Congedo parentale 2023, quanti giorni spettano e retribuzione: la guida aggiornata

Simone Micocci

17/02/2023

17/05/2023 - 16:03

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Congedo parentale per madre e padre: cosa cambia dopo le ultime novità introdotte per una maggiore tutela delle famiglie.

Congedo parentale 2023, quanti giorni spettano e retribuzione: la guida aggiornata

Le regole per il congedo parentale, o facoltativo, negli ultimi mesi sono stati continuamente oggetto di modifica: prima le novità introdotte dal D.lgs n. 105/2022, entrate in vigore il 13 agosto 2022, poi le ulteriori modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 con l’intento di potenziare le tutele in favore delle famiglie con figli.

Ne risulta un congedo parentale 2023 che rispetto a inizio 2022 è molto più vantaggioso per le famiglie, sia perché ne è stata estesa la durata che per l’incremento dell’importo spettante nei giorni (o nelle ore) di astensione dell’attività lavorativa.

A tal proposito, ricordiamo che il congedo parentale è lo strumento introdotto per la tutela dei lavoratori dipendenti che hanno necessità di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio nei primi anni di vita. Per questo motivo il congedo parentale viene riconosciuto, tanto al padre quanto alla madre, in relazione a una nuova nascita, o comunque in caso di figli adottati o in affido preadottivo.

Ne possono fruire, alternativamente, entrambi i genitori, non superando però un certo limite. Solamente una parte del periodo goduto, però, viene retribuita mentre l’altra parte giustifica solamente l’assenza al lavoro senza però che spetti lo stipendio nei giorni di assenza.

Alla luce delle ultime novità, quindi, ecco una guida aggiornata al congedo parentale 2023, con tutto quello che serve sapere su durata, importi e figli per i quali può essere richiesto.

Cos’è

Il congedo parentale è lo strumento con cui l’ordinamento permette a un genitore di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino quando queste esigenze sono impedite dallo svolgimento di un’attività lavorativa; consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, retribuito solamente in determinati casi.

Dopo la conclusione del congedo di maternità - o di quello di paternità, quindi, il lavoratore ha a disposizione altri giorni di permesso da poter utilizzare per dedicarsi ai bisogni del figlio. L’importante è che - come ricordato dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza - il lavoratore non si approfitti del congedo per svolgere altre mansioni; in presenza di un abuso del diritto, infatti, il dipendente potrebbe andare incontro al licenziamento.

Quanti giorni spettano

Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori per ogni bambino fino al compimento del 12° anno. La somma dei giorni di permesso usufruiti dal padre e dalla madre, però, non può essere superiore a 10 mesi, che possono salire ad 11 qualora il padre usufruisca di almeno 3 mesi di permesso.

I giorni di permesso spettanti variano sia in base al tipo della propria occupazione che da quella dell’altro genitore. Ecco nel dettaglio quanto spetta per legge:

  • madre dipendente: 6 mesi;
  • padre dipendente: 6 mesi, elevabili a 7 se questo si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Il padre può usufruire dei giorni del congedo parentale anche nel periodo in cui la madre usufruisce del congedo di maternità;
  • genitore solo: 11 mesi, limite elevato dal decreto legge sulla conciliazione vita-lavoro in vigore dal 13 agosto 2022;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: 3 mesi entro il 1° anno di vita del figlio;
  • lavoratrici autonome: 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Possono usufruire del congedo parentale anche i lavoratori dipendenti che adottano un bambino. I giorni di permesso spettano nella stessa misura prevista per i genitori naturali, quindi ne possono usufruire entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia. Bisogna specificare però che il congedo parentale decade al compimento della maggiore età del figlio adottivo.

Quanto spetta

Dal 13 agosto 2022 il congedo parentale viene retribuito al 30% della retribuzione indipendentemente dall’età del figlio. L’unica condizione da soddisfare è il non aver superato il limite di giorni indennizzabili fissato dalla normativa, anche questo oggetto di recente modifica.

Nel dettaglio, il congedo parentale viene retribuito al 30% per i primi 3 mesi goduti da entrambi i genitori (per un totale di 6 mesi). Dopodiché il decreto legge sulla conciliazione tra vita e lavoro (D.lgs n. 105/2022) introduce altri 3 mesi indennizzati, i quali possono essere trasferiti tra i genitori e fruibili in alternativa tra loro.

Ricapitolando, sono 9 i mesi di congedo parentale indennizzabili, indipendentemente dall’età del figlio o della figlia, ma per un massimo di 6 mesi per un solo genitore.

Quando viene pagato all’80%

Il primo mese di congedo, esclusivamente quando fruito da genitori lavoratori dipendenti che rientrano al lavoro al termine del congedo di maternità (purché dal 1° gennaio 2023), viene retribuito all’80% anziché al 30%, come stabilito dall’ultima legge di Bilancio.

Il mese di congedo parentale retribuito all’80% deve essere goduto però entro i primi 6 anni di vita del figlio.

Congedo parentale anche a ore

Dal 2013 è consentita la fruizione oraria dei congedi parentali. Il che significa che, fino al compimento degli otto anni del bambino, invece di perdere un’intera giornata lavorativa, il genitore potrà richiedere di assentarsi per alcune ore per poi ritornare al proprio posto di lavoro.

La novità, introdotta per andare incontro alle famiglie, consente di utilizzare i congedi in modo più flessibile rispetto ai permessi lavorativi e inoltre permetterà anche di ammortizzare in modo più equilibrato la retribuzione ridotta che si percepisce durante i periodi di congedo parentale.

Per accedervi sarà necessario il solito preavviso a seconda delle disposizioni stabilite dai vari contratti collettivi nazionali.

Come fare domanda

È bene ricordare che la domanda per il congedo parentale va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Questo perché vengono pagati solamente i giorni di congedo fruiti successivamente alla presentazione della domanda.

La domanda va presentata all’Inps ma è il datore di lavoro ad anticipare l’importo dell’indennità. Nel dettaglio, il metodo consigliato per l’invio della richiesta è di farlo online (solo se in possesso di Spid, CIE o CNS) tramite il servizio telematico disponibile sul sito Inps (clicca qui e poi seleziona “Invio della domanda” che si trova in fondo alla pagina).

In alternativa la domanda può essere presentata tramite call center al numero verde Inps 803 164 o a quello a pagamento 06 164 164 per chi chiama da rete mobile; ricordate che potete anche rivolgervi ad un patronato con gli intermediari dell’istituto che vi assisteranno nella procedura telematica.

Per quanto riguarda il congedo parentale ad ore, invece, si rimanda alla circolare Inps 152/2015.

Licenziamento per chi non rispetta le regole

È molto importante che i genitori durante il periodo di astensione dal lavoro si dedichino per la maggior parte del tempo alla cura del figlio. Chi si approfitta del congedo parentale, infatti, può essere persino licenziato.

Lo sa bene un papà abruzzese per il quale la Corte di Cassazione - con la sentenza n°509 del 2018 - ha confermato il licenziamento predisposto dalla società automobilista dove era impiegato dopo aver rilevato che nei 10 giorni di congedo parentale non aveva svolto alcuna attività in favore del figlio per oltre la metà del tempo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il genitore non può utilizzare i giorni di permesso del congedo parentale per occuparsi di altre mansioni che siano differenti dalla cura del figlio.

È importante che la finalità del congedo venga rispettata dal momento che - sostiene la Corte di Cassazione - “ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore”.

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