Contratto di lavoro non firmato: l’assunzione è comunque valida?

Claudio Garau

31/05/2022

L’ipotesi del contratto di lavoro non firmato è conforme alla legge, pur con alcune precisazioni che è meglio ricordare. I dettagli.

Contratto di lavoro non firmato: l’assunzione è comunque valida?

Stai cercando lavoro e finalmente hai trovato l’offerta che fa per te ma non sei sicuro se il datore di lavoro ti farà firmare un contratto? Oppure stai per iniziare la tua nuova avventura lavorativa, ma ti sei reso conto che del contratto individuale scritto non vi è traccia?

In questi casi - e in tanti altri simili - ti potresti porre una domanda nient’affatto inopportuna: l’assunzione senza sottoscrizione del contratto di lavoro, ovvero senza la firma, è da ritenersi comunque valida? Oppure il rapporto di lavoro risulta “invalidato” già in partenza?

Si tratta di domande che certamente meritano una risposta, la quale interesserà in particolare chi è alle prime armi e si intende poco di contratti di lavoro, clausole contrattuali e tipologie di rapporti di lavoro. Ecco perché è opportuno fare chiarezza in proposito, onde capire se davvero può esistere un contratto di lavoro senza firma del lavoratore.

Contratto di lavoro non firmato: la forma scritta non è obbligatoria

Tenendo conto di quanto è previsto nel Codice civile, vero è che il contratto di lavoro - in linea generale - non ha bisogno della forma scritta. Ne consegue che il rapporto di lavoro può essere attivato anche in forma orale o per comportamenti che ne lascino intendere l’attivazione (ad es. dando inizio alla prestazione lavorativa).

Altrettanto vero però che nella prassi, sia che si tratti di un contratto con un impiegato o con un dirigente, sia che si tratti di una prestazione occasionale, di solito le parti si servono di un documento scritto per avere una prova di ciò che è stato concordato. Il documento in oggetto si chiama contratto di lavoro o lettera d’assunzione o può assumere altri nomi, ma la finalità è sempre la stessa: acclarare l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Soprattutto, la forma scritta e dunque la tua firma serve per classificare il tuo contratto, senza che debba essere considerato a tempo pieno e indeterminato.
Come appena accennato, per il contratto di lavoro subordinato la legge non prevede per forza la forma scritta, mentre quest’ultima è prevista per alcune clausole contrattuali. La legge vigente punisce, infatti, la mancata comunicazione dei dati rilevanti del contratto agli enti preposti, ma non l’assenza del contratto in sé. Vedremo più avanti anche questi aspetti.

Fai attenzione comunque: sussistono casi in cui la forma scritta è obbligatoria, come ad esempio il contratto che prevede il periodo di prova o un termine finale.

Contratto di lavoro non firmato: il rapporto è da inquadrarsi a tempo indeterminato e pieno?

Per comprendere appieno il caso del contratto di lavoro non firmato, è necessario ricordare due elementi:

  • un rapporto di lavoro subordinato è da considerarsi - almeno in linea di principio - a tempo indeterminato e a tempo pieno;
  • ogni altro tipo di assunzione (contratto a tempo determinato, part-time, apprendistato e così via) è da ritenersi una deroga che va, per forza, messa nero su bianco e firmata da te e dal datore di lavoro.

Tenuto conto di quanto abbiamo appena ricordato, comprenderai che se il datore non fa sottoscrivere al dipendente il contratto di lavoro, il rapporto deve intendersi a tutti gli effetti di legge a tempo indeterminato e pieno. In altre parole, la mancanza della forma scritta non impedisce dunque la nascita del rapporto di lavoro, che anzi deve considerarsi costituito fin dall’inizio a tempo pieno e indeterminato.

Contratto di lavoro non firmato: il caso del periodo di prova

La forma scritta e la sottoscrizione del contratto da parte tua è opportuna, specialmente se pensiamo all’ipotesi del periodo di prova. Secondo la legge, in questo lasso di tempo ognuna delle parti può scegliere liberamente in ogni momento di interrompere il rapporto di lavoro, ma il periodo di prova deve risultare da un atto scritto.

