Compravendita immobiliare: chiarimenti sui piani di recupero

Martina Cancellieri

15 Novembre 2018 - 15:38

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Compravendita immobili: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina dei piani di recupero per la trasformazione del territorio nella risposta all’interpello n. 67 del 14 novembre 2018.

Compravendita immobiliare: chiarimenti sui piani di recupero

Compravendita immobili: è possibile applicare le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 ai piani di recupero in seguito alla stipula del contratto di vendita?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti nella risposta all’interpello del 14 novembre 2018 ad una società che si è aggiudicata ad un’asta pubblica un complesso immobiliare per cui prevede di presentare un piano di recupero.

Tale società ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista per gli interventi di riqualificazione del territorio nelle zone di recupero tramite la demolizione e ricostruzione di un complesso immobiliare.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 67 del 14 novembre 2018 ha chiarito che in seguito alla stipula di un contratto di compravendita e alla presentazione di un piano di recupero per la trasformazione del territorio non spettano le agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Compravendita immobiliare, piani di recupero: i chiarimenti delle Entrate

Con la risposta n. 67 del 14 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla possibilità di accesso al trattamento tributario agevolato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L’interpello è stato esposto da una società che si è aggiudicata a un’asta pubblica un un complesso immobiliare con destinazione artigianale e, in attesa del trasferimento dell’immobile da parte del Comune in seguito alla stipula del contratto di compravendita, ha presentato un piano di recupero per la trasformazione del territorio.

Una volta approvato il piano di recupero, il Comune e la società dovranno sottoscrivere una convenzione per disciplinare le modalità e gli obblighi che graveranno in capo al privato ai fini dell’esecuzione del piano e dell’ottenimento dei titoli abilitativi utili alla trasformazione urbanistica.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 67 del 14 novembre 2018
La risposta n. 67 del 14 novembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate con oggetto: Articolo 1, comma 88, legge n. 205/2017. Atti preordinati alla trasformazione del territorio; agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Compravendita immobili: cosa prevede la disciplina dei piani di recupero

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il piano di recupero presentato dalla società al Comune è riconducibile alla disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree anche attraverso interventi di ristrutturazioni urbanistiche, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 457/1978.

A tal riguardo l’Agenzia precisa che non è possibile beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 88 della Legge di Bilancio 2018, la quale prevede che:

“Il trattamento tributario si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.”

L’Agenzia delle Entrate spiega che le norme sono di stretta interpretazione, pertanto l’ambito applicativo delle stesse non può essere esteso in via interpretativa a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma.

Si ritiene che il trasferimento avente ad oggetto il complesso immobiliare sia soggetto all’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, come previsto dall’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 e ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del Dlgs n. 23/2011, alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro.

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