Contestare una multa per divieto di sosta, quando conviene e cosa fare

Ilena D’Errico

1 Ottobre 2023 - 20:01

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Contestare una multa per divieto di sosta, ecco quando conviene e quando è possibile a seconda dei casi e cosa fare.

Contestare una multa per divieto di sosta, quando conviene e cosa fare

Le multe, per qualsiasi ragione siano comminate, sono una sorpresa spiacevole per gli automobilisti. Fra quelle più comuni e anche più odiate ci sono senza dubbio quelle per divieto di sosta, complice anche una certa tendenza alla “sosta selvaggia”. Di norma non c’è altro da fare che pagare il verbale, anche tempestivamente se possibile per beneficiare dell’importo ridotto. Eppure, anche la multa potrebbe essere errata.

Se si sospetta un errore, però, non è possibile semplicemente non pagare la multa, ma è necessario contestare la multa e ottenerne l’annullamento. Ecco quando conviene contestare una multa per divieto di sosta e cosa fare.

Quando conviene contestare una multa per divieto di sosta

Contestare una multa per divieto di sosta è possibile soltanto quando il verbale contiene degli errori, che possono essere di forma oppure di sostanza. In particolare, sono vizi di forma la mancanza o incompletezza delle seguenti informazioni nel verbale:

  • Generalità del conducente (o del titolare del veicolo se la contravvenzione non è stata appurata di persona);
  • data completa, orario e luogo dell’infrazione;
  • tipo di veicolo e targa;
  • norma violata e sanzione;
  • indicazione sui metodi di opposizione e sull’autorità a cui far riferimento.

Questi vizi inficiano la validità di qualsiasi verbale riguardante la circolazione stradale, accanto ai difetti di sostanza che riguardano i dettagli specifici della contravvenzione contestata. Riguardo al divieto di sosta, si parla di vizio di sostanza quando non è possibile visionare correttamente il cartello (ad esempio perché imbrattato, danneggiato o coperto dalla vegetazione). Rileva come vizio di sostanza della multa per divieto di sostanza anche la notifica del verbale all’ex proprietario del veicolo, nonostante il regolare passaggio di proprietà.

Come per tutti i verbali, poi, il difetto di sostanza si ha anche quando la contravvenzione non è avvenuta oppure il comportamento è stato attuato ma non viola il Codice stradale. Alcuni esempi rispettivi: l’auto non era parcheggiata nella zona vietata ma nei pressi e l’ufficiale ha commesso un errore oppure l’auto si trovava in una zona di sosta vietata ma in orario consentito.

Bisogna poi ricordare che il verbale non riguardante la sosta nelle o vicino le zone a pagamento (strisce blu) non può essere comminato direttamente dagli ausiliari del traffico, che possono però lasciare un pre-verbale sul parabrezza rimandando la valutazione ai vigili urbani.

Infine, è possibile contestare il verbale se la notifica non avviene entro 90 giorni (365 se il conducente vive all’estero) dall’accertamento della sanzione, indipendentemente dall’avviso di cortesia lasciato sul parabrezza. Ma quindi quando conviene impugnare il verbale?

In linea di principio è preferibile impugnare la multa ogni qualvolta si sospetti un errore, ma bisogna tenere conto che se il ricorso ha un esito negativo non sarà più possibile pagare l’importo ridotto. Di conseguenza, se la multa per divieto di sosta ha un importo contenuto e non si è certi sull’errore vale la pena fare qualche valutazione più approfondita. Anche perché il ricorso non è del tutto gratuito.

Cosa fare per contestare la multa per divieto di sosta

Per contestare una multa per divieto di sosta bisogna presentare ricorso secondo le modalità prescritte dalla legge, in alternativa:

  • Il ricorso al Prefetto entro 60 giorni, che ha come costo il prezzo della raccomanda a/r da inviare;
  • il ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni con il costo fisso di 55 euro.

Per il ricorso è necessario allegare alla domanda i propri dati, il verbale e soprattutto tutte le prove a disposizione su cui si fonda l’opposizione: fotografie, testimonianze, documenti. Soltanto nel caso in cui il verbale presenti gravi lacune di forma ed errori palesi è possibile ricorrere direttamente all’autotutela, inviando una raccomandata a/r proprio all’organo amministrativo che ha emesso il verbale.

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