Cosa prevede il decreto fiscale 2026? Tutte le novità

Patrizia Del Pidio

26 Marzo 2026 - 10:11

Arriva in Consiglio dei Ministri il Dl fiscale 2026. Cosa contiene? Quattro pilastri certi tra cui l’addio al limite «Made in UE» per l’iperammortamento. Ecco le ultime novità del Ministro Leo.

Cosa prevede il decreto fiscale 2026? Tutte le novità

Atteso oggi nel Consiglio dei Ministri il decreto fiscale che rappresenta il primo tassello per la riapertura del cantiere fiscale, la cui chiusura è prevista entro l’estate con l’approvazione del Codice unico fiscale.

Il testo del Dl, che deve essere visionato dal Cdm di oggi, parte da quattro interventi certi, ai quali si affiancherebbero ulteriori misure destinate a un successivo decreto omnibus.

Le quattro misure certe del decreto fiscale

Le misure contenute certamente nel decreto fiscale che il 26 marzo Maurizio Leo presenterà al Consiglio dei Ministri sono quelle anticipate nei due comunicati del 27 febbraio e del 12 marzo 2026, ovvero:

  • tassa sui pacchi;
  • Iva;
  • iperammortamento;
  • ritenute per le agenzie di viaggio.

Vediamo nello specifico cosa cambia.

Stop alla tassa sui pacchi

La tassa sui pacchi per spedizioni da Paesi extra UE di valore inferiore a 150 euro, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, è rinviata al 30 giugno 2026.

Il differimento è stato necessario per consentire all’Agenzia delle Dogane di adeguare i sistemi informatici. L’Adm ha sospeso la contabilizzazione della riscossione della tassa fino al 1° luglio 2026.

Da tenere presente, tra le altre cose, che dal 1° luglio 2026 dovrebbe entrare in vigore il dazio previsto dall’Europa per i piccoli pacchi extra Ue e questo renderebbe assai difficoltoso gestire un prelievo, sugli stessi pacchi, anche a livello nazionale.

Iva sulle permute

Il decreto fiscale fornisce un importante chiarimento sull’applicazione delle norme della Legge di Bilancio 2026 che stabiliscono come determinare l’imponibile Iva per le permute. Nel testo viene precisato che le nuove regole presumono di assumere come base imponibile Iva nelle operazioni di permuta l’ammontare complessivo dei costi. Le nuove norme si applicano per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Per quelli stipulati precedentemente, invece, si applicherà il vecchio criterio. In questo modo si salvaguardano i contratti definiti prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

Iperammortamento

L’intervento del decreto fiscale nell’iperammortamento era stato ampiamente annunciato da Maurizio Leo e prevede l’eliminazione della clausola che limita il beneficio ai soli acquisti di beni che sono stati prodotti in Europa o in Paesi che aderiscono all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Con quanto previsto nel decreto fiscale il limite imposto dal Made in Ue viene superato consentendo alle imprese di accedere al beneficio indipendentemente da dove hanno acquistato i beni. Le possibilità di investimento, in questo modo, si ampliano consentendo alle imprese di acquistare anche al di fuori del mercato europeo potendo scegliere soluzioni tecnologiche che possono essere più competitive mantenendo la possibilità di avere il beneficio fiscale.

L’Iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, ma si attende la modifica per sbloccare il decreto attuativo atteso dai ministeri competenti. Il ritardo nella pubblicazione del decreto attuativo, infatti, sta rallentando gli investimenti delle imprese lasciando le aziende nell’incertezza.

Ritenute per le agenzie di viaggio

Nel decreto fiscale trova posto anche lo slittamento al 1° maggio 2026 dell’applicazione della ritenuta del 23% sulle provvigioni che riguardano commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite da:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La Legge di Bilancio 2026 aveva previsto l’applicazione della ritenuta a partire dal 1° marzo 2026, ma per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici, l’entrata in vigore slitta di due mesi, al 1° maggio 2026. Il congelamento della norma si è reso necessario perché la base imponibile su cui calcolare la ritenuta varia in base alla struttura dell’agenzia stessa:

  • in assenza di specifiche dichiarazioni si applica al 50% della provvigione;
  • se l’agenzia dichiara di avvalersi di dipendenti e collaboratori la base imponibile scende al 20%.

Le altre misure ipotizzate

Potrebbero trovare posto nel decreto fiscale o nel decreto omnibus anche altre misure come la correzione in materia di acquisto di azioni proprie che Leo ha confermato più volte di voler tenere fuori dalla tassazione delle operazioni straordinarie e nel caso le partecipazioni siano oggetto di incentivo al personale.

Allo studio anche un correttivo alla disciplina della participation exemption per correggere le norme della manovra che hanno modificato l’esenzione delle plusvalenze per la cessione di partecipazioni (con l’esclusione del 95% per l’Ires solo se la partecipazione raggiunge almeno il 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500 mila euro).
Nel decreto fiscale potrebbe trovare posto anche la riapertura della rottamazione quater per chi non ha pagato la rata del 30 novembre 2025.

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