Congedo di paternità 2026, come funziona, durata e come richiederlo

Emanuele Di Baldo

Commenta

Come funziona il congedo di paternità obbligatorio? E quello facoltativo esiste ancora? Ecco come si richiede, la durata prevista dalle normative e la retribuzione spettante

Congedo di paternità 2026, come funziona, durata e come richiederlo

Segui Money.it su Google Aggiungici alle fonti preferite per vedere più spesso le nostre notizie nei risultati di ricerca.

Dieci giorni lavorativi, pagati al 100%. Nel 2026 il congedo di paternità obbligatorio resta fermo a questa soglia, la stessa fissata dal decreto legislativo n. 105 del 2022, che ha reso strutturale una misura nata nel 2012 in via sperimentale e rinnovata per anni a colpi di proroghe. Un diritto pieno, autonomo rispetto a quello della madre, che il datore di lavoro non può negare e che il padre può utilizzare anche prima della nascita del figlio.

Eppure, numeri alla mano, la misura non viene sfruttata fino in fondo. Secondo i dati diffusi da INPS e Save the Children, nel 2024 i padri che ne hanno beneficiato sono stati 181.777, poco più del 64% degli aventi diritto, con una forte concentrazione al Nord, dove risiede circa il 59% dei fruitori. E chi lo chiede spesso non lo esaurisce: il XXIV Rapporto annuale INPS stima in 7,17 giorni la durata media del congedo utilizzato dai padri, su un massimo di 10.

Le regole sono poche, ma vanno conosciute bene, perché i giorni non usati entro i termini si perdono. Ecco chi ne ha diritto, quanto dura, quanto spetta e come si richiede il congedo di paternità nel 2026.

Congedo di paternità obbligatorio 2026: durata e quando si usa

Il congedo è disciplinato dall’articolo 27-bis del Testo Unico su maternità e paternità (d.lgs. 151/2001) e vale 10 giorni lavorativi, che salgono a 20 in caso di parto plurimo. Uno dei dubbi più frequenti riguarda proprio il conteggio: si tratta di giorni lavorativi e non di calendario, quindi vengono computate e indennizzate solo le giornate in cui il dipendente avrebbe dovuto lavorare. Un esempio concreto: per un lavoratore impiegato dal lunedì al venerdì, un’assenza dal martedì al mercoledì della settimana successiva consuma 7 giorni di congedo, perché sabato e domenica restano fuori dal conto.

La finestra temporale va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. In caso di adozione o affidamento, i 5 mesi decorrono dall’ingresso del minore in famiglia oppure, per le adozioni internazionali, dal suo ingresso in Italia. Superato il termine, i giorni non utilizzati decadono e non possono essere recuperati.

I 10 giorni si possono frazionare, ma solo a giornate intere: a differenza del congedo parentale, non è ammessa la fruizione a ore. Il congedo è inoltre compatibile con il congedo obbligatorio di maternità della madre, anche negli stessi giorni, e spetta pure in caso di morte perinatale del figlio, sempre entro lo stesso arco temporale.

Chi ne ha diritto e chi resta escluso

Il congedo di paternità spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, compresi i padri adottivi e affidatari. Rientrano anche categorie con rapporti discontinui, come i lavoratori domestici e gli operai agricoli a tempo determinato.

Dal 24 luglio 2025 la platea si è allargata. Con la sentenza n. 115/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 27-bis nella parte in cui escludeva la lavoratrice madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. L’INPS ha recepito la pronuncia con il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025: per madre intenzionale si intende la donna che non ha partorito, alla quale spettano gli stessi 10 giorni (20 per parto plurimo) alle medesime condizioni previste per il padre.

Restano invece esclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli iscritti alla Gestione separata, che possono contare solo su altri strumenti, come l’indennità di paternità nei casi previsti dalla legge o il congedo parentale secondo le regole della propria categoria.

Per i dipendenti pubblici, personale della scuola compreso, il diritto è identico, ma la gestione passa dall’amministrazione di appartenenza e non dall’INPS: la richiesta va presentata all’ufficio del personale o alla segreteria dell’istituto scolastico, secondo le procedure interne.

Congedo di paternità facoltativo e alternativo: le differenze

Tra le ricerche più frequenti compare ancora il congedo di paternità facoltativo, ma si tratta di un istituto che non esiste più. Fino al 2022 il padre poteva aggiungere un giorno extra a quelli obbligatori, a condizione che la madre rinunciasse a un giorno del proprio congedo di maternità. Il d.lgs. 105/2022 ha cancellato questa possibilità: oggi l’astensione facoltativa del padre coincide con il congedo parentale, istituto diverso per durata, indennità e modalità di domanda.

