L’Agenzia delle Entrate nella istanza di Interpello 98 del 1° aprile 2026 chiarisce in quali casi cessano gli effetti del Concordato preventivo biennale a causa di eventi straordinari.
L’Agenzia delle Entrate interviene sulle cause di cessazione degli effetti dell’adesione al Concordato preventivo biennale, ecco i chiarimenti sugli eventi straordinari che possono far venir meno gli effetti dell’adesione.
Nell’istanza di Interpello 98 del 1° aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate sono chiariti i limiti alle conseguenze degli eventi straordinari che portano alla cessazione degli effetti del Concordato preventivo biennale.
Ecco in quali casi un blocco dell’attività può portare alla disapplicazione del concordato preventivo biennale.
Il caso: attività sospesa a causa del blocco delle attività dell’unico cliente
Nel caso in oggetto l’Istante è un agente immobiliare, l’attività ha come oggetto prevalente la compravendita di immobili in costruzione o ristrutturazione straordinaria e ha come collaboratori imprese edili.
L’Istante dichiara che negli anni 2023, 2024 e 2025 ha lavorato prevalentemente con un’unica impresa edile. Nel mese di ottobre 2024 l’istante aderisce al Concordato preventivo biennale per gli anni di imposta 2024 e 2025, nel frattempo, giugno 2024, l’impresa edile con cui collabora in modo prevalente ha un blocco dell’attività a causa di problemi giudiziari.
Di fatto l’istante da quel momento non stipula più preliminari di vendita, le provvigioni maturate non sono state incassate né fatturate per cause del tutto indipendenti dalla volontà dell’Istante.
Tale evento ha determinato, nel corso del 2024, un’assenza di fatturato riferito al cantiere e quindi l’impossibilità di produrre reddito coerente con quello concordato. La stessa situazione continua nel 2025.
L’accordo con il Fisco è però stato effettuato avendo come punto di riferimento i redditi prodotti prima del blocco dell’attività, ne consegue che di fatto le tasse concordate sono alte rispetto al reddito effettivamente prodotto. L’Istante chiede, quindi, se si può applicare la cessazione degli effetti del Concordato preventivo biennale (articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024) e versare le imposte sui redditi effettivi e non su quelli oggetto di accordo.
Agenzia delle Entrate, ecco quando cessano gli effetti del CPB per eventi straordinari
L’Agenzia delle Entrate nella risposta a istanza di Interpello in primo luogo ricorda che l’interpello deve essere preventivo, in questo caso l’istanza doveva essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, 31 ottobre 2025, ciò per quanto riguarda l’anno di imposta 2024. Ne consegue che per l’anno di imposta 2024 l’istanza di interpello è inammissibile.
Per l’anno 2025, dichiarazione da presentare nel 2026, cambia tutto. In questo caso l’istanza di interpello può essere considerata preventiva e può trovare applicazione articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024. L’articolo prevede che al verificarsi di circostanze eccezionali che determinano una riduzione dei redditi prodotti almeno del 30% rispetto a quelli del concordato, il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza’.
Tra gli eventi eccezionali ci sono:
1) danni ai locali;
2) danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3) l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
4) la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività
Secondo l’Agenzia delle Entrate il caso in oggetto rientra nelle ipotesi 3 e 4. La cessazione degli effetti del concordato è subordinata alla condizione che ci sia un nesso di causalità tra il ’’blocco’’ dell’attività edilizia e l’impossibilità di accedere al cantiere da parte dell’unico committente dell’Istante.
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