L’AI Act, ossia il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, è molto dibattuto, specialmente in Europa, per la sua importanza. Vediamo di cosa si tratta e cosa prevede.
Un’azienda italiana che oggi volesse mettere ordine tra i propri obblighi in materia di intelligenza artificiale si troverebbe davanti a un quadro in movimento. Alcune regole sono operative da mesi e già sanzionabili, altre sono state appena rinviate, altre ancora hanno una data fissa e ormai vicina. Dalla selezione del personale al credito, dai chatbot al software gestionale, l’AI Act tocca strumenti che moltissime imprese usano quotidianamente, spesso senza rendersene conto.
Al centro c’è il Regolamento (UE) 2024/1689, il primo tentativo al mondo di disciplinare in modo organico l’intelligenza artificiale. È in vigore dall’agosto 2024 e nel 2026 entra nella sua fase più delicata, quella dell’attuazione concreta - resa ancora più articolata dal Digital Omnibus, il pacchetto di semplificazione che ne ha riscritto il calendario proprio in queste settimane.
Chi sviluppa, vende o semplicemente utilizza l’IAI ha quindi bisogno di sapere che cosa è già obbligatorio, che cosa scatterà e quando. Facciamo ordine.
Cos’è l’AI Act
L’AI Act è il Regolamento (UE) 2024/1689, la prima normativa organica al mondo a disciplinare l’intelligenza artificiale. Il suo obiettivo è tutelare la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini europei, senza però soffocare l’innovazione e la competitività dell’industria tecnologica del continente.
Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, l’AI Act si applica direttamente in tutti gli Stati membri, Italia compresa, senza bisogno di recepimento nazionale. La sua portata è inoltre extraterritoriale: le regole valgono anche per le aziende con sede fuori dall’Unione, se i loro sistemi di AI sono immessi sul mercato europeo o se i risultati prodotti vengono utilizzati nell’UE.
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Il cuore dell’impianto è la distinzione tra due figure che ricorreranno in tutto il testo:
- il fornitore (provider), ossia chi sviluppa un sistema di IA e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio;
- l’utilizzatore (deployer), ossia chi impiega quel sistema nell’ambito di un’attività professionale - per esempio l’azienda che integra un software di IA nei propri processi di selezione del personale.
Gran parte degli obblighi grava sul fornitore, ma il deployer non è mai un semplice spettatore: ha responsabilità proprie, soprattutto quando utilizza sistemi classificati come ad alto rischio.
Le tappe dell’AI Act
Il percorso è stato lungo. La prima proposta di regolamentazione è arrivata dalla Commissione europea nell’aprile 2021. Sono seguiti oltre due anni di negoziati, culminati nell’accordo politico del dicembre 2023. Da lì, l’iter formale:
- 13 marzo 2024: approvazione da parte del Parlamento europeo;
- 21 maggio 2024: adozione definitiva da parte del Consiglio europeo;
- 12 luglio 2024: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
- 1° agosto 2024: entrata in vigore del regolamento.
Da quel momento è partito un calendario di applicazione scaglionato, pensato per dare a imprese e istituzioni il tempo di adeguarsi. È proprio su questo calendario che, nell’estate 2026, è intervenuto il Digital Omnibus.
L’approccio dell’AI Act
La logica del regolamento è semplice: più un sistema di IA è potenzialmente pericoloso per i diritti e la sicurezza delle persone, più stringenti sono gli obblighi per chi lo sviluppa e per chi lo utilizza. Su questa base, l’AI Act individua quattro livelli di rischio.
1) Rischio inaccettabile: le pratiche vietate
Alcuni usi dell’IA sono considerati incompatibili con i valori fondamentali dell’Unione e per questo semplicemente vietati (articolo 5). I divieti sono in vigore dal 2 febbraio 2025 e comprendono:
- le tecniche subliminali o manipolative che distorcono materialmente il comportamento delle persone, causando danni significativi;
- lo sfruttamento delle vulnerabilità legate a età, disabilità o condizione socioeconomica;
- il social scoring, cioè l’attribuzione di un punteggio sociale basato sul comportamento o sulle caratteristiche personali;
- la valutazione predittiva del rischio di reato fondata unicamente sulla profilazione o sui tratti di personalità;
- lo scraping non mirato di immagini facciali da internet o da telecamere a circuito chiuso per creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale;
- il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti scolastici, salvo motivi medici o di sicurezza;
- la categorizzazione biometrica volta a dedurre dati sensibili come opinioni politiche, convinzioni religiose, origine razziale o orientamento sessuale;
- l’identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici a fini di attività di contrasto, salvo eccezioni tassative (ricerca di vittime di reati gravi, minaccia terroristica, individuazione di autori di reati gravissimi) e comunque previa autorizzazione di un’autorità giudiziaria o indipendente.
