Ecco cosa prevede davvero la nuova norma con le alternative al carcere per i tossicodipendenti e perché i problemi non sono quelli che ti aspetti.
Il ddl sulla detenzione domiciliare per i tossicodipendenti è legge. La riforma viene accolta con grande soddisfazione dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dalle comunità terapeutiche, anche se all’apparenza può risultare controversa. Molti cittadini stanno esprimendo delle perplessità sulla misura, temendo che apra un canale di impunità e scappatoia alla giustizia. In realtà, e questo deve essere riconosciuto subito, non viene messa in discussione la certezza della pena, né le finalità stesse della condanna. Anzi, il provvedimento è un grande passo di civiltà in uno Stato di diritto che, per quanto compatibilmente con le esigenze di sicurezza e penali, deve tenere conto della sanità.
La tossicodipendenza è un’emergenza sanitaria a tutti gli effetti ed è fondamentale tenere conto della componente patologica anche nell’espiazione della pena. Questo intervento normativo a lungo atteso dovrebbe essere un’occasione di crescita per la collettività e la tutela della cittadinanza, soprattutto nelle espressioni delle fragilità, anche perché contribuirebbe a rispondere al sovraffollamento carcerario (altra emergenza sociale di grande urgenza). Pur magistralmente teorizzata, però, la riforma rischia di scontrarsi con un’attuazione che possiamo già dire si rivelerà piena di ostacoli e frammentata.
Cosa c’è di vero sulla nuova norma che farebbe uscire i tossicodipendenti dal carcere
La nuova norma non punta di certo a far uscire i tossicodipendenti dal carcere, quantomeno non nel senso di garantire loro l’impunità in virtù della problematica sanitaria. La responsabilità penale resta, come pure la condanna, senza sconti né agevolazioni di sorta che siano immotivate o controproducenti. Viene però rivisto l’accesso a misure di detenzione differenti dal carcere, che non si traducono certo nel non scontare la pena, ma piuttosto nel farlo in un luogo appropriato e realisticamente utile alla riabilitazione del condannato.
Si parla ovviamente delle comunità terapeutiche, luogo alternativo per scontare la pena e al contempo curarsi (parlare di disintossicazione è riduttivo). Potranno fare richiesta di detenzione domiciliare terapeutica le persone con riconosciuti problemi di tossicodipendenza o alcoldipendenza, peraltro dimostrando il nesso tra la patologia e il reato, con pene di massimo 8 anni. Il tetto scende a 4 anni per reati ostativi, crimini particolarmente gravi riguardanti, per esempio, la criminalità organizzata e il terrorismo.
Questi reati in genere ostacolano l’accesso a benefici e misure alternative, ma si parla in questo caso di necessità terapeutiche coerenti con le finalità della pena e le esigenze di sicurezza. La domanda dovrà essere avvalorata dalla relazione tecnica del Serd (Servizio per le dipendenze patologiche) e dell’Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna).
La nuova legge prevede inoltre la possibilità di anticipare la definizione del procedimento, ammettendo la colpevolezza e chiedendo l’accesso a un programma terapeutico. In questo caso, si ottiene effettivamente uno sconto di pena e la sospensione della custodia cautelare, con 60 giorni di tempo per fornire la documentazione medica e definire il percorso terapeutico (con i limiti del caso). Tuttavia, la pena massima per l’accesso alla detenzione domiciliare terapeutica scende in questo caso a soli 2 anni per:
- delitti di competenza antimafia;
- delitti di competenza antiterrorismo;
- dichiarata abitualità criminale;
- professionalità nel delitto;
- recidiva reiterata.
Naturalmente, il proseguimento della detenzione domiciliare terapeutica è subordinato alla condotta del detenuto. La legge ha qui compiuto un lavoro davvero minuzioso, un bilanciamento delicato e puntuale tra le esigenze di certezza e punibilità con le particolari fragilità del percorso terapeutico. In particolare, solo le violazioni gravi comportano la revoca del beneficio (come nel caso di fuga dalla struttura o condotte di forte allarme sociale), tenendo conto del comportamento complessivo. In questo modo, la condanna resta garantita e il detenuto è incentivato a seguire adeguatamente il percorso di cura, senza che sbagli di natura più lieve e impatto limitato - compatibili con la riabilitazione - compromettano tutto l’impianto.
Di fatto, si prevede anche la possibilità che il soggetto sia trasferito fino a 2 volte in altre strutture terapeutiche nel caso di fallimento incolpevole (a giudizio sostanzialmente dei professionisti sanitari) delle cure. Di pari passo, chi segue correttamente il percorso e ottiene buoni risultati può ottenere la detenzione domiciliare ordinaria e l’affidamento in prova, un ulteriore incentivo a lottare contro la dipendenza e soprattutto un mezzo per il reinserimento di chi ha vinto sulla malattia.
Un punto di partenza e non di arrivo
Non si può semplicemente pensare di trasferire sulle comunità i detenuti per ridurre il sovraffollamento. Intanto, verrebbe così meno la finalità terapeutica del ricovero, ma sarebbe anche impossibile senza finanziamenti adeguati. Le carceri sono stracolme, sì, ma non è che le comunità di recupero abbiano posti vacanti da colmare. Gli ostacoli di bilancio, poi, rischiano di mettere in crisi la democraticità delle cure e del sistema penale. Che succederà quando, inevitabilmente, i fondi statali saranno finiti? Come verranno coperti i costi del percorso terapeutico dalle persone rimaste escluse?
Per limitare l’accesso elitario alle cure bisognerebbe quantomeno prevedere un sistema di accesso ai fondi regolato in base alle condizioni economiche del soggetto, ma è ragionevole ipotizzare che molti verrebbero comunque tagliati fuori nonostante le condizioni di indigenza (anche per i riflessi economici della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza). Certo, le strutture in questione sono accreditate e come tali offrono percorsi di cura gratuiti o comunque con una partecipazione agevolata, ma parliamo delle stesse strutture che attualmente devono fare i conti con una richiesta esorbitante e tempi di attesa proibitivi per molti tossicodipendenti che non hanno i mezzi per il ricovero privato.
Criticità che, ovviamente, nulla tolgono alla norma né alle condivisibili finalità con cui è diventata legge. Ci rifacciamo quindi alle parole di Luciano Squillaci, presidente della Federazione italiana delle comunità terapeutiche (Fict), che ha confermato la “svolta epocale” della nuova legge, sottolineando che rappresenta “un punto di partenza, non di arrivo”.