Compliance Iva, come rimediare alle lettere del Fisco

Andrea Amantea

10 Ottobre 2025 - 10:04

Il contribuente ha la possibilità di mettersi a posto anche ricorrendo al ravvedimento operoso

Compliance Iva, come rimediare alle lettere del Fisco

Con il provvedimento n. 369141/2025, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato l’avvio dell’invio delle lettere di compliance sulla dichiarazione Iva 2024 finalizzate a promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei soggetti titolari di partita IVA.

Le comunicazioni riguardano le anomalie riscontrate nel confronto tra la dichiarazione IVA 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023) e i dati delle operazioni IVA trasmesse telematicamente tramite fatturazione elettronica e corrispettivi giornalieri.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di intercettare scostamenti tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati dal contribuente consentendo a quest’ultimi di verificare la correttezza delle informazioni fiscali e, se necessario, regolarizzare eventuali irregolarità prima che vengano avviate attività di accertamento sostanziali.

L’Agenzia mira così a favorire la collaborazione e la trasparenza tra Fisco e imprese, offrendo strumenti informatici per la consultazione e la gestione delle anomalie direttamente all’interno dei portali telematici dedicati.

Detto ciò, nelprovvedimento sulla compliance Iva 2025 non sono spiegate le sanzioni da ravvedere laddove il contribuente intenda sistemare le irregolarità segnalate.

Vediamo quanto costerà mettersi a posto tramite il c.d. ravvedimento operoso.

Compliance Iva. Le lettere dell’Agenzia

Le lettere di compliance IVA 2025, predisposte in attuazione dell’articolo 1, commi 634–636, della legge 190/2014, sono inviate ai contribuenti tramite domicilio digitale (PEC) e consultabili anche nell’area riservata del “Cassetto Fiscale”.

È possibile accedere alla comunicazione anche nella piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni riportano in modo dettagliato una serie di dati identificativi e fiscali utili a consentire al contribuente di valutare l’anomalia segnalata e fornire eventuali elementi giustificativi.

In particolare, sono indicati:

  • codice fiscale, denominazione o cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta di riferimento;
  • Codice atto associato alla segnalazione;
  • totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente, suddivise per natura: operazioni imponibili; operazioni soggette a reverse charge ai sensi degli articoli 17 e 74 del DPR 633/1972;
  • ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o passive in reverse charge non risultanti nella dichiarazione IVA;
  • elenco dei clienti e fornitori con codice fiscale e ammontare delle operazioni collegate;
  • totale dei corrispettivi giornalieri telematici, distinto per matricola del registratore telematico, documenti commerciali online o distributori di carburante;
  • protocollo e data di invio della dichiarazione IVA oggetto di anomalia;
  • riepilogo dei valori dichiarati nei righi VE24, VE37, VE38, VE39 e nei righi VJ6–VJ17, relativi alle operazioni attive e passive in reverse charge.

La comunicazione indica inoltre le modalità operative per:

  • consultare il dettaglio delle anomalie tramite i servizi online;
  • richiedere informazioni o inviare chiarimenti all’Agenzia anche tramite il proprio commercialista;
  • regolarizzare eventuali errori o omissioni avvalendosi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che disciplina il ravvedimento operoso.

Le stesse informazioni vengono rese disponibili, in parallelo, alla Guardia di Finanza per le attività di analisi e controllo.

Tutto il processo avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del principio di minimizzazione dei dati, con conservazione delle informazioni fino all’ottavo anno successivo alla dichiarazione di riferimento.

Compliance Iva. Come si può rimediare ai controlli dell’Agenzia delle entrate

Fin qui nulla di difficile. Tenendo conto anche che alcuni non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva.

Il provvedimento specifica che il contribuente può mettersi a posto anche tramite ravvedimento operoso.

Dunque a tal fine sarà necessario individuare:

  • il momento in cui è stata commessa la violazione;
  • il dies quo ossia il momento a partire dal quale deve essere «conteggiato il ravvedimento».
  • la data in cui si procede al ravvedimento rispetto al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2024 (30 aprile 2024)

Attenzione, posto che le comunicazioni si riferiscono alla dichiarazione Iva 2024, periodo d’imposta 2023, non troveranno applicazioni le novità sulle sanzioni di cui al D.Lgs 87/2024.

Tipologia di violazione Riferimento normativo Descrizione tecnica Sanzione ordinaria Riduzione per ravvedimento operoso Note operative
Dichiarazione IVA infedele Art. 5 D.Lgs. 471/1997 Errata indicazione di operazioni imponibili o credito IVA non spettante 90% della maggiore IVA dovuta o del minor credito utilizzato 1/7 del minimo (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2025) La violazione è anteriore al 1/09/2024
Dichiarazione IVA irregolare Art. 8 D.Lgs. 471/1997 Errori formali nella dichiarazione, senza incidenza sull’imposta € 250 fissi 1/7 della sanzione (pari a € 35,71) Ravvedimento ammesso prima della dichiarazione relativa al secondo anno successivo
Omessa fatturazione o corrispettivi non certificati Art. 6 D.Lgs. 471/1997 Operazioni imponibili non documentate o non registrate 90% dell’IVA relativa all’imponibile non documentato, minimo € 500 per singola operazione 1/6 della sanzione (ravvedimento operoso ante accertamento) Non si applica il nuovo cumulo giuridico di cui all’art. 12 D.Lgs. 472/1997
Errori nelle operazioni passive (mancata integrazione fattura