Abolita definitivamente la proroga per la sospensione di 85 giorni che allungava i termini di prescrizione e decadenza.
Prescrizione più corta per controlli fiscali, accertamenti e cartelle esattoriali grazie all’abolizione della sospensione di 85 giorni per gli atti impositivi. A partire dal 31 dicembre 2025 viene meno il prolungamento dei termini di prescrizione e decadenza in base alla sospensione introdotta durante la pandemia di Covid. Cosa significa e cosa cambia?
A prevedere l’abolizione della proroga per la sospensione di 85 giorni da fine anno è stato il decreto correttivo al CPB approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno scorso.
La sospensione dei termini per controllo, accertamento, riscossione e liquidazione, introdotta nel periodo di pandemia dall’articolo 67 del Decreto Cura Italia, ha effetti anche sul decorso dei termini di prescrizione e decadenza. Ha però sempre suscitato molti dubbi interpretativi, ponendo un quesito che ha diviso la giurisprudenza: la proroga doveva essere applicata solo per gli atti in scadenza nel 2020 o anche per quelli in cui i termini erano in corso quell’anno e non erano ancora scaduti?
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La posizione della Corte di Cassazione sul periodo di sospensione
La Corte di Cassazione ha posto fine ai dubbi stabilendo che la proroga non doveva essere applicata solo agli atti in scadenza nel 2020, ma anche a quelli con scadenza successiva che avevano beneficiato della sospensione.
Fino ad allora la giurisprudenza aveva dato interpretazioni non univoche alla sospensione con sentenze che estendevano gli effetti anche agli anni successivi al 2020 e altre che affermavano fosse legittimo applicare la proroga solo alle scadenze previste per quell’anno.
Con la posizione assunta dalla Corte di Cassazione tutti i dubbi si sono chiariti con il conseguente slittamento dei termini di decadenza e prescrizione pari alla durata della sospensione (85 giorni).
Questo ha implicato che, ad esempio, per un atto che aveva beneficiato della sospensione nel 2020, in scadenza il 31 dicembre 2024, i termini di prescrizione e decadenza si allungavano fino al 26 marzo 2025. La decisione della Suprema Corte, quindi, amplia il tempo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per notificare accertamenti, eseguire controlli o chiedere pagamenti con conseguenze per i contribuenti tutt’altro che piacevoli.
Abolizione della sospensione
Il Governo, però, ora è intervenuto prevedendo l’abolizione della proroga per la sospensione dal 31 dicembre 2025, data dalla quale si ripristineranno i termini normali di decadenza e prescrizione. Di fatto, quindi, il 2025 è l’ultimo anno per il quale si avranno gli effetti della sospensione sugli atti di riscossione, accertamento, liquidazione e controllo e dal prossimo anno si dovrà considerare solo il termine ordinario per calcolare prescrizione e decadenza.
Con l’ordinanza 960 del 15 gennaio 2025, infatti, la Corte di Cassazione aveva stabilito per la prima volta l’obbligo di sommare gli 85 giorni ai normali termini di prescrizione, anche per le cartelle esattoriali perché la sospensione ex lege era valida sia per il Fisco sia per il contribuente.
Il fatto che, però, non è mai stato preso in considerazione è che la sospensione, normativa emergenziale non interpretabile estensivamente, era riferita “all’attività degli uffici degli enti impositori” e, quindi, all’Agenzia delle Entrate, ma non all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
L’articolo 67, Dl 18/2020 al comma primo prevedeva, infatti
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori
.
Al successivo comma quarto, poi, era previsto che
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La norma prevista dalla Cassazione, quindi, non era applicabile alle cartelle esattoriali.
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