Conformità urbanistica, il progetto è valido anche senza. Ecco quando

Nadia Pascale

24 Aprile 2026 - 08:24

Il silenzio assenso può sostituire il permesso di costruire anche in caso di difformità dal regolamento urbanistico? Ecco quando i vizi sono sanati.

Conformità urbanistica, il progetto è valido anche senza. Ecco quando

Conformità urbanistica, il progetto è valido anche in assenza di permesso di costruire e in caso di difformità rispetto al regolamento. Il Consiglio di Stato con due storiche sentenze ha stabilito che è possibile superare il difetto di conformità urbanistica e l’assenza di permesso di costruire nel caso in cui sia stato presentato un progetto irregolare e il Comune non abbia provveduto nei termini al diniego di permesso di costruire. Il silenzio assenso sana i difetti del progetto.

Ecco in quali casi il silenzio assenso dell’Amministrazione sostituisce un regolare permesso di costruire.

Inconfigurabilità strutturale e giuridica dell’istanza: quando si verifica e influenza il permesso di costruire

La sentenza n.1878 del 9 marzo 2026 è destinata a fare molto rumore e pone l’attenzione sul valore del silenzio assenso.
Naturalmente devono verificarsi delle condizioni affinché possa maturare il silenzio assenso.
La prima cosa da sottolineare è che il silenzio assenso matura nel caso in cui un soggetto legittimato presenti all’amministrazione competente un’istanza accompagnata dalla documentazione prescritta per quella determinata istanza. Al verificarsi di queste condizioni, trascorso il termine previsto per quella istanza, ad esempio 60 giorni, senza che l’Amministrazione abbia provveduto a vietare l’azione, si forma il silenzio assenso. Ne consegue che il soggetto è legittimato a compiere “l’azione” nei limiti di quanto asserito nell’istanza.

Questo orientamento è rafforzato dall’articolo 5 del decreto legge 19 del 2026, decreto PNRR in cui si sottolinea che il silenzio-assenso non può formarsi solo nel caso in cui l’istanza sia presentata da un soggetto non legittimato, oppure sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Il silenzio assenso non può configurarsi solo in ipotesi ristrette come:

  • in caso di inconfigurabilità strutturale, cioè quando l’atto è talmente carente dei suoi elementi essenziali richiesti direttamente dalla legge da impedire la formazione del provvedimento, è come se l’istanza stessa non fosse esistente;
  • inconfigurabilità giuridica, si verifica quando l’istanza non rientra nel modello normativo previsto dal legislatore per effetto di un errore nella qualificazione giuridica della fattispecie.

Nel caso in oggetto il Consiglio di Stato ritiene che non possa considerato formato il silenzio assenso proprio perché era stata richiesta dall’amministrazione una integrazione documentale.
L’istante erroneamente ritiene si sia formato il silenzio assenso, l’amministrazione, invece, ritiene che non sia configurabile tale ipotesi perché il soggetto aveva presentato un’istanza di permesso di costruire per il recupero abitativo di un sottotetto. L’Amministrazione chiede un’integrazione documentale in quanto manca dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, con il deposito di attestazione di prestazione energetica richiesta dalla legge.

Secondo il Consiglio di Stato, tale documento rientra tra quelli essenziali previsti dall’articolo 20 del Dpr n. 380/2001 e di conseguenza l’istanza può essere considerata inconfigurabile dal punto di vista strutturale.

Conformità urbanistica superata dal silenzio assenso, ecco quando

Segue la stessa linea di pensiero, rafforzandolo, una pronuncia successiva sempre del Consiglio di Stato e sempre inerente il silenzio assenso nella richiesta di permesso di costruire. In questo caso si tratta della sentenza 2179 del 2026.

Nel caso in oggetto l’istante presenta un progetto per la costruzione di un immobile che, di fatto, non rispetta i regolamenti urbanistici. Il permesso di costruire aveva a oggetto un immobile in una zona in espansione, era però necessario un piano di lottizzazione mai approvato.

Il soggetto istante presenta l’istanza con permesso di costruire, attende il termine previsto per l’approvazione o il diniego espresso e provvede, quindi, a iniziare i lavori ritendo si fosse formato il silenzio assenso.
In questo caso non può aversi un’inconfigurabilità strutturale perché la normativa prevede che in simili ipotesi, cioè difformità rispetto ai regolamenti urbanistici, l’amministrazione possa richiedere integrazioni documentali, prevedendo in caso contrario il rigetto dell’istanza. Ma l’amministrazione di fatto non ha chiesto integrazioni.

Sottolinea il Consiglio di Stato che il silenzio assenso non serve a certificare che il progetto sia legittimo, bensì a chiudere il procedimento se l’amministrazione resta inerte. Per questo motivo, ciò che conta non è se l’opera sia effettivamente conforme al piano regolatore, ma se la domanda sia riconoscibile, completa e giuridicamente configurabile. Nel caso in oggetto quindi si ritiene formato il silenzio assenso.

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