Ancora una condanna all’Agenzia delle Entrate: ispezioni nella casa del contribuente nulle se l’autorizzazione all’accesso non è accompagnata da gravi indizi. La sentenza.
La Corte di Cassazione conferma, i controlli fiscali tramite ispezioni e accessi nella casa del contribuente sono nulli se l’autorizzazione non riporta un’adeguata motivazione con gravi indizi.
Negli ultimi anni c’è sempre una maggiore attenzione nei confronti dei diritti dei contribuenti e in particolare al diritto di conservare la privacy nel proprio domicilio che risulta essere inviolabile. Ecco perché sono previsti limiti più stringenti per effettuare accessi e ispezioni nel domicilio del contribuente e particolare attenzione deve essere posta a tutte le fasi dell’attività di controllo/accertamento.
Un deciso passo avanti verso questa particolare tutela è dato dalla sentenza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria n. 9241/2026 pubblicata il 12/04/2026.
Ecco in quali casi i controlli fiscali eseguiti tramite ispezioni e accessi nel domicilio del contribuente sono nulli se l’autorizzazione non è adeguatamente motivata.
Ispezioni fiscali nel domicilio del contribuente: prove nulle senza adeguata motivazione
L’articolo 52 del Dpr 633 del 1972 prevede che l’accesso della Guardia di Finanza dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate presso locali a uso promiscuo, (Ufficio/casa) debba essere preventivamente autorizzato da un Procuratore della Repubblica.
L’autorizzazione deve essere adeguatamente motivata, cioè nell’atto deve essere determinato in modo preciso perché si ritiene di dover accedere nel domicilio del contribuente al fine di ricercare prove dell’evasione/elusione fiscale. La motivazione deve recare gravi indizi. La sentenza della Corte di Cassazione 9241 va a precisare proprio il contenuto di tale obbligo di motivazione.
Nel caso in oggetto sono stati impugnati tre avvisi di accertamento Iva, Irap e Irpef relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010. La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglie l’appello del contribuente e annulla gli avvisi di accertamento impugnati ritenendo che l’autorizzazione all’accesso da parte del Procuratore della Repubblica non fosse adeguatamente motivata. Contro tale decisione propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate.
Nel ricorso l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica non necessitava della indicazione dei gravi indizi di violazione delle norme del medesimo decreto, in quanto si trattava di locali che erano adibiti ad uso promiscuo e non solo abitativo.
Ispezioni nel domicilio solo in presenza di gravi indizi indicati nella motivazione dell’autorizzazione
L’art. 52 D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamenti IVA ma applicabile alle imposte dirette a seguito del rinvio di cui all’art. 33 D.P.R. n. 600 del 1973, dispone che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono disporre l’accesso d’impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio d’attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere a ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti d’apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Il secondo comma dello stesso articolo dispone che
L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
Nulle le prove raccolte senza adeguata motivazione dell’autorizzazione all’ispezione
Il giudice tributario a sua volta in sede di impugnazione dell’atto impositivo basato su libri registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal Procuratore della Repubblica deve verificare non solo che l’autorizzazione sia stata concessa, ma anche che la stessa sia motivata in modo adeguato e cioè devono essere indicati i gravi indizi che inducono a ritenere di poter trovare prove all’interno del domicilio.
Se l’autorizzazione è motivata per relationem, l’Amministrazione deve produrre in giudizio non solo il provvedimento del Procuratore per l’accesso, ma anche la prodromica richiesta in esso richiamata a fini motivazionali pena la nullità del provvedimento e, conseguenzialmente, dell’atto impositivo emesso sulla base della documentazione acquisita.
La Corte di Cassazione sottolinea che tale lettura è conforme ai principi indicati dalla CEDU del del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18 che ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Cassazione ribadisce, quindi, che sono inutilizzabili le prove raccolte durante le ispezioni nel domicilio del contribuente nel caso in cui siano raccolte in forza di un’autorizzazione del Procuratore non sufficientemente motivata e non individuante gravi indizi della supposta evasione fiscale. Tali prove è come se non esistessero.
Trova applicazione la regola generale secondo cui l’assenza di un presupposto di un procedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola. L’acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che sia l’autore di tale violazione, o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile.
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