Le somme erogate in favore di associazioni che si occupano di adozioni a distanza si possono portare in detrazione? Ecco a cosa prestare attenzione, limiti, importi e tutte le novità del 2026.
Le spese sostenute per le adozioni a distanza possono essere portate in detrazione e gli importi possono essere notevoli, ma è bene prestare attenzione alle formalità da seguire perché basta un errore per far perdere molti soldi. Ecco condizioni, limiti e importi da conoscere per ottenere le detrazioni per le adozioni a distanza.
Le adozioni a distanza sono una scelta sempre più frequente da parte di soggetti che intendono aiutare persone che si trovano in una situazione di difficoltà. Consentono di dare sostegno materiale ed educativo senza sradicare i beneficiari dal loro ambiente.
Molti benefattori/contribuenti ignorano che è possibile avvalersi delle detrazioni per le somme erogate in favore di enti che si occupano di adozioni a distanza.
Diciamo fin da subito che è molto importante stare attenti ai termini da usare, infatti, ci sono delle peculiarità e delle sottigliezze da avere in considerazione.
Un contribuente, infatti, scrive all’Agenzia delle Entrate lamentando il fatto che centro di assistenza fiscale a cui si è rivolto per presentare la dichiarazione dei redditi ha negato la possibilità di portare in detrazione tale spese. L’Agenzia ha precisato che il comportamento del CAF è stato legittimo, ma perché?
Ecco a cosa fare attenzione quando si sceglie la strada dell’adozione a distanza per evitare di perdere le detrazioni fiscali.
Detrazioni Irpef per adozioni a distanza
Il contribuente chiede
Vorrei sapere se ho diritto alla detrazione Irpef per le somme donate per una adozione a distanza. Il Caf che mi ha fatto il modello 730 non ha considerato queste spese.
L’Agenzia delle Entrate nel fornire chiarimenti sottolinea che, come ricordato nella circolare 95 del 2000, le spese per le adozioni a distanza non sono detraibili né deducibili. Discorso diverso deve, invece, essere fatto per le donazioni in favore di Onlus per adozioni a distanza che possono essere portate in detrazione, nel rispetto però di determinate condizioni.
La circolare 55/E dell’Agenzia delle Entrate sottolinea
Si ritiene che sia possibile operare la detrazione prevista
dall’articolo 13-bis, lettera i-bis) per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS a condizione che l’erogazione in denaro sia utilizzata nell’ambito dell’attività istituzionale della ONLUS volta a favore i soggetti che versano in una condizione di bisogno e a condizione che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa. A tal fine è necessario che sia la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d’imposta.
Ne consegue che si può ottenere la detrazione delle donazioni effettuate a Onlus che si occupano di adozioni a distanza a condizione che la Onlus:
- inserisca le donazioni nelle scritture contabili;
- le somme siano utilizzare dall’associazione senza fine di lucro nell’ambito delle finalità istituzionali;
- le somme devono essere utilizzate in favore di persone in stato di bisogno;
- la Onlus deve certificare al contribuente la spettanza della detrazione.
A quanto ammonta la detrazione per le adozioni a distanza?
La detrazione per le donazioni in favore di Onlus che si occupano di adozione a distanza sono abbastanza sostanziose, si tratta, infatti, del 26% della spesa sostenuta su un limite massimo di 30.000 euro l’anno. Si tratta di un risparmio massimo di imposta di 7.800 euro. In alternativa il contribuente può scegliere una deduzione di ammontare massimo del 10% dal reddito complessivo.
Si applicano anche in questo caso le regole generali previste per poter ottenere le agevolazioni fiscali. I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili.
Le detrazioni nel modello 730 devono essere inserite nel rigo da E8 a E10 con il codice 61 per le donazioni verso Onlus, iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Riordino detrazioni fiscali: limiti
Nella dichiarazione dei redditi del 2026, con il modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche trovano applicazione per la prima volta le regole sul riordino delle detrazioni previste dalla Legge di Bilancio 2025.
Il taglio delle detrazioni trova applicazione per i contribuenti con un reddito superiore a 75.000, in questo caso trova applicazione il quoziente familiare.
Cosa comporta il riordino delle detrazioni fiscali?
In caso di reddito superiore a 75.000 euro e inferiore a 100.000 euro l’importo base della spesa ammessa alle detrazioni è di 14.000 euro. Superati i 100.000 euro e fino a 120.000 euro l’importo base scende a 8.000 euro. Gli importi sono effettivamente riconosciuti in tale misura solo nel caso in cui ci siano tre o più figli a carico.
Tali importi si dimezzano in assenza di figli a carico.
In caso di un figlio a carico, l’importo massimo delle spese da portare in detrazione/deduzione è di 9.800 euro per redditi compresi tra 75.000 euro e 100.000 euro e 5.600 euro in caso di redditi superiori a 100.000 euro.
In presenza di 2 figli a carico l’importo massimo di oneri ammessi in detrazione/deduzione è di 11.900 euro in caso di reddito superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro e scende a 6.800 euro in caso di reddito superiore a 100.000 euro.
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