Denuncia di infortunio, 4 consigli per non pagare sanzioni salate all’Inail

Paolo Ballanti

17 Maggio 2024 - 13:54

Le sanzioni Inail derivanti dall’omessa o tardiva comunicazione / denuncia di infortunio possono toccare cifre considerevoli. Ecco quattro consigli pratici alle aziende per evitare brutte sorprese

Denuncia di infortunio, 4 consigli per non pagare sanzioni salate all’Inail

La denuncia di infortunio è un adempimento di estrema importanza ai fini dell’assicurazione Inail, in quanto dalla stessa dipende l’apertura della pratica da parte dell’Istituto, la qualificazione dell’evento stesso come indennizzabile e, di conseguenza, l’erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie previste dalla normativa a beneficio del dipendente interessato.

Per le ragioni appena descritte, il datore di lavoro che non presta attenzione in merito agli obblighi di invio delle denunce / comunicazioni di infortunio può incorrere in sanzioni Inail salate.

Analizziamo in dettaglio gli errori da evitare.

Denuncia di infortunio, entro quando inviarla?

Per gli eventi di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, a prescindere da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere, in via telematica, la denuncia di infortunio all’Inail, collegandosi all’apposita piattaforma telematica, disponibile su «inail.it - Accedi ai servizi online».

L’invio della denuncia deve avvenire obbligatoriamente entro:

  • 2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico;
  • 24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.

Comunicazione di infortunio, entro quando inviarla?

Gli infortuni sul lavoro che, a differenza di quanto descritto nel paragrafo precedente, causano l’assenza dal lavoro per almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 giorni, devono parimenti essere segnalati all’Inail a mezzo invio della comunicazione (non denuncia) di infortunio.

La caratteristica principale della comunicazione è che la stessa, avendo ad oggetto eventi per cui non spetta la copertura economica Inail, ha esclusivamente un fine statistico / informativo e, di conseguenza, necessita di un numero minore di dati rispetto alla denuncia.

Al pari della denuncia, la comunicazione dev’essere inviata telematicamente all’Istituto, collegandosi all’apposita piattaforma online disponibile su «inail.it».

Attenzione alle scadenze di invio delle denunce / comunicazioni di infortunio

Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione al rispetto delle tempistiche di invio della comunicazione / denuncia di infortunio, dal momento che le sanzioni Inail sono particolarmente salate.

Infatti, in caso di:

  • Omessa o ritardata denuncia all’Inail degli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.290,00 a 7.745,00 euro;
  • Omessa comunicazione all’Inail e, per suo tramite al SINP, degli infortuni superiori a 3 giorni, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra 1.423,84 e 6.407,83 euro;
  • Omessa comunicazione all’Inail e, per suo tramite, al SINP, degli infortuni da 1 a 3 giorni, la sanzione amministrativa pecuniaria si attesta in una forbice da 711,92 a 2.562,91 euro.

Non contano le valutazioni o i dubbi del datore di lavoro

Nei casi di infortunio, il datore di lavoro può nutrire dubbi sul fatto che trattasi di un evento per cui spetta effettivamente la copertura assicurativa Inail.

In situazioni simili l’azienda può erroneamente pensare di non trasmettere la denuncia di infortunio all’Inail, dal momento che valuta come remota la possibilità di un’indennizzabilità economica dell’evento.

Un comportamento di questo genere espone inevitabilmente il datore di lavoro alle sanzioni amministrative sopra descritte, previste nelle ipotesi di omessa denuncia.

La normativa impone infatti di segnalare l’evento all’Inail (in modalità telematica) a prescindere da ogni valutazione sull’indennizzabilità dell’evento stesso.

Pertanto, per evitare sanzioni, il datore di lavoro, nel momento in cui riceve il certificato medico che qualifica l’evento come infortunio, deve trasmettere, nel rispetto delle tempistiche di legge, l’apposita denuncia all’Inail.

Sarà poi l’Istituto medesimo a preoccuparsi di verificare se l’infortunio è effettivamente qualificabile come tale o, al contrario, se dev’essere derubricato a malattia non professionale, con la conseguente copertura economica da parte del datore di lavoro e / o dell’Inps.

Nulla cambia per gli infortuni in itinere

La regola appena descritta, circa l’assenza di qualsiasi valutazione del datore di lavoro sull’indennizzabilità o meno dell’evento, ai fini dell’invio della denuncia - comunicazione, vale anche per gli infortuni in itinere.

Tali si intendono gli eventi infortunistici che interessano il dipendente nel normale percorso:

  • Di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (per abitazione si intende il luogo di dimora effettiva del lavoratore, non rilevando la semplice residenza anagrafica);
  • Che collega due luoghi di lavoro, in caso di dipendente con più rapporti di lavoro;
  • Di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.

Il normale percorso può comunque subire interruzioni o deviazioni. Queste ultime sono in ogni caso tutelate dall’Inail se necessarie.

Sono considerate «necessarie» le deviazioni / interruzioni, dovute a:

  • Cause di forza maggiore;
  • Esigenze essenziali ed improrogabili;
  • Adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Pertanto in ragione delle caratteristiche particolari degli infortuni in itinere, in quanto tali drasticamente diversi agli eventi «ordinari» di infortunio che si verificano in azienda, il datore di lavoro non deve cadere nell’errore di pensare che un dubbio sulla qualificazione dell’evento come infortunio lo esonera dall’obbligo di trasmettere la denuncia / comunicazione all’Inail. Un atteggiamento simile espone l’azienda alle sanzioni amministrative descritte.

Attenzione a sabati, domeniche e festivi

Nel momento in cui si il datore di lavoro riceve un certificato di infortunio può sorgere il dubbio se le scadenze per la trasmissione all’Inail della denuncia / comunicazione, slittano in presenza di sabati, domeniche e giorni festivi.

Sul punto si segnala la Circolare Inail del 2 aprile 1998 numero 22. Nel documento si precisa che quanto alla scadenza di invio «se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo».

Con riguardo al sabato, invece, l’Inail precisa che nei casi «di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale giornata feriale».

In definitiva, mentre il giorno festivo comporta lo slittamento del termine, lo stesso effetto non si ha con riguardo al sabato, anche se non lavorativo.

Il datore di lavoro è pertanto chiamato a prestare attenzione sul differente trattamento da riservare ai giorni festivi da un lato e ai sabati dall’altro. Un errore di valutazione può infatti portare alla trasmissione della denuncia / comunicazione di infortunio in ritardo, con l’applicazione delle già citate sanzioni amministrative pecuniarie.

Un dubbio sorge tuttavia su come comportarsi per le domeniche, dal momento che la Circolare Inail si riferisce esclusivamente ai giorni festivi.

In via prudenziale si ritiene opportuno considerare la domenica come un caso a parte, distinto rispetto alle festività. Di conseguenza, adottando la linea «prudente», il termine per l’invio delle denunce / comunicazioni di infortunio non subisce alcuno slittamento in presenza delle domeniche.