Contributi a fondo perduto: gaffe social del viceministro Castelli

Giorgio Battisti

13 Giugno 2020 - 13:36

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Domanda contributi a fondo perduto: secondo il viceministro Castelli si può presentare già dall’11 giugno: peccato che non sia così alla luce di quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 10 giugno.

Contributi a fondo perduto: gaffe social del viceministro Castelli

Secondo il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli i contributi a fondo perduto possono essere richiesti dallo scorso 11 giugno.

Nella giornata di ieri, infatti, il viceministro ha pubblicato questo post su Facebook (testuale):

Da ieri è possibile richiedere il contributo a fondo perduto, per imprese e partite iva, che sarà erogato direttamente sul conto corrente a partire dal 15 giugno. Ne parlo con il Consigliere del Comune di Torino, Antonio Fornari

Peccato che non sia così: secondo quanto previsto dall’articolo 25 del Decreto Legge numero 34/2020 (il cd “Decreto Rilancio”) e dal relativo provvedimento attuativo (il provvedimento numero 02304339/2020), i contributi a fondo perduto potranno essere richiesti solo a partire dal prossimo lunedì 15 giugno 2020.

Quando il viceministro scrive che “Da ieri è possibile richiedere il contributo a fondo perduto, per imprese e partite ivasta affermando una cosa non corretta e che potrebbe creare confusione tra i contribuenti.

Il viceministro forse faceva riferimento al fatto che il giorno precedente al post l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato il provvedimento attuativo, il modulo ufficiale di domanda, le istruzioni e la guida completa ai contributi a fondo perduto. Ma la presentazione dell’istanza non è stata resa possibile sin dal giorno stesso, come si legge nel provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate.

In questo delicato periodo per il Paese ci permettiamo di evidenziare quanto sia importante dare informazioni corrette e precise, magari lasciando a tecnici ed esperti l’onere di guidare i contribuenti in questi difficili momenti di crisi economica e sociale.

Facciamo anche presente che il termine per l’invio delle domande slitta al 25 giugno in una fattispecie particolare, ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto.

Indicazioni errate potrebbero far pensare ai soggetti beneficiari dei contributi a fondo perduto che si possa inviare già il modulo all’Agenzia delle Entrate, ma non è così.

Occorre quindi attendere ancora qualche giorno per fare domanda per i contributi a fondo perduto, oppure una decina nei casi particolari di cui si diceva sopra.

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Contributi a fondo perduto: soggetti beneficiari, requisiti e importi

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario:

  • con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • se il fatturato di aprile 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
  • se hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • se hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (ovvero il 31 gennaio 2020).

Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.

Sono soggetti esclusi dai contributi a fondo perduto, invece, i seguenti soggetti:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari;
  • le società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
  • le partite IVA che hanno diritto al bonus previsto dal decreto Cura Italia;
  • i beneficiari del reddito di ultima istanza;
  • i professionisti iscritti agli Ordini.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000€;
  • 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000€ e 400.000€;
  • 10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000€ e 5.000.000€.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

L’importo minimo del contributo a fondo perduto in ogni caso sarà pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

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