la dichiarazione di regolarità e il termine di validità del documento stesso, pari a 120 giorni.

Al contrario, a fronte dell’impossibilità di attestare la regolarità contributiva, gli enti coinvolti trasmettono, tramite posta elettronica certificata (PEC), un invito a regolarizzare con:

  • Indicazione delle cause di irregolarità;
  • Dettaglio degli importi dovuti, da versare entro un termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell’invito stesso.

Al fine di evitare la spiacevole situazione di dover pagare in tempi brevi uno o più importi a Inps, Inail e Casse Edili, ecco 3 consigli per prepararsi al meglio al rilascio di un nuovo DURC.

Richiesta di DURC dal primo giorno scoperto

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nel momento in cui viene rilasciato riporta:

  • La data in cui è stato richiesto;
  • La data di fine validità.

Non è tuttavia possibile per l’azienda chiedere il rilascio del documento prima che sia spirata la data di fine validità. In questi casi, infatti, i sistemi telematici rilasciano il DURC già in possesso dell’azienda in quanto considerato ancora valido.

Pertanto il datore di lavoro è obbligato a chiedere il rilascio del DURC a partire dal primo giorno successivo la data di fine validità, per intenderci il primo giorno «scoperto».

Ipotizziamo che il documento sia stato richiesto il 9 ottobre 2023 con data fine validità 6 febbraio 2024.

Se il datore di lavoro richiede il DURC in data antecedente il 7 febbraio 2024, primo giorno di non validità del documento in questione, i sistemi telematici proporranno lo stesso DURC scadente il 6 febbraio 2024.

Al contrario, il documento di regolarità contributiva dovrà essere richiesto a partire dal giorno 7 febbraio 2024 (compreso) in poi. Soltanto in questa ipotesi il DURC riporterà la nuova data di scadenza.

Verificare se esistono debiti nei confronti dell’Inps

L’azienda, in vista del rilascio del DURC, è opportuno che verifichi se esistono importi a debito richiesti dall’Inps a seguito dei controlli che l’Istituto stesso effettua con riguardo alle denunce telematiche UniEmens.

Le denunce in questione riportano il dettaglio dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda e del dipendente, nonché l’ammontare delle somme anticipate in busta paga dal datore di lavoro, ma a carico dell’Inps.

Eventuali errori nel calcolo dei contributi e / o delle prestazioni economiche possono portare, a seconda dei casi:

  • Ad una differenza positiva per l’azienda, se la stessa ha versato con modello F24 contributi superiori a quelli effettivamente dovuti;
  • Ad una differenza negativa per l’azienda, se le somme versate con F24 all’Inps sono inferiori a quelle effettivamente dovute.

Nella prima ipotesi l’Inps invia all’azienda una nota di rettifica a credito, con le indicazioni per procedere al recupero, con modello F24, delle somme versate in eccesso.

Al contrario, nella seconda casistica, l’Istituto trasmette una nota di rettifica a debito per l’azienda, con il termine di scadenza e le modalità di compilazione del modello F24 per il pagamento delle somme non versate.

In quest’ultimo documento, in particolare, l’Inps comunica che, con riguardo ad una determinata denuncia mensile (di cui viene indicato il mese di competenza) sulla base dei dati forniti col flusso UniEmens e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e / o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti.

A seguire la nota di rettifica evidenzia l’importo delle differenze contributive a debito azienda, cui si sommano le sanzioni civili per differenze contributive. Il totale, come anticipato, dev’essere versato con modello F24 (codice tributo «DMRA») entro il termine di scadenza indicato dallo stesso Istituto nella nota di rettifica.

A tal proposito, ai fini del rilascio del DURC, è bene che il datore di lavoro verifichi, accedendo all’apposita piattaforma online, presente sul sito «inps.it - Imprese e Liberi Professionisti - Accesso ai servizi per aziende e consulenti» l’esistenza di note di rettifica a debito non pagate nei termini previsti, come tali in grado di bloccare il rilascio del DURC.

Una volta effettuato l’accreditamento al sito Inps, grazie alle utenze SPID, CIE o CNS, le note di rettifica a carico dell’azienda sono consultabili selezionando, dalla colonna di sinistra, la voce «Cassetto Previdenziale Contribuente» e, a seguire, dopo aver selezionato il codice fiscale e la matricola aziendale interessati, il servizio «Contatti - Com Bidirezionale». Quest’ultima pagina permette di consultare tutte le comunicazioni trasmesse dall’Inps, incluse le note di rettifica.

La lista delle note di rettifica è altresì disponibile grazie ad un’altra piattaforma, presente sempre in «Accesso ai servizi per aziende e consulenti». Sempre dalla colonna di sinistra l’utente può selezionare il servizio «Portale Contributivo Aziende & Intermediari - Rettifiche».

Verificare se risultano premi Inail non pagati

In tutte le ipotesi in cui l’azienda avvia una nuova attività soggetta all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è tenuta a presentare all’Istituto una denuncia telematica di iscrizione (o di esercizio).

Nella pratica, da trasmettere collegandosi al portale «inail.it - Accedi ai servizi online» (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS), è necessario indicare:

  • L’attività esercitata;
  • Le lavorazioni svolte;
  • L’ammontare annuo presunto delle retribuzioni dei lavoratori utilizzati nella nuova attività.

Grazie ai dati riguardanti l’attività esercitata e le retribuzioni presunte, l’Inail è in grado di calcolare l’ammontare del premio assicurativo dovuto per l’anno di avvio della nuova attività.

L’importo in questione è richiesto in pagamento attraverso l’invio all’azienda del certificato di assicurazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.

Nel certificato sono riportate le seguenti informazioni:

  • L’attribuzione, a seconda dei casi, del codice ditta e del numero di Posizione assicurativa territoriale (PAT);
  • Gli elementi per il calcolo del premio assicurativo, derivanti dalle specifiche attività denunciate, dai soggetti assicurati e dalle retribuzioni indicate;
  • L’importo del premio dovuto, la data di scadenza per il versamento dello stesso nonché il fac-simile per compilare il modello F24 necessario per il pagamento.

Alla luce di quanto appena descritto, l’azienda che è prossima a chiedere il rilascio del DURC è tenuta ad interrogarsi se ci sono pratiche di apertura del rischio assicurativo trasmesse all’Inail per le quali:

  • E’ già stato notificato il certificato di assicurazione e si è ancora nei termini per il pagamento dell’importo con modello F24;
  • E’ già stato notificato il certificato di assicurazione e sono scaduti i termini per il pagamento dell’importo;
  • Non è stato ancora notificato il certificato di assicurazione.

Nello specifico, nella seconda ipotesi è bene che il datore di lavoro si attivi per pagare in tempi brevi le somme dovute all’Inail.

Da ultimo, nella terza casistica è opportuno comunque verificare le comunicazioni presenti nella PEC aziendale, così da aver la certezza che alcun certificato di assicurazione è stato ancora notificato dall’Istituto.

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