Concordato preventivo biennale, ecco quali sono i componenti del reddito e per il rinnovo

Nadia Pascale

26 Febbraio 2024 - 15:38

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Prende il via ufficialmente il concordato preventivo biennale, ecco i componenti del reddito e gli elementi alla base della prima proposta dell’Agenzia delle Entrate e per il rinnovo successivo.

Concordato preventivo biennale, ecco quali sono i componenti del reddito e per il rinnovo

Il 22 febbraio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il concordato preventivo biennale, l’input è dato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 13 del 12 febbraio 2024, avvenuta il 21 febbraio.

Ora possono essere definiti tutti i termini del concordato preventivo e, in particolare, è possibile concentrarsi sulla composizione delle voci che entrano nel calcolo del reddito “presunto” sul quale ci sarà l’accordo di tassazione ed è possibile stabilire anche i termini del rinnovo.

Ricordiamo brevemente che il concordato preventivo biennale è parte della riforma fiscale, prevede che Fisco e contribuente si accordino sulla tassazione (Irpef, Irap e contributi previdenziali) da applicare per due anni (biennio 2024-2025). L’accordo è valido indipendentemente dal volume di ricavi e compensi poi effettivamente maturato, tranne eccezioni che vedremo.

L’articolo 6 del decreto fissa i principi basilari: il concordato preventivo biennale si applica ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.
Il decreto non consente l’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale ai contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. Sempre che tali soggetti fossero obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quali dati usa l’Agenzia delle Entrate per formulare la proposta?

Viene ribadito che l’Agenzia delle Entrate ogni anno, entro il 1° aprile, termine posticipato per il 2024, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari programmi informatici che consentono di comunicare i dati per l’elaborazione della proposta.

Diventa importante delineare come viene formulata la proposta, o meglio su quali dati l’Agenzia delle Entrate basa la proposta di reddito presunto e quindi la successiva tassazione.
I dati da considerare sono indicati nell’articolo 9:

  • informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, ad esempio derivanti da fatturazione elettronica;
  • andamenti economici e dei mercati e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • ulteriori dati dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.

Elementi esclusi per la proposta di concordato preventivo biennale

L’articolo 15 del decreto fissa i paletti per il reddito da considerare ai fini dell’elaborazione della proposta. In particolare stabilisce che ai fini della predisposizione del reddito delle persone fisiche, per l’elaborazione della proposta si tiene in considerazione la differenza fra compensi in denaro o in natura e spese del periodo di imposta, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di beni strumentali e redditi, o quote di redditi, relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni.

Per le imprese sono sottratte anche sopravvenienze attive e passive.

Considerati gli elementi nel calderone che abbiamo visto, la proposta finanziaria sarà elaborata da un software, questo implica che vi sarà un vera e propria neutralità nella valutazione determinata dall’assenza del fattore umano.

Di particolare importanza è anche l’articolo 18 del decreto il quale stabilisce che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Circostanze eccezionali che consentono una diversa tassazione

L’articolo 19 sottolinea che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Il contribuente può però scegliere su base volontaria di versare i contributi sul maggiore reddito effettivo. Questa regola è importante ai fini della determinazione delle prestazioni sociali a cui si può avere diritto.

In presenza di circostanze eccezionali che portano a determinare un reddito inferiore di almeno il 50% rispetto a quello concordato, l’accordo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui la differenza si realizza.
L’esempio concreto è quello di un professionista che, magari a causa di una patologia, deve trascurare il lavoro per un periodo piuttosto importante e di conseguenza abbia un drastico calo del fatturato.

L’articolo 34 prevede che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti delle imposte sui redditi non possono essere effettuati salvo che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza previste dal decreto.

Obblighi contabili e rinnovo della proposta di concordato preventivo biennale

Aderire al concordato preventivo biennale non comporta la possibilità di evitare obblighi contabili, di conseguenza i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Questi dati sono importanti perché, al termine del primo biennio, l’Agenzia delle Entrate formulerà ai soggetti per i quali non si sono verificate cause di esclusione una nuova proposta di concordato preventivo biennale a cui il contribuente potrà aderire o meno.

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