Quali sono le differenze tra infortunio, malattia e malattia professionale? Una domanda questa che qualsiasi lavoratore dipendente si sarà fatto almeno una volta durante la propria vita.
La tutela del lavoratore dipendente trova il suo fondamento direttamente nella Costituzione che, all’art. 38, prevede che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
Quando si parla di malattia, malattia professionale o infortunio, bisogna avere bene a mente quali sono le differenze tra queste tre tutele che appaiono simili, ma che in realtà si differenziano per molti aspetti normativi e retributivi.
Chiedersi però se sia meglio l’infortunio o malattia è un ragionamento sbagliato, visto che non si tratta di una condizione che può essere in qualche modo scelta dal lavoratore.
Cerchiamo di capire allora nel dettaglio quali siano le differenze giuridiche tra infortunio, malattia e malattia professionale, dando uno sguardo anche a cosa cambia dal punto di vista retributivo.
Differenza tra malattia e infortunio
In caso di malattia, intesa come alterazione dello stato di salute psichica o fisica del lavoratore che determini un’incapacità di svolgere l’attività lavorativa, il lavoratore subordinato ha diritto:
- alla retribuzione che, a seconda delle categorie professionali, sarà a carico del datore di lavoro o dell’Inps;
- alla conservazione del rapporto di lavoro per un certo periodo di tempo, chiamato “comporto”, entro il quale non può essere licenziato: la durata di questo periodo è stabilita dalla contrattazione collettiva.
Inoltre, il periodo di assenza per malattia è computato nell’anzianità di servizio. Parallelamente, a carico del lavoratore sono previsti alcuni obblighi:
- comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità e giustificarla tramite certificazione che viene presentata dal medico all’Inps per via telematica;
- essere presente in casa durante le fasce di reperibilità (nel settore privato sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) per consentire eventuali visite da parte del medico fiscale dell’Inps, che possono essere richieste dal datore di lavoro o inviate dall’Inps stesso. Per alcune patologie vi è l’esonero dall’osservanza delle fasce di reperibilità.
L’infortunio, invece, è cosa diversa dalla malattia, intendendo con esso “ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa” come si legge sul sito del ministero del Lavoro.
Gli elementi dell’infortunio sono quindi: la lesione, la causa violenta e l’occasione di lavoro. A differenzadella malattia, per potersi parlare di infortunio ci deve essere necessariamente un nesso causale tra il lavoro e la lesione subìta dal lavoratore: l’eventuale colpa del lavoratore non esclude la configurazione dell’infortunio.
Esiste infine l’infortunio in itinere, ossia quello che si verifica nel tragitto compiuto dal lavoratore per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa.
In caso di infortunio il lavoratore ha diritto a conservare il rapporto di lavoro e a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro per intero con riferimento alla giornata in cui si è verificato l’infortunio e al 60% per i tre giorni successivi (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi). A partire dal quarto giorno percepirà, quale ristoro del danno subìto, un’indennità erogata dall’Inail calcolata in percentuale sulla base della retribuzione giornaliera media, che verrà corrisposta fino alla completa guarigione. Il lavoratore potrà eventualmente agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno “differenziale” (ossia alla somma stabilita dal giudice che eccede quanto già erogato dall’assicurazione) in caso di condanna penale del datore stesso.
In caso di infortunio non c’è l’obbligo per il lavoratore ad osservare delle fasce di reperibilità come accade in caso di malattia, tuttavia, se convocato a visita medica di controllo dall’Inail, ha l’obbligo di presentarsi.
Differenza tra infortunio e malattia professionale
La malattia professionale, ossia quella patologia che trova origine nell’attività lavorativa e che è differente dall’infortunio per il fatto di non essere un evento traumatico immediato ma per svilupparsi gradualmente e progressivamente nel tempo, fermo restando il nesso causale con il lavoro (aspetto che la differenzia dalla malattia “generica” sopra vista, che insorge senza aver collegamento con l’attività lavorativa).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare i dipendenti contro infortuni e malattie professionali tramite l’assicurazione gestita dall’Inail, ente al quale dovrà denunciare gli eventi in questione secondo i tempi e modi previsti dalla legge: anche il lavoratore stesso può procedere alla denuncia in caso di omissione da parte del datore di lavoro.
Retribuzione in caso di malattia
A seconda del lavoratore interessato il trattamento economico per i periodi di malattia può essere:
- A carico dell’Inps, con eventuale integrazione da parte del datore di lavoro;
- Esclusivamente a carico del datore di lavoro.
L’Inps si fa carico del trattamento economico per i periodi di malattia, in favore di:
- Operai e categorie assimilate, lavoratori a domicilio del settore industria e artigianato;
- Operai e categorie assimilate, impiegati (compresi i quadri), lavoratori a domicilio del settore commercio;
- Salariati del settore credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
- OTI, OTD, salariati fissi, braccianti fissi / obbligati / avventizi, compartecipanti, piccoli coloni del settore agricoltura.
Per tutti i lavoratori non inclusi in elenco il trattamento economico è esclusivamente a carico del datore di lavoro, secondo la disciplina fissata dal Ccnl applicato.
L’indennità economica Inps viene erogata a partire dal quarto giorno di malattia, computato dalla data di inizio dell’assenza dichiarata dal lavoratore e riportata sul certificato medico.
Le somme dovute dall’Inps sono determinate in una quota percentuale della retribuzione media giornaliera (RMG). Il risultato dev’essere poi moltiplicato per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di malattia.
