Equitalia ha pubblicato le prime 10 risposte ai dubbi più ricorrenti che i contribuenti si pongono in materia di rottamazione cartelle Equitalia con eliminazione sanzioni e interessi.
Equitalia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale www.gruppoequitalia.it le faq relative ai dubbi ricorrenti in questi giorni in materia di rottamazione cartelle Equitalia con riduzione di sanzioni e interessi.
I dubbi sono molti, purtroppo. Diciamo purtroppo perché la riforma di Equitalia - sia dell’ente in se stesso che della rottamazione delle cartelle - era particolarmente attesa dai cittadini italiani. Tuttavia, questo non è un modo di operare corretto. Quando si fa una norma occorre condividere, soprattutto al fine di perseguire lo scopo preventivato. Invece oggi sembra che il Governo ed il Parlamento operino spesso in modo slegato dalla realtà.
Le faq pubblicate da Equitalia trattano diversi temi: dalle modalità di pagamento alla rateizzazione, passando per i chiarimenti vari sulle scadenze da rispettare. Ecco nel dettaglio le faq pubblicate sul sito di Equitalia.
1) Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.
2) Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?
Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito ww.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.
3) Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.
4) Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.
5) Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?
Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
6) Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?
Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
7) Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?
Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.
8) Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?
Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
9) Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?
Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
10) Come e dove si può pagare?
Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.
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