In termini pratici, se manca un documento firmato dall’azienda e dal dipendente in cui si trova traccia del periodo di prova e della sua durata, il rapporto di lavoro dovrà considerarsi immediatamente stabile. Il datore avrà dunque tutto l’interesse alla sottoscrizione di un documento scritto da parte tua.

Pertanto, in caso di mancanza di forma scritta e delle firme, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro avesse preso il via da un solo giorno, l’azienda non sarebbe legittimata a licenziare il dipendente in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo e dovrebbe altresì rispettare il periodo di preavviso fissato dal Ccnl di categoria o versare in alternativa la relativa indennità. Analogamente a ciò saresti tenuto tu laddove volessi dare le dimissioni.

Ben comprenderai allora che la forma scritta e la sottoscrizione del contratto di lavoro è dunque più che consigliabile, rispecchiando sia il tuo interesse che quello del datore di lavoro.

Contratto di lavoro non firmato: gli obblighi di comunicazione verso il dipendente

Tieni inoltre presente che la legge prevede l’obbligo del datore di lavoro (pubblico o privato) di dare al lavoratore una serie di informazioni circa il rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla data di assunzione. In particolare, dette informazioni possono essere fornite al lavoratore nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto - da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell’assunzione.

Il datore di lavoro pubblico e privato dovrà dunque comunicare aspetti di rilievo quali: il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, l’orario, l’inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore, la retribuzione. Chiaramente tu avrai tutto l’interesse a che il datore di lavoro rispetti questi obblighi, in modo da fare piena chiarezza sul rapporto di lavoro appena instaurato.

Contratto di lavoro non firmato: gli obblighi di comunicazione con il modello Unilav

Inoltre non devi dimenticare che, in ipotesi di assunzione effettuata nei tuoi confronti, il tuo datore di lavoro deve darne comunicazione il giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego e agli enti previdenziali - utilizzando il modello Unilav. Si tratta di un passaggio essenziale, in quanto in questo modulo sono precisati i dati del datore di lavoro e del lavoratore e le caratteristiche del rapporto (a tempo indeterminato, a termine, part-time, ecc.).

La procedura in oggetto è telematica e dunque semplificata e di essa potrai intuire facilmente la finalità: serve a scoraggiare le assunzioni in nero e a predisporre dunque rapporti di lavoro che siano pienamente conformi alle norme di legge. Attenzione però: detto iter non comporta il tuo coinvolgimento come neo-assunto. Nella prassi infatti vari datori di lavoro svolgono questo iter senza avere fatto sottoscrivere il contratto di lavoro al nuovo lavoratore.

Ti ricordiamo anche che detto obbligo di comunicazione si applica a tutti i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e la pubblica amministrazione.

A cosa serve il contratto scritto

Nel corso di questo articolo abbiamo voluto chiarirti se l’assunzione è comunque valida anche in caso di contratto di lavoro non firmato, rispondendo in senso affermativo pur con le precisazioni di cui sopra. Ricorda che il datore di lavoro farà comunque bene a farti sottoscrivere il contratto entro il giorno anteriore a quello di inizio del rapporto di lavoro, in modo che detto adempimento sia contestuale o anche preventivo rispetto al compimento delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti.

Tu come neoassunto potrai comunque fare delle verifiche, nelle circostanze di un contratto di lavoro senza firma. Potrai infatti controllare presso il Centro per l’Impiego se il tuo datore ha inviato la relativa comunicazione circa l’inizio del rapporto di lavoro. Altrimenti, il rapporto di lavoro viene classificato come lavoro in nero, con tutte le conseguenze che ne possono scaturire per azienda e lavoratore.

Infine, servendosi della forma scritta sarà possibile regolare con chiarezza ulteriori obblighi per il lavoratore e per il datore di lavoro (un esempio tipico è la previsione di un accordo di riservatezza per dipendenti) o altre condizioni supplementari (come ad es. bonus retributivi o provvigioni).

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