Volto coperto, fumogeni, appelli sui social, scontri vicino a te. Cosa cambia per chi manifesta con il reato di partecipazione violenta introdotto dal decreto sicurezza, caso per caso.
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Il nuovo reato di partecipazione violenta a una manifestazione, introdotto dal decreto-legge approvato il 20 ottobre, prevede la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 10.000 a 20.000 euro.
Punisce chi, durante una manifestazione pubblica, fa parte di un gruppo di almeno cinque persone che agisce in modo organizzato, anche solo occasionalmente, e usa o lancia oggetti atti a offendere o artifici esplosivi, creando un pericolo concreto per l’incolumità delle persone. La pena aumenta da un terzo alla metà per chi ha il volto coperto, mentre chi organizza o promuove il gruppo, anche online, rischia da 4 a 12 anni.
Una norma così costruita solleva già dei dubbi pratici per chiunque partecipi a un corteo. Abbiamo provato a scioglierli con dieci situazioni concrete, tenendo presente che il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che i confini del reato saranno definiti anche dai giudici.
1) Sfilo pacificamente e a pochi metri scoppiano gli scontri
Non commetti il reato. La norma non punisce la presenza in un corteo in cui altri diventano violenti, ma la partecipazione a un gruppo che usa o lancia oggetti pericolosi. Restare nel corteo, anche vicino al punto degli scontri, non basta. Nella pratica, però, è prudente allontanarsi, poiché in una situazione confusa la distinzione tra chi è nel gruppo e chi si trova accanto può essere difficile da dimostrare, soprattutto nelle fasi concitate dell’intervento delle forze dell’ordine.
2) Sono nel gruppo che lancia oggetti, ma io non lancio niente
Le descrizioni del decreto diffuse finora parlano di chi «fa parte» di un gruppo che usa o lancia oggetti pericolosi, una formula che sembra guardare all’azione collettiva più che al singolo gesto. Se è così, chi si muove con il gruppo, lo affianca e ne condivide l’azione rischia di rispondere del reato anche senza aver lanciato nulla personalmente. Il testo definitivo e le prime sentenze diranno quanto sarà necessario provare il contributo del singolo.
3) Lancio da solo una bottiglia o un petardo
Il nuovo reato richiede un gruppo di almeno cinque persone, quindi il gesto isolato non vi rientra. Resta però punibile per una norma già in vigore, la legge n. 152 del 1975 prevede la reclusione da 1 a 4 anni per chi, durante una manifestazione, lancia o utilizza petardi, razzi, fumogeni, bastoni o altri oggetti atti a offendere in modo da creare un pericolo concreto per persone o cose.
4) Accendo un fumogeno per fare scena
Accendere un fumogeno non è di per sé un comportamento violento, ma il rischio dipende da come viene usato. Se lo lanci, o lo usi in modo da mettere concretamente in pericolo qualcuno, ricadi nella norma della legge n. 152 del 1975 appena citata. Se lo fa un gruppo di almeno cinque persone che agisce in modo coordinato, può scattare il nuovo reato, perché la norma richiama anche gli artifici pericolosi.
5) Ho il volto coperto da sciarpa, passamontagna o mascherina
Partecipare a una manifestazione travisati è già vietato in ogni caso dalla legge n. 152 del 1975, anche senza commettere violenze: si rischiano l’arresto da 2 a 3 anni e un’ammenda da 2.000 a 6.000 euro. Il divieto riguarda caschi e qualunque mezzo che renda difficile il riconoscimento. Se poi chi ha il volto coperto partecipa anche all’azione violenta di gruppo, il nuovo reato si applica con l’aggravante e reclusione parte da 2 anni e 8 mesi e arriva a 7 anni e mezzo.
6) Il gruppo prende di mira una stazione, i binari o una centralina
Se il gruppo lancia o usa oggetti pericolosi contro infrastrutture energetiche o di servizi pubblici, come linee ferroviarie, stazioni, cabine elettriche o impianti di telecomunicazione, scatta la seconda aggravante del nuovo reato: la pena aumenta da un terzo alla metà, come per il volto coperto, e la reclusione va quindi da 2 anni e 8 mesi a 7 anni e mezzo.
Quando l’azione arriva a danneggiare l’impianto, può concorrere anche il reato di attentato a impianti di pubblica utilità previsto dall’articolo 420 del codice penale, per il quale il decreto prevede pene più alte se il fatto avviene durante una manifestazione. Il blocco pacifico di binari o strade, senza violenze né oggetti pericolosi, resta invece fuori dal nuovo reato, ma è sanzionato da altre norme.
7) Porto un bastone, l’asta di una bandiera o un casco
Il nuovo reato scatta quando gli oggetti vengono usati o lanciati, non quando vengono semplicemente portati. Già oggi, però, è vietato portare fuori casa senza giustificato motivo oggetti chiaramente utilizzabili per offendere, e nelle manifestazioni i controlli sono più stringenti. L’asta di una bandiera o di uno striscione ha un uso evidente; diverso è presentarsi con mazze o bastoni senza nulla da sostenere. Il casco, indossato durante un corteo, ricade nel divieto di travisamento.
8) Condivido sui social l’appello a «bloccare tutto» o il ritrovo per il corteo
Diffondere l’invito a una manifestazione è legittimo. Il decreto prevede invece la reclusione da 4 a 12 anni per chi organizza o promuove la formazione del gruppo violento, anche attraverso strumenti telematici come chat e social.
Il confine è tra convocare una protesta e organizzare un’azione violenta. Chi crea o gestisce un canale per coordinare scontri, indicare obiettivi o distribuire mezzi per colpire rischia molto, mentre chi rilancia l’appello a una manifestazione pacifica no. Resta in vigore, per i casi limite, il reato di istigazione a delinquere.
9) Filmo gli scontri con il telefono
Riprendere quello che accade in piazza non è reato. I video, anzi, avranno un peso nuovo poiché il decreto consente l’arresto in flagranza differita, cioè anche dopo i fatti, quando il responsabile viene identificato con certezza attraverso riprese video o fotografiche. Le immagini girate dai manifestanti possono essere acquisite dalle autorità e usate per identificare chi ha partecipato alle violenze, così come quelle che ti ritraggono.
10) Ho 16 anni e partecipo agli scontri
Il reato si applica anche ai minorenni dai 14 anni in su, e il decreto rende la loro posizione più esposta: la capacità di intendere e di volere ora si presume fino a prova contraria, mentre resta la riduzione di pena prevista per i minori. Anche per loro sono possibili l’arresto in flagranza differita e la custodia cautelare. Sotto i 14 anni non si è punibili penalmente, ma i genitori possono ricevere dal prefetto una sanzione da 500 a 1.000 euro.
Da quando valgono le nuove regole
Il reato si applica ai fatti commessi dopo la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, che il Parlamento dovrà convertire in legge entro 60 giorni, con possibili modifiche.
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