Il decreto-legge approvato il 20 ottobre introduce il reato di partecipazione violenta alle manifestazioni, con fino a 5 anni di carcere, estende arresto differito e fermo preventivo ai minorenni e fa pagare i danni ai genitori. Tutte le misure punto per punto.
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Il Consiglio dei ministri ha approvato martedì 20 ottobre il decreto-legge «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile», otto articoli varati dopo gli scontri che nel fine settimana hanno coinvolto Milano, Torino e Bologna, chiusi con circa 330 persone fermate, in gran parte minorenni. Secondo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nei disordini sono rimasti feriti quasi 200 agenti, e la sola Milano conta danni stimati da Confcommercio intorno al milione di euro. È il secondo intervento dell’anno sull’ordine pubblico dopo il dl n. 23/2026.
La misura principale è un nuovo reato pensato per chi commette violenze durante cortei e manifestazioni. «Nasce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione», ha annunciato Meloni, secondo cui la violenza nelle piazze «non è protesta, è criminalità». Il decreto interviene anche su arresto, fermo preventivo, minorenni e risarcimento dei danni.
Ecco cosa prevede, cosa si rischia e da quando valgono le nuove regole.
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I minorenni possono andare in carcere?
Da quando valgono le nuove regole sulla sicurezza?
Il decreto-legge entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da quel momento le norme si applicano ai fatti commessi successivamente. Il Parlamento ha poi 60 giorni per convertirlo in legge, e in quella sede il testo può essere modificato. Le norme penali più severe non sono retroattive, così gli scontri dello scorso fine settimana restano soggetti alle regole in vigore al momento dei fatti.
Il nuovo reato di partecipazione violenta: chi punisce?
La nuova fattispecie, che secondo le prime ricostruzioni sarà collocata nell’articolo 420-bis del codice penale e che il comunicato del Governo descrive come «violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche», non punisce la partecipazione a un corteo in sé.
Riguarda chi, durante una manifestazione pubblica, fa parte di un gruppo di almeno cinque persone che agisce in modo organizzato, anche solo occasionalmente, e usa o lancia oggetti atti a offendere, come bastoni e mazze, o artifici esplosivi e pericolosi, creando un pericolo concreto per l’incolumità delle persone.
Gli elementi decisivi sono quindi tre:
- il gruppo di almeno cinque persone,
- l’uso di oggetti o ordigni capaci di ferire,
- il pericolo concreto per chi si trova in piazza.
Chi sfila pacificamente, anche nello stesso corteo in cui altri commettono violenze, non rientra nel reato.
Le pene, dalla reclusione alla multa e aggravanti
Chi commette il reato rischia la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 10.000 a 20.000 euro. La pena aumenta da un terzo alla metà se il fatto è commesso a volto coperto o se gli oggetti sono diretti contro infrastrutture energetiche o di servizi pubblici. Se dalle violenze derivano lesioni, le pene previste per questo reato aumentano anch’esse da un terzo alla metà.
Pene ancora più alte sono previste per chi organizza o promuove la formazione del gruppo, anche attraverso i social o altri strumenti telematici e in questo caso la reclusione va da 4 a 12 anni. Il decreto introduce inoltre un’aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo di almeno cinque persone e inasprisce le pene per la devastazione e saccheggio e per l’attentato a impianti di pubblica utilità commessi durante le manifestazioni.
Le lesioni lievi o lievissime a carico di agenti e ufficiali di polizia diventano procedibili d’ufficio, senza bisogno della querela.
Che cosa prevedeva già la legge
Le violenze in piazza erano già punite prima del decreto, attraverso reati diversi. La resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.), riservata ai fatti più gravi, è punita con la reclusione da 8 a 15 anni, aumentata se il fatto avviene durante una manifestazione. La legge n. 152 del 1975 punisce chi partecipa a una manifestazione travisato, con l’arresto da 2 a 3 anni e un’ammenda da 2.000 a 6.000 euro, e chi vi lancia o utilizza oggetti pericolosi, come petardi o corpi contundenti, con la reclusione da 1 a 4 anni. A queste norme si aggiungono i reati di lesioni e danneggiamento.
