Cosa prevede il Ddl Sicurezza in 8 punti

Ilena D’Errico

15 Luglio 2026 - 21:52

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Ddl Sicurezza, stretta a criminalità giovanile e baby gang. Ecco gli 8 punti principali.

Cosa prevede il Ddl Sicurezza in 8 punti

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema del nuovo disegno di legge dedicato alla sicurezza e soprattutto alla criminalità giovanile. Come confermato dal ministro Piantedosi, il Cdm ha rimaneggiato e ampliato il testo del disegno di legge già diffuso qualche mese fa, contestualmente all’approvazione del Dl Sicurezza primaverile e seguendo la scia dello stesso. Manca ancora la pubblicazione del testo ufficiale per sapere con esattezza quali cambiamenti sono stati apportati e cosa è stato mantenuto, ma le comunicazioni del Cdm permettono di ricostruire con sufficiente precisione gli elementi essenziali del nuovo Ddl Sicurezza.

Il disegno di legge “anti-maranza”, come definito dalla maggioranza, si rivolge prettamente ai giovani e comunque a un tipo di criminalità prettamente giovanile. Di seguito vediamogli 8 punti principali, confermati dal Cdm, mentre attendiamo di scoprire il testo definitivo e i suoi effetti. Il disegno di legge in materia di sicurezza continua infatti a suscitare le stesse perplessità del decreto che lo ha preceduto, soprattutto in tema di fermi preventivi e proporzionalità delle sanzioni.

D’altra parte, la criminalità giovanile italiana merita sicuramente attenzione. Il tasso complessivo non è elevato rispetto ad altri Paesi europei, tutt’altro, ma i reati violenti e l’associazione nelle cosiddette baby gang sono in costante aumento, come conferma l’ultimo report di Save the children, che invita a potenziare la prevenzione del disagio.

Divieto ad alcuni raduni nei luoghi pubblici

Il divieto di aggregazione previsto nel Ddl Sicurezza appare equilibrato, anche se la sua applicazione richiederà molta attenzione per non sfociare nel controllo sociale e nell’arbitraria limitazione della libertà personale. Nel dettaglio, è prevista la possibilità di vietare i raduni nei luoghi pubblici tra cinque o più persone che tengono comportamenti intimidatori, molesti o violenti (e sono state precedentemente sottoposte a misure di prevenzione, di sicurezza urbana o condanne per reati contro persone o patrimonio). Si vuole così limitare la pericolosità del gruppo e auspicabilmente contenere anche l’effetto di imitazione, per tutelare la sicurezza pubblica.

Fermo preventivo di 12 ore per i minorenni

Il fermo preventivo fino a 12 ore, introdotto dal Dl Sicurezza per la sicurezza nei cortei, si estende anche ai minorenni. Questi ultimi potranno essere trattenuti da un agente di pubblica sicurezza (definizione che include eventualmente anche la polizia locale), se ci sono motivi per temere che possano compromettere la sicurezza e l’ordine pubblico. Anche questa novità punta a preservare l’incolumità in luoghi caldi, dove è concentrata la movida o comunque c’è un elevato afflusso di persone, in cui l’intervento è complesso e rischierebbe di non essere risolutivo in assenza di fermo. Si ricorda in ogni caso che i genitori devono essere immediatamente e obbligatoriamente allertati in caso di fermo.

Avviso del Questore contro le baby gang

Il Cdm ha previsto una nuova ipotesi di avviso orale da parte del Questore, relativa al divieto di aggregazione sopracitato, per far fronte tempestivamente a potenziali pericoli e disordini in contesti di movida o similari.

Aggravante per il reato di danneggiamento (e arresto differito)

Il reato di danneggiamento sarà punito più gravemente se commesso da gruppi da 5 o più persone, in particolare con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 5 mesi e la multa fino a 15.000 euro. Anche in questo caso, l’obiettivo è il contrasto alle baby gang e al sempre più violento vandalismo giovanile. Per garantire la punibilità, si prevede l’arresto differito in flagranza. Un apparente ossimoro che permetterà in realtà alle forze dell’ordine di arrestare gli autori del danneggiamento non appena identificati, entro un certo limite di tempo, quando non è stato possibile fermare tutto il gruppo.

Niente risarcimento agli autori di certi reati

Il Ddl Sicurezza introduce un cambiamento storico, eliminando il risarcimento dei danni causati dalle vittime di reati particolarmente deplorevoli. Non interviene sulla legittima difesa, né in alcun modo sulla responsabilità penale, ma esclusivamente sul danno cagionato durante la difesa o comunque per sottrarsi al reato. Nel dettaglio, le vittime di violenza sessuale, rapina, furto in abitazione, sequestro a scopo di estorsione e simili non potranno essere chiamate a rispondere di eventuali danni causati all’autore del reato durante lo stesso, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali. Chi reagisce in modo sproporzionato a un furto in appartamento continuerà a poter essere condannato per eccesso di legittima difesa, ma non dovrà pagare alcun risarcimento al ladro.

Controlli della movida giovanile

Verranno incrementati i controlli da parte delle forze nell’ordine nei luoghi della movida e di aggregamento giovanile. In buona sostanza, ci sarà un aumento dei pattugliamenti nei luoghi dove sera e notte ci sono molti giovani, per disincentivare la criminalità e garantire un intervento tempestivo se necessario.

Attenzione alla sicurezza stradale

Verrà istituito un tavolo tecnico interministeriale per incrementare la sicurezza stradale. Non si tratta soltanto di controlli e sanzioni, ma anche di prevenzione ed educazione attraverso le famiglie e le scuole.

Si procede d’ufficio contro le lesioni alla polizia

Per tutte le lesioni personali a danno di pubblici ufficiali, agenti di polizia o agenti di pubblica sicurezza nell’esercizio della propria funzione si procederà d’ufficio, senza più necessità della querela, per fornire una tutela migliore al personale.