Cos’è il contributo esonerativo e quando dev’essere pagato dall’azienda?

Paolo Ballanti

9 Febbraio 2023 - 18:31

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Il collocamento obbligatorio ha l’obiettivo di favorire l’assunzione di lavoratori disabili. Le aziende possono ottenere un esonero parziale dall’obbligo di assunzione versando un apposito contributo

Cos’è il contributo esonerativo e quando dev’essere pagato dall’azienda?

Il collocamento obbligatorio risponde all’obiettivo di favorire l’occupazione di lavoratori con determinati livelli di disabilità che, altrimenti, correrebbero il rischio di incontrare difficoltà di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

La normativa impone pertanto alle aziende con almeno 15 dipendenti di avere in organico un numero di lavoratori con disabilità (la cosiddetta «quota di riserva») variabile in funzione degli occupati:

  • da 15 a 35 dipendenti, un’assunzione obbligatoria;
  • da 36 a 50 dipendenti, due assunzioni obbligatorie;
  • da 51 dipendenti in poi, assunzioni obbligatorie pari al 7% dei lavoratori occupati.

In deroga all’obbligo di assumere un certo numero di lavoratori disabili, l’azienda ha la possibilità di versare un contributo esonerativo. Analizziamo la questione in dettaglio.

Esonero parziale

Il datore di lavoro con più di 35 dipendenti può chiedere l’esonero parziale dall’obbligo di assumere lavoratori disabili quando non è possibile adibire gli stessi a mansioni compatibili con le loro condizioni e capacità lavorative. Inoltre, l’attività aziendale presenta le seguenti caratteristiche:

  • la prestazione lavorativa è faticosa;
  • il tipo di attività da svolgere è pericoloso, anche per le condizioni ambientali in cui si svolge;
  • l’attività lavorativa presenta particolari modalità di svolgimento.

La misura percentuale massima di esonero è pari al 60% della quota di riserva (80% per le realtà operanti nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato).

Domanda di esonero parziale

La richiesta di esonero parziale dev’essere presentata al servizio per il collocamento dei disabili della zona in cui insiste la sede legale dell’azienda.

Il medesimo criterio dev’essere rispettato anche nelle ipotesi in cui la procedura interessi unità produttive dislocate su più territori.

Nella domanda è necessario riportare:

  • gli elementi identificativi del datore di lavoro;
  • il numero di dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero;
  • le caratteristiche dell’attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento del personale disabile;
  • la consistenza di un eventuale lavoro esterno o articolato su turni.

Il contributo esonerativo

Contestualmente alla presentazione della domanda, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, pari a 39,21 euro dal 1° gennaio 2022 (ai sensi del Decreto ministeriale 30 settembre 2021 numero 193).

Il contributo dev’essere versato per ogni disabile non occupato e per tutti i giorni lavorativi, come individuati dal contratto collettivo:

  • 5 giorni in caso di settimana corta;
  • 6 giorni per settimana, se il sabato è considerato lavorativo.

Sino all’adozione del provvedimento definitivo di autorizzazione all’esonero, al datore di lavoro viene concessa la sospensione parziale degli obblighi occupazionali.

In caso di autorizzazione non concessa:

  • gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture;
  • il datore di lavoro deve presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda (se il datore di lavoro non ha rispettato la quota di riserva, la domanda di assunzione dev’essere trasmessa immediatamente).

Entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, viene adottato il provvedimento definitivo di autorizzazione all’esonero parziale, con una validità limitata nel tempo.

Omesso o inesatto versamento

Se l’azienda omette di versare il contributo esonerativo o lo versa in parte, il Servizio competente diffida il datore di lavoro assegnando un termine per l’adempimento.

Trascorso inutilmente il termine, l’Ispettorato territoriale del lavoro dispone il pagamento del contributo maggiorato a titolo di sanzione amministrativa.

Il Servizio dispone la decadenza dall’esonero parziale se l’azienda non versa il contributo, successivamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Rischio Inail elevato

L’esonero parziale (sempre nella misura del 60% della quota di riserva) è accessibile alle aziende con più di 35 dipendenti, con addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un premio assicurativo Inail pari o superiore al 60 per mille.

Le realtà interessate devono autocertificare di volersi avvalere dell’esonero dall’obbligo di assunzione.

I datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo esonerativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo.

Il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana (22 giorni lavorativi al mese) pari, pertanto, a 2.587,66 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.

Il primo versamento del contributo deve avvenire nei 5 giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al termine del trimestre.

I pagamenti successivi devono avvenire con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto.

La quota di esonero non può comunque eccedere:

  • la differenza tra quota di riserva e quota netta;
  • la differenza tra quota di riserva e numero di lavoratori con disabilità occupati;
  • il limite massimo esonerabile.

In caso di versamento:

  • inesatto, i servizi per il collocamento mirato diffidano il datore di lavoro assegnando un termine di 30 giorni per l’adempimento. Decorso il termine, i servizi trasmettono le relative comunicazioni alla sede dell’ITL in cui sono ubicate le unità produttive per le quali si è autocertificato l’esonero (l’Ispettorato provvede al calcolo delle maggiorazioni e, previa notifica all’interessato del verbale di contravvenzione, all’irrogazione delle sanzioni);
  • omesso, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento.

Come dev’essere presentata l’autocertificazione?

L’autocertificazione dev’essere trasmessa telematicamente tramite la Banca dati del collocamento mirato.

In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione dev’essere ripresentata entro 60 giorni dalla variazione stessa.

A fronte di un incremento della quota di esonero, la corrispondente integrazione del contributo avviene in occasione del versamento relativo al trimestre successivo, calcolata comunque a decorrere dalla data dell’autocertificazione.

I due esoneri sono compatibili?

L’esonero parziale e l’esonero con autocertificazione sono compatibili a patto che gli stessi non riguardino i medesimi addetti. Inoltre, le due quote di esonero non devono complessivamente eccedere il limite massimo esonerabile.

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