La novità sta nel colpire l’azione violenta di gruppo in quanto tale poiché, per come è stato descritto, il nuovo reato riguarda chi fa parte del gruppo che usa o lancia oggetti pericolosi e scatta già con il pericolo concreto per l’incolumità delle persone, anche se nessuno resta ferito e nulla viene distrutto.
L’arresto, anche dopo i fatti
Per il nuovo reato, per il danneggiamento di gruppo, per la devastazione e saccheggio e per l’attentato a impianti di pubblica utilità il decreto consente l’arresto in flagranza differita, che resta facoltativo. Le forze dell’ordine possono arrestare il responsabile anche dopo il fatto, se viene identificato con certezza attraverso video o fotografie.
Lo strumento è già previsto dal codice di procedura penale per le violenze negli stadi e per alcuni reati di violenza domestica, e il decreto lo estende anche ai minorenni. Per i casi con molti arresti, una procedura accelerata consente di applicare magistrati agli uffici giudiziari coinvolti, così da rispettare i termini per la convalida.
Il fermo preventivo fino a 12 ore
Il dl n. 23/2026 aveva già introdotto per le manifestazioni il fermo preventivo: chi viene ritenuto concretamente pericoloso per l’ordine pubblico può essere accompagnato negli uffici di polizia e trattenuto per un massimo di 12 ore, anche senza aver ancora commesso un reato.
Il nuovo decreto estende il fermo alle operazioni in luoghi con forte afflusso di persone, come le zone della movida, e lo rende applicabile anche ai minorenni quando ci sono elementi concreti di pericolo per la sicurezza. Restano ferme le garanzie già previste, comprese quelle specifiche per i minori.
Il divieto di radunarsi
Quando cinque o più persone tengono in un luogo pubblico comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti, il questore potrà vietare loro, per un massimo di un anno, di radunarsi con determinate persone, anche limitando il divieto a specifici luoghi o fasce orarie.
Il provvedimento si applica, anche ai ragazzi dai 14 anni in su, a chi è già destinatario di misure di prevenzione, come l’avviso orale, il foglio di via o il Daspo urbano, oppure è stato condannato per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico.
Cosa cambia per i minorenni
Le novità più rilevanti riguardano i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minore fosse capace di intendere e di volere. Con il decreto la capacità si presume «fino a prova contraria», come avviene per gli adulti. La riduzione di pena prevista per i minori imputabili resta invariata. La norma era contenuta in un disegno di legge presentato a luglio ma, inserita nel decreto, diventa efficace subito. Per la violenza organizzata nelle manifestazioni e per il danneggiamento di gruppo, inoltre, ai minorenni potrà essere applicata anche la custodia cautelare.
Anche i genitori rispondono dei comportamenti dei figli poiché se un minore, anche sotto i 14 anni e quindi non imputabile, partecipa a determinati fatti di violenza, il prefetto può applicare a chi esercita la responsabilità genitoriale una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, che sale da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione. La sanzione non si applica se i genitori dimostrano di non aver potuto impedire il fatto.
Chi rompe paga: il risarcimento dei danni
«Chi rompe paga, e se chi rompe è un minorenne pagano i suoi genitori», ha sintetizzato Meloni. Per i danni a beni pubblici, come cassonetti, pensiline, arredi urbani e mezzi di trasporto, il prefetto potrà disporre direttamente il risarcimento, anche come anticipo a carico dei genitori nel caso di responsabili minorenni.
I privati danneggiati, ad esempio i proprietari di vetrine o automobili, potranno invece ottenere il risarcimento più rapidamente con un decreto ingiuntivo.
I militari a Milano e la norma stralciata
Il decreto aumenta di 500 unità, fino al 31 dicembre 2026, il contingente dell’operazione Strade sicure a Milano, con un costo stimato in circa 4,7 milioni di euro. I militari avranno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Il testo iniziale attribuiva loro anche poteri di polizia giudiziaria, compreso l’arresto in flagranza. La norma, chiesta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è stata stralciata dopo le obiezioni del Quirinale, del Viminale e dei sindacati di polizia. I soldati continueranno quindi a svolgere compiti di vigilanza, senza poter arrestare, indagare o raccogliere prove.
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