Un messaggio dell’INPS chiarisce che il sussidio di disoccupazione previsto per i collaboratori a progetto spetta anche nei casi di contribuzione piena.
Con il messaggio n. 2516/2015, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla cosiddetta Indennità Una Tantum, il sussidio di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto.
Ci si potrebbe chiedere che senso ha fornire dei chiarimenti riguardo alla platea dei beneficiari di questo ammortizzatore sociale, a pochi giorni dal momento (1 Maggio 2015) in cui questo stesso ammortizzatore sarà mandato in soffitta per essere rimpiazzato dalla nuova Dis-Coll.
La risposta a questo quesito è da tenere in grande in considerazione: dal momento che il messaggio di chiarimento dell’INPS è stato emanato a seguito di indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, costituisce un’interpretazione della norma e, quindi, viene applicato in autotutela e, soprattutto, in via retroattiva. E’ opportuno quindi, ricordare che i soggetti interessati sono quei precari che sono rimasti senza lavoro negli anni 2012 e 2013.
I nuovi beneficiari del sussidio
Il messaggio dell’INPS è stato, infatti, emanato dal momento che il Ministero del Lavoro ha autorizzato la Previdenza a cambiare i criteri di calcolo validi per le indennità una tantum per gli anni 2012 e 2013. Con tale disposizione, vengono ammessi all’assegnazione del sussidio di disoccupazione anche quei contribuenti che hanno totalizzato un reddito superiore al minimale. L’indennità una tantum potrà, quindi, essere riconosciuta anche se il potenziale beneficiario ha totalizzato un anno pieno di contributi.
I collaboratori a progetto che sono rimasti senza lavoro e che hanno presentato domanda per gli anni 2012 e 2013 e se la sono vista rifiutata, si vedranno riconosciuti dall’INPS, in autotutela, un’indennità una tantum per almeno due mesi, anche se dal punto di vista contributivo l’anno precedente, al momento della disoccupazione è stato interamente coperto dai contributi.
Modalità di assegnazione del sussidio
Per comprendere questa nuova disposizione occorre ricordare che l’indennità una tantum era assegnata ai soli collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS e non titolari di reddito da lavoro autonomo, operanti in regime di monocommittenza (unico datore di lavoro), con le seguenti caratteristiche, relativamente al periodo d’imposta considerato nella richiesta del sussidio di disoccupazione:
- aver conseguito un reddito lordo inferiore ai 20000 euro (cifra elevata, nel 2013, a 20220 euro);
- essere stati disoccupati per almeno due mesi;
- aver totalizzato almeno tre mesi di contribuzione, presso la Gestione Separata INPS, per l’anno di riferimento;
- aver totalizzato almeno una mensilità di contribuzione, presso la Gestione Separata INPS per l’anno successivo a quello di riferimento;
Le nuove disposizioni dell’INPS si sono rese necessarie dal momento che si sono presentati alcuni casi in cui, il lavoratore che richiedeva l’indennità di disoccupazione, essendo rimasto disoccupato per un periodo pari o superiore a 2 mesi, aveva comunque conseguito una copertura previdenziale piena, per tutto l’anno, avendo conseguito un reddito che era superiore al minimale (14930 euro per il 2012 e 15357 euro per il 2013).
Ciò avviene perché nella Gestione Separata INPS vige un particolare criterio di accredito contributivo che riconosce l’anno pieno di accredito contributivo, a prescindere dagli effettivi mesi di lavoro, al lavoratore che ha versato contributi per un importo almeno pari o superiore a quello calcolato sul minimale di reddito vigente anno per gli anni 2012 e 2013 (ovvero, come indicato sopra, rispettivamente 14930 euro e 15357 euro).
Tenendo conto che l’Indennità Una Tantum ha un importo pari al 7% del minimale annuo di reddito moltiplicato per il numero minore tra le mensilità di contributi accreditate, per l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione, i lavoratori che si trovavano nella situazione descritta sopra avevano una indennità pari a 0 dal momento che le mensilità non coperte da contribuzione (che costituivano il numero minore) risultavano pari a 0.
In base al nuovo criterio di calcolo, l’INPS ha, ora, disposto che in tutti i casi in cui il collaboratore a progetto che abbia un reddito compreso tra il minimale e la soglia massima per cui era prevista la spettanza dell’indennità ( tra i 14930 e i 20000 euro, nel 2012 e tra i 15357 euro e i 20220 euro, nel 2013), indipendentemente dalla copertura contributiva, abbia diritto a una indennità una tantum commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione. Nello specifico è stato chiarito che i mesi di disoccupazione devono essere almeno 2 ininterrotti e che, quindi, la prestazione lavorativa non può quindi essere superiore a 10.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito anche che il requisito di disoccupazione potrà essere anche autocertificato e non richiederà più, obbligatoriamente un’attestazione del Centro per l’Impiego.
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