Disabilità, Iva al 4% per l’acquisto di un’auto anche senza certificazione handicap

Nadia Pascale

18 Febbraio 2026 - 08:55

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 35 del 2026 chiarisce in quali casi è possibile avvalersi dell’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli anche senza certificato Legge 104.

Disabilità, Iva al 4% per l’acquisto di un’auto anche senza certificazione handicap

Disabilità, si può ottenere l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di un’auto per disabili anche senza avere la certificazione di handicap ai sensi della Legge 104 del 1992? Nella risposta a Interpello 35 del 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio.

Nel caso in oggetto l’istante fa presente all’Agenzia delle Entrate di avere intenzione di acquistare un autoveicolo con gli adattamenti indicati nella patente speciale pur non avendo il riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/1992. Chiede quindi se può effettivamente avvalersi delle agevolazioni previste.

Ecco l’interpetazione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di ottenere l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di un veicolo anche senza certificato Legge 104 del 1992.

Agenzia delle Entrate: l’Iva al 4% riconosciuta anche senza certificato

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’articolo 1-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, stabilisce che “Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Sulla stessa linea è il decreto del Ministro delle Finanze 16 maggio 1986, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022.

A rafforzare tale tesi la Risoluzione 40/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 luglio 2023. In essa viene ribadito che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4% presentando:

  • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
  • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate è, quindi, concorde con il contribuente e riconosce il diritto ad ottenere le agevolazioni previste per l’acquisto dei veicoli adattati anche senza la certificazione di handicap ai sensi della Legge 104 del 1992. Nel caso in oggetto il contribuente vuole avvalersi dell’Iva agevolata al 4% in luogo dell’Iva al 22%. É però essenziale che nella patente speciale ci sia l’indicazione degli adattamenti necessari alla guida.

Interpello AdE 35 del 2026
Interpello Iva agevolata al 4%
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