A questi si aggiungono due nuovi divieti introdotti dal Digital Omnibus e applicabili dal 2 dicembre 2026: quello sulle applicazioni di «nudificazione» (i cosiddetti nudifier, che generano immagini intime di persone reali senza consenso) e quello sui sistemi che producono materiale di abuso sessuale su minori, anche parzialmente sintetico.
2) Alto rischio
È la categoria su cui si concentra il grosso del regolamento. Vi rientrano i sistemi di IA elencati nell’Allegato III, impiegati in ambiti particolarmente sensibili:
- infrastrutture critiche (trasporti, energia), dove un malfunzionamento può mettere in pericolo la vita delle persone;
- istruzione e formazione professionale, quando incidono sull’accesso o sui percorsi di studio;
- occupazione e gestione dei lavoratori, inclusi i software di screening dei CV;
- servizi essenziali pubblici e privati, tra cui l’accesso al credito e alle prestazioni sociali;
- attività di contrasto (forze dell’ordine);
- gestione della migrazione e controllo delle frontiere;
- amministrazione della giustizia e processi democratici;
- identificazione biometrica.
A questi si affiancano i sistemi di IA che fungono da componenti di sicurezza di prodotti già regolati da altre normative (dispositivi medici, macchine, giocattoli, ecc.), disciplinati dall’Allegato I.
Prima di poter essere immessi sul mercato, i sistemi ad alto rischio devono soddisfare requisiti rigorosi. I fornitori sono tenuti a:
- disporre di un sistema di gestione e mitigazione dei rischi;
- garantire dati di alta qualità per minimizzare le discriminazioni;
- registrare automaticamente le attività (log) per assicurare la tracciabilità;
- predisporre la documentazione tecnica necessaria alle autorità;
- fornire informazioni chiare agli utilizzatori;
- assicurare un livello adeguato di sorveglianza umana;
- raggiungere elevati standard di robustezza, accuratezza e cybersicurezza.
3) Rischio limitato: gli obblighi di trasparenza
Alcuni sistemi non sono pericolosi in sé, ma richiedono che l’utente sappia con cosa ha a che fare. È il caso dei chatbot e degli assistenti conversazionali, che devono dichiararsi come macchine, e dei sistemi che generano contenuti sintetici (testi, immagini, audio, video) che vanno marcati come artificiali. Questi obblighi, previsti dall’articolo 50, si applicano dalla data di applicazione generale del regolamento, il 2 agosto 2026.
4) Rischio minimo o assente
La stragrande maggioranza dei sistemi di IA (filtri anti-spam, videogiochi, motori di raccomandazione) ricade in questa fascia e può essere utilizzata liberamente, senza obblighi specifici. Il regolamento incoraggia comunque l’adozione volontaria di codici di condotta.
I modelli generativi (ChatGPT & co.) e il codice di buone pratiche
Un capitolo a parte riguarda i modelli di IA per finalità generali (GPAI), ovvero i grandi modelli - come quello alla base di ChatGPT - capaci di svolgere un’ampia gamma di compiti. Dal 2 agosto 2025 i loro fornitori devono rispettare obblighi specifici: predisporre la documentazione tecnica, pubblicare una sintesi dei dati di addestramento, adottare una policy sul diritto d’autore e garantire trasparenza.
Per i modelli più avanzati, quelli che presentano un rischio sistemico (capacità ad alto impatto sull’intera Unione), scattano obblighi rafforzati: test contraddittorio (red teaming), valutazione e attenuazione dei rischi, notifica all’Ufficio europeo per l’IA, segnalazione degli incidenti gravi e presidi di cybersicurezza.
Per accompagnare l’adeguamento, la Commissione ha pubblicato il 10 luglio 2025 il Codice di buone pratiche sull’IA per finalità generali, articolato in tre capitoli (trasparenza, diritto d’autore e sicurezza), l’ultimo dei quali riguarda solo i fornitori dei modelli più potenti. L’adesione è volontaria, ma offre ai firmatari una presunzione di conformità in attesa delle norme armonizzate.
Come vengono controllati i sistemi ad alto rischio
Il percorso di un sistema ad alto rischio verso il mercato è strutturato in fasi: dopo lo sviluppo, il sistema è sottoposto a una valutazione di conformità rispetto ai requisiti del regolamento; se la supera, viene registrato nella banca dati europea; a quel punto il fornitore redige una dichiarazione di conformità, appone la marcatura «CE» e può immetterlo sul mercato. In caso di modifiche sostanziali, la procedura riparte dalla valutazione di conformità.
Il regolamento è stato scritto ed emendato con la consapevolezza che le applicazioni dell’IA evolvono rapidamente: per questo mantiene un approccio abbastanza flessibile da adattarsi alle innovazioni future.