Altra cosa è il congedo di paternità alternativo (articolo 28 del Testo Unico), che spetta al padre al posto della madre in situazioni particolari: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo al padre. In questi casi il padre fruisce del periodo di congedo che sarebbe spettato alla madre, o della parte residua, con una tutela molto più estesa rispetto ai 10 giorni ordinari.

Quanto spetta: retribuzione al 100%

Il congedo di paternità è retribuito per intero: durante l’assenza spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Per il congedo di maternità, invece, l’indennità legale ordinaria è pari all’80%, salvo integrazioni previste dal contratto collettivo. I periodi di paternità sono coperti da contribuzione figurativa, quindi validi ai fini pensionistici, e non intaccano il monte ferie.

Nella maggior parte dei casi l’importo viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga e poi recuperato a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Un dettaglio da non sottovalutare: il diritto all’indennità è soggetto a prescrizione annuale.

Come richiedere il congedo di paternità

La procedura cambia a seconda di chi paga l’indennità. In ogni caso il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni scelti con almeno 5 giorni di anticipo, calcolati sulla data presunta del parto quando il congedo riguarda il periodo della nascita, salvo condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.

Da qui le strade si dividono:

  • se l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, come avviene per la generalità dei dipendenti privati, basta la comunicazione all’azienda, che segnala poi le giornate all’INPS tramite il flusso Uniemens;
  • se l’indennità è pagata direttamente dall’INPS (per esempio per lavoratori stagionali, operai agricoli, lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine e lavoratori domestici), serve la domanda telematica all’Istituto, tramite il servizio «Domande di maternità e paternità» con SPID, CIE o CNS, il Contact center oppure patronati e intermediari abilitati.

Una novità di quest’anno riguarda i lavoratori residenti all’estero. Con il messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026 l’INPS aveva individuato le Sedi Polo competenti in base al Paese di residenza, ammettendo in via transitoria la domanda cartacea via PEC. Dal 1° luglio 2026, con il messaggio n. 2183, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto (e di congedo parentale) vanno inviate esclusivamente online, anche per i periodi già fruiti in precedenza.

La differenza tra congedo parentale e congedo di paternità

I due istituti viaggiano su binari separati e si sommano. Il congedo di paternità è obbligatorio, breve e pagato al 100%. Il congedo parentale è facoltativo, condiviso tra i genitori e indennizzato in misura ridotta: nel complesso la coppia può astenersi fino a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre ne utilizza almeno 3.

Le principali novità del 2026 riguardano proprio quest’ultimo. La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha portato da 12 a 14 anni del figlio il limite entro cui i lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale e ha esteso fino ai 14 anni anche il congedo per malattia del figlio, con 10 giorni l’anno per ciascun genitore nella fascia tra 3 e 14 anni (in precedenza erano 5, fino agli 8 anni). Restano confermati i 3 mesi indennizzati all’80% entro i 6 anni del bambino per chi ha concluso il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024. I giorni obbligatori del padre, invece, non sono cambiati.

Il datore di lavoro può opporsi? Sanzioni e tutele

No. Il datore di lavoro non può rifiutare, ostacolare od opporsi alla fruizione del congedo, purché il lavoratore abbia rispettato il preavviso. In caso contrario scatta una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro e, se la violazione viene rilevata nei due anni precedenti la richiesta, l’azienda non può ottenere la certificazione della parità di genere.

Le tutele, poi, vanno ben oltre i 10 giorni. Il padre che ha fruito del congedo di paternità è coperto dal divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino, con una sanzione da 1.032 a 2.582 euro per il datore che lo viola. E se in quello stesso periodo è il padre a dimettersi volontariamente, non è tenuto al preavviso, ha diritto alle indennità previste per il licenziamento e può accedere alla NASpI, in presenza degli altri requisiti di legge, come chiarito dalla circolare INPS n. 32/2023.

Congedo di paternità: cosa può cambiare?

Il dibattito politico sull’allungamento del congedo non si è mai spento. Le opposizioni hanno presentato una proposta unitaria per un congedo paritario di 5 mesi per entrambi i genitori, sostenuta anche dalla Cgil, ma finora nessuna iniziativa è diventata legge. Anzi, al momento sembra essere tramontata.

Ad oggi (ottobre 2026) non risultano norme approvate che modifichino durata o indennità del congedo di paternità obbligatorio. Eventuali novità andranno verificate sul testo definitivo della prossima Legge di Bilancio e sulle successive istruzioni operative dell’INPS: fino ad allora, ipotesi e proposte in discussione non hanno alcun valore applicativo.

Commenti

0

Per commentare serve un account Money.it gratuito.

Nessun commento: scrivi tu il primo.

Cerca la tua Azienda su