Docenti e ATA: no contratti a termine oltre 36 mesi. Risarcimento danni, per chi? Ecco la sentenza

Anna Maria D’Andrea

24 Novembre 2016 - 20:45

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Scuola: illegittime le assunzioni con contratti a termine per docenti assunti per supplenze e personale ATA di durata maggiore ai 36 mesi. Ecco la sentenza della Cassazione del 23 novembre 2016.

Docenti e ATA: no contratti a termine oltre 36 mesi. Risarcimento danni, per chi? Ecco la sentenza

Scuola: illegittimi i contratti a termine superiori ai 36 mesi per l’assunzione di docenti per supplenze e personale ATA.

A stabilire l’illegittimità costituzionale delle assunzioni precarie reiterate nel tempo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 23866/16 depositata il 23 novembre 2016 nella quale è possibile leggere nei confronti di chi è disposto il risarcimento danni. Il principio stabilito si applica in favore di insegnanti assunti per supplenze e di personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Abbiamo già affrontato il tema poiché la Corte si era già espressa sull’illegittimità della reiterazione dei contratti. Ora, con il deposito della sentenza, è possibile leggere le motivazioni alla base del principio e le disposizione relativamente al risarcimento danni in favore di docenti e personale ATA.

Il testo della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione dichiara e si sofferma nello specifico sull’illegittimità dei contratti a termine che abbiano durata complessiva, anche non continuativa, superiore ai 36 mesi e l’illegittimità si applica a tutti i casi a partire dal 10 luglio 2001.

L’importante principio stabilito dalla Cassazione non soltanto si appresta a diventare un importante riferimento per gli insegnanti e per i tanti assunti in maniera precaria all’interno della scuola ma prevede anche la possibilità di risarcimento danni per i lavoratori pubblici danneggiati dalla reiterazione dei contratti precari per oltre 36 mesi.

Vediamo i punti più importanti della sentenza della Corte di Cassazione che dichiara l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per docenti e personale ATA.

Docenti e ATA: no contratti a termine oltre i 36 mesi. Risarcimento danni, per chi? Ecco la sentenza

La sentenza depositata il 23 novembre 2016 dalla Corte di Cassazione stabilisce che per docenti e personale ATA la reiterazione di contratti a termine è da ritenersi illegittima e, pertanto, per i soggetti nei confronti dei quali si è concretizzata una violazione del principio, sarà concesso il risarcimento del danno.

Il punto chiave per identificare i soggetti nei confronti dei quali è previsto il risarcimento danni è che la reiterazione si ritiene illegittima per tutti i contratti precari di durata maggiore ai 36 mesi di servizio, relativamente alle assunzioni di personale docente e ATA a tempo determinato su cattedre al 31 agosto, ovvero per i posti vuoti e disponibili per tutto l’anno scolastico.

In base a quanto stabilito con la recente sentenza, è illegittima la reiterazione di contratti a termine a partire dal 10 luglio 2001 per le supplenze annuali su organico di diritto che riguardano posti disponibili e vacanti entro il 31 dicembre ed hanno durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Per la quantificazione del risarcimento danni la Corte rinvia ad una precedente sentenza, la n. 5072/16.

Docenti e ATA: risarcimento del danno per contratti precari oltre 36 mesi

Per i contratti determinati di supplenti e personale ATA della durata maggiore ai 36 mesi è previsto un risarcimento del danno, come stabilito nel testo della sentenza non è possibile trasformare il contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In favore dei docenti e del personale ATA con contratti determinati reiterati per un periodo superiore ai 36 mesi viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno e, per quantificarne l’entità, la Corte fa riferiemento alla sentenza n. 5072/16 in cui si prevede che la cifra erogata a titolo di risarcimento danni sia quantificata tra 2,5 e dodici mensilità della retribuzione.

Nello specifico, la citata sentenza afferma che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604.

Ecco il testo della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 23866/16.

Sentenza Cassazione n. 23866/16
Ecco il testo della sentenza della Corte di Cassazione depositato il 23 novembre sull’illegittimità della reiterazione di contratti a termine per docenti e personale ATA.

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