Il Digital Omnibus: cosa è cambiato nel 2026
A due anni dall’entrata in vigore, l’attuazione pratica dell’AI Act ha mostrato alcune frizioni: norme tecniche armonizzate in ritardo, autorità nazionali non ancora pienamente operative, oneri sproporzionati per le piccole imprese. Da qui il Digital Omnibus, il Regolamento (UE) 2026/1744, proposto dalla Commissione il 19 novembre 2025, approvato dal Parlamento il 16 giugno 2026, adottato dal Consiglio il 29 giugno, pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026.
Le modifiche principali:
- rinvio degli obblighi per i sistemi ad alto rischio: le disposizioni dell’Allegato III slittano dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027, quelle dell’Allegato I dal 2 agosto 2027 al 2 agosto 2028. Le nuove date sono fisse: non sono più subordinate alla disponibilità delle misure di sostegno, come prevedeva la proposta iniziale;
- due nuovi divieti (nudifier e materiale di abuso su minori generato da IA), in vigore dal 2 dicembre 2026;
- alfabetizzazione più flessibile: l’obbligo di AI literacy resta, ma viene calibrato sulle reali esigenze e non impone il raggiungimento di un livello di competenza predefinito;
- semplificazioni documentali: la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA) potrà essere assorbita nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) già prevista dal GDPR; la registrazione nella banca dati UE viene alleggerita per i sistemi non ad alto rischio;
- nuove categorie dimensionali: accanto alle PMI compaiono le «piccole imprese a media capitalizzazione», destinatarie di misure di alleggerimento;
- più poteri all’Ufficio europeo per l’IA.
Attenzione a un punto che genera equivoci: il 2 agosto 2026 non è saltato. Resta la data di applicazione generale, con gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50. A slittare sono soltanto gli adempimenti sui sistemi ad alto rischio.
Il calendario aggiornato dell’AI Act
Ecco, in sintesi, le scadenze così come risultano dopo il Digital Omnibus:
- 2 febbraio 2025: divieto delle pratiche a rischio inaccettabile (art. 5) e obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4);
- 2 agosto 2025: obblighi per i modelli GPAI, avvio della governance (Ufficio per l’IA), organismi notificati e impianto sanzionatorio;
- 2 agosto 2026: applicazione generale del regolamento e obblighi di trasparenza sui contenuti sintetici (art. 50);
- 2 dicembre 2026: adeguamento agli obblighi di marcatura per i sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026; entrata in vigore dei nuovi divieti su nudifier e materiale di abuso su minori;
- 2 dicembre 2027: sistemi ad alto rischio dell’Allegato III;
- 2 agosto 2028: sistemi ad alto rischio dell’Allegato I.
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Le sanzioni: fino a 35 milioni di euro
L’AI Act prevede un regime sanzionatorio severo (articolo 99), parametrato al fatturato mondiale e articolato su tre fasce:
- fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo (se superiore) per la violazione delle pratiche vietate dall’articolo 5;
- fino a 15 milioni di euro o al 3% per l’inosservanza degli altri obblighi, compresi quelli sui sistemi ad alto rischio, sui modelli GPAI e sui deployer;
- fino a 7,5 milioni di euro o all’1% per la comunicazione di informazioni false, incomplete o fuorvianti alle autorità.
Per PMI e startup vale un principio di proporzionalità che ribalta la regola generale: si applica l’importo minore tra la cifra fissa e la percentuale sul fatturato.
La governance: Europa e Italia
A livello europeo, l’attuazione è affidata all’Ufficio europeo per l’IA (AI Office), con sede a Bruxelles presso la Commissione, affiancato dal Comitato per l’IA, da un gruppo di esperti scientifici e da un forum consultivo.
L’Italia si è dotata di una legge nazionale di raccordo: la Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. Il testo designa (art. 20) l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) quale autorità di notifica, con funzioni di promozione e sviluppo dell’IA, e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quale autorità di vigilanza del mercato, con poteri ispettivi e sanzionatori e ruolo di punto di contatto unico con l’UE. Restano ferme le competenze di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS come autorità di vigilanza del mercato nei rispettivi settori, e quelle del Garante privacy e dell’AGCOM. La legge introduce inoltre un nuovo reato di diffusione illecita di contenuti generati da IA e ribadisce un principio cardine: la decisione finale deve restare in capo a una persona fisica.
Cosa fare adesso?
Il rinvio delle scadenze è tempo guadagnato. Per imprese e amministrazioni le priorità restano concrete - mappare i sistemi di AI in uso, classificarne il rischio rispetto all’Allegato III, avviare i percorsi di alfabetizzazione, predisporre gli obblighi di trasparenza e impostare una governance interna documentata.