In caso di accertamento fiscale a seguito di controlli bancari sui conti correnti, l’onere della prova spetta al contribuente che deve dimostrare che non c’è stata evasione fiscale.
Per i controlli bancari che prendono in esame i movimenti del conto corrente l’onere della prova ricade sul contribuente. Spetta al contribuente dimostrare che i movimenti che il Fisco contesta non siano riferiti a operazioni che riguardano reddito imponibile e, quindi, da assoggettare a tassazione.
A ribadire nuovamente questa prassi ormai consolidata dalla giurisprudenza è la sentenza 4398 del 6 novembre 2025 della Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano. Il ricorso era stato presentato per diversi avvisi di accertamento emessi nei confronti di una S.n.c. e del socio di quest’ultima.
Il contribuente ha l’onere probatorio
Gli avvisi di accertamento, che chiedevano il pagamento di tasse non versate, scaturivano dall’anomalia rilevata dall’incrocio dei dati tra il volume di redditi dichiarati e i movimenti bancari sui conti correnti.
Gli atti nascevano da un’anomalia che era stata riscontrata incrociando i dati dei movimenti bancari con il volume di affari dichiarato evidenziando incongruenze significative. Il contribuente aveva presentato ricorso contro gli avvisi contestando l’illegittimità della motivazione degli avvisi, ma con la sentenza in questione la Corte di giustizia tributaria ha evidenziato che l’articolo 32 del dpr 600 del 1973 prevede che se l’accertamento si fonda su verifiche probatorie, l’onere della prova ricade sul contribuente.
La presunzione bancaria
L’articolo in questione prevede che l’amministrazione finanziaria nelle verifiche bancarie ha la presunzione legale, ovvero può presumere che ci sia del reddito non dichiarato qualora vi siano incongruenze tra movimenti bancari e redditi dichiarati. Per presumere l’evasione fiscale l’Agenzia delle Entrate non è tenuta a presentare prove.
Di fatto, quindi, se il Fisco presume l’esistenza di redditi non dichiarati, spetta al contribuente presentare le prove che i movimenti contestati non siano riferibili a redditi imponibili.
Tra l’altro, la Corte di giustizia tributaria ricorda, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione 22480 del 2025, che la prova che l’amministrazione richiede al contribuente non deve essere generica, ma analitica e puntuale. Per ogni movimento bancario contestato deve essere dimostrato che non si tratta di reddito imponibile con documentazione probatoria avente data certa anteriore all’accertamento.
La sentenza
Nel caso preso in esame dalla Corte di giustizia tributaria il ricorrente non ha fornito elementi documentali analitici e puntuali per dimostrare che i movimenti bancari contestati non fossero da considerare reddito imponibile e proprio per questo la presunzione legale che ha portato all’accertamento fiscale non è stata superata.
Per i giudici l’operato dell’Agenzia delle Entrate è stato ritenuto in linea con la normativa vigente e proprio per questo motivo il ricorso è stato rigettato.
Secondo i giudici, infatti, tutti gli elementi posti alla base dell’accertamento dal Fisco sono stati chiaramente giustificati dallo scostamento e dall’incongruenze nate dall’incrocio dei dati.
Nella sentenza si legge che
Si osserva che il contribuente deve dimostrare per ogni versamento come ciascuna delle operazioni contestate sia estranea a fatti imponibili.
Questo perché qualora l’accertamento effettuato dall’Agenzia si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione fiscale è soddisfatto dai dati e dagli elementi risultanti dai conti analizzati, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
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