L’Istituto nazionale della previdenziale sociale (Inps) ha come obiettivo l’erogazione di prestazioni economiche al verificarsi di eventi che impediscono al dipendente di rendere la prestazione lavorativa manuale e / o intellettuale e, di conseguenza, percepire la retribuzione.
Gli eventi in questione sono tassativamente previsti dalla legge e, tra questi, figurano malattia, maternità, congedi parentali, permessi per assistere i familiari con disabilità.
Le prestazioni economiche assicurate dall’Inps vengono finanziate grazie ad appositi contributi versati, per i lavoratori dipendenti, dai datori di lavoro con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza. Il carico contributivo è in questo caso ripartito tra:
- Azienda, la quale versa i contributi a suo carico con modello F24;
- Dipendenti, che vedono trattenersi i contributi a loro carico direttamente in busta paga, salvo poi essere versati dal datore di lavoro all’Inps, sempre con F24.
Tra i contributi da versare all’Inps figurano quelli a finanziamento dell’assicurazione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS).
Analizziamo in dettaglio cosa sono e come funziona il corrispondente sgravio contributivo.
Contributi IVS, cosa sono? Calcolo e come funziona l’esonero
Cosa sono i contributi IVS?
I contributi IVS sono somme versate all’Inps con modello F24, calcolate sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali generata dal lavoratore dipendente, su cui si applica una determinata aliquota percentuale, distinta tra:
- Aliquota percentuale per contributi a carico azienda;
- Aliquota percentuale per contributi a carico dipendente.
Quest’ultima aliquota, inferiore rispetto alla prima, permette di ottenere un valore che rappresenta i contributi IVS dovuti dal dipendente. Gli stessi vengono trattenuti sui compensi lordi spettanti in ciascun periodo di paga. La quota recuperata in cedolino è poi versata (con modello F24) all’Inps da parte dell’azienda, insieme ai contributi a carico di quest’ultima, anch’essi calcolati applicando la corrispondente aliquota percentuale alla retribuzione imponibile generata dal dipendente.
I contributi IVS così trattenuti e versati hanno l’obiettivo di finanziare le prestazioni Inps a copertura degli eventi di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Dal momento che trattasi di interventi economici di particolare impatto sui conti dell’Inps, sia in termini di numero di beneficiari (si pensi alle pensioni e alle prestazioni di invalidità) che di importo delle prestazioni stesse, i contributi IVS rappresentano una fetta importante degli oneri previdenziali e assistenziali complessivamente a carico dell’azienda e del dipendente. Da qui l’intenzione del legislatore di annullare o, semplicemente, ridurre l’impatto della quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti.
Riduzione contributi IVS
La Legge 30 dicembre 2023, numero 213 (Manovra 2024) ha previsto (articolo 1, comma 15) in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) a carico del lavoratore.
La misura è estesa a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico.
L’esonero si concretizza in una riduzione dei contributi IVS, a carico del lavoratore e trattenuti in busta paga, in misura pari a:
- 6% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità.
L’esonero in argomento non opera con riguardo alle mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima) ma esclusivamente sulle dodici mensilità ordinarie.
In termini concreti lo sgravio diminuisce la quota di contributi trattenuti in busta paga al dipendente. L’effetto economico della misura è quindi quello di ridurre le trattenute sui compensi lordi e, giocoforza, portare a un incremento del netto da pagare.
Bonus mamme lavoratrici
La già citata Manovra 2024 (articolo 1, commi 180-181) riconosce un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (eccezion fatta per il lavoro domestico).
La misura è riservata alle lavoratrici madri di tre o più figli:
- Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ovvero, se antecedente, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- Nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro (soglia da riparametrare su base mensile).
In via sperimentale con riguardo ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero in parola è esteso anche alle lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, madri di due figli. Fanno eccezione le ipotesi di rapporto di lavoro domestico. La misura per le lavoratrici madri di due figli è riconosciuta sino al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Al pari della riduzione contributi IVS, il bonus mamme lavoratrici si concretizza in un abbattimento delle trattenute altrimenti effettuate in busta paga. L’effetto in termini economici è pertanto quello di portare ad un maggior netto da pagare alla dipendente.
Posticipo del pensionamento
L’articolo 1, comma 140, Legge numero 213/2023 (Manovra 2024) riconosce un incentivo ai lavoratori dipendenti che, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria ovvero a forme sostitutive ed esclusive della medesima:
- Maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno corrente;
- Scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente.
I lavoratori in argomento hanno la facoltà di rinunciare all’accredito figurativo della quota dei contributi previdenziali a loro carico, a titolo di Assicurazione generale per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) ovvero a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Si ricorda che il diritto alla pensione anticipata flessibile spetta, nel 2024, al raggiungimento di:
- Un’età anagrafica di almeno 62 anni;
- Un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
La misura in parola si concretizza nell’abbattimento totale della contribuzione IVS a carico del lavoratore. L’ammontare dei contributi non versati viene poi interamente corrisposto al dipendente, unitamente alla retribuzione. Le somme in questione sono soggette a Irpef e relative addizionali ma, al contrario, sono da considerarsi esenti da contributi.