La RMG si calcola sulla retribuzione lorda percepita nel mese (o nelle quattro settimane) precedente l’inizio della malattia. Se il lavoratore non ha totalizzato un mese di lavoro si prende a riferimento la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato ovvero, quando non risulta neanche una giornata retribuita, rileva il periodo più recente in cui esiste retribuzione.
Una volta individuata la RMG dev’essere assunta una determinata quota della stessa, in misura pari a:
- 50% per le giornate indennizzabili comprese tra il 4° e il 20° giorno di malattia;
- 66,66% per le giornate indennizzabili dal 21° al 180° giorno di malattia;
con riguardo ad operai, impiegati del terziario ed apprendisti di tutti i settori.
Al contrario, per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non iscritti all’albo delle imprese artigiane, tenuti al pagamento del contributo aggiuntivo, si assume l’80% della RMG per tutte le giornate indennizzabili.
La retribuzione media giornaliera, assunta in base alle percentuali sopra citate, dev’essere poi moltiplicata per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza:
- Giorni feriali (compreso il sabato) per gli operai (sono pertanto escluse domeniche e festività nazionali / infrasettimanali);
- Giorni compresi nel periodo di malattia per gli impiegati (escluse le festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica).
Trattamento economico a carico azienda per i periodi di malattia
L’onere di corrispondere la retribuzione durante i periodi di malattia è esclusivamente a carico del datore di lavoro nelle seguenti ipotesi:
- Categorie di lavoratori escluse dall’indennità Inps;
- Primi tre giorni di malattia (carenza);
- Tutte le festività del periodo di malattia per gli operai (compresi gli apprendisti) ovvero le festività cadenti per gli impiegati del Terziario e gli apprendisti impiegati;
secondo le disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.
Come anticipato, anche nelle situazioni in cui l’Inps indennizza il lavoratore i Ccnl di norma stabiliscono a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità stessa, fino ad un determinato ammontare che può essere una quota o il 100% della normale retribuzione.
Retribuzione in caso di infortunio
Per gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, tali da provocare uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro, la retribuzione, a differenza della malattia, è riconosciuta da:
- Datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i tre giorni successivi, in misura pari al 100% del guadagno medio giornaliero;
- Datore di lavoro, dal 1° al 3° giorno (periodo di carenza), in misura pari al 60% del guadagno medio giornaliero;
- Inail, dal 4° al 90° giorno (anche non continuativi) in misura pari al 60% della retribuzione media giornaliera;
- Inail, dal 91° giorno sino alla guarigione.
I contratti collettivi nazionali di lavoro possono altresì prevedere un’integrazione dell’indennità Inail, a carico del datore di lavoro.
Per le festività cadenti durante il periodo di assenza il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione media giornaliera. La quota a carico del datore di lavoro è pari a:
- 100% della retribuzione media giornaliera, durante la carenza;
- 40% della retribuzione media giornaliera nei giorni che l’Inail indennizza al 60%;
- 25% della retribuzione media giornaliera nei giorni che l’Istituti indennizza al 75%.
Retribuzione in caso di malattia professionale
In caso di malattia professionale, la retribuzione del lavoratore è tutelata principalmente dall’Inail. Le modalità di retribuzione variano a seconda della gravità e durata dell’inabilità.
- Indennità Inail per inabilità temporanea. Quando un lavoratore contrae una malattia professionale, l’INAIL riconosce un’indennità economica per inabilità temporanea assoluta. Questa indennità copre i giorni di assenza dal lavoro per cure e recupero, iniziando dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro). L’indennità INAIL corrisponde al 60% della retribuzione giornaliera dal 4º al 90º giorno, e al 75% della retribuzione dal 91º giorno fino alla fine dell’inabilità temporanea.
- Copertura del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere il 100% della retribuzione per i primi tre giorni di assenza, detti «periodo di carenza». In alcuni casi, il contratto collettivo applicato dall’azienda può prevedere un’integrazione dell’indennità Inal, portando la retribuzione del lavoratore fino al 100% dello stipendio anche durante i giorni successivi.
- Riconoscimento dell’invalidità permanente. Se la malattia professionale lascia una menomazione permanente, l’Inail eroga un risarcimento economico: rendita mensile per le menomazioni superiori al 16%. Indennizzo in capitale (una tantum) per le menomazioni tra il 6% e il 15%. L’importo varia in base al grado di invalidità e alla retribuzione media del lavoratore.
- Tutela legale e rivalutazione del danno. Il lavoratore può anche presentare ricorso contro le decisioni dell’INAIL o chiedere una revisione della valutazione del danno, se le sue condizioni peggiorano. Oltre all’indennizzo Inal, è possibile richiedere un ulteriore risarcimento per danno biologico o morale al datore di lavoro, se viene dimostrata una responsabilità.
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro . Alcuni possono prevedere ulteriori indennità integrative che migliorano le condizioni economiche garantite dall’Inail.
In sintesi, durante il periodo di malattia professionale, il lavoratore ha diritto a un’indennità economica che dipende dalla durata e dalla gravità della patologia. L’Inail e, in parte, il datore di lavoro, si fanno carico della copertura economica, garantendo così una tutela contro la perdita di reddito.
Cosa conviene tra malattia e infortunio?
Molti lavoratori si chiedono cosa conviene tra malattie e infortunio, magari pensando a cosa sia più vantaggioso in termini economici.
Come detto si tratta di un ragionamento sbagliato, visto l’infortunio o la malattia - ancor più la malattia professionale - non sono cose che possono essere previste o programmate.
Ragionare in termini di “vantaggi” di conseguenza è scorretto, visto che si tratta di tutele fondamentali per i lavoratori con i furbi che arrecano un grave danno a tutta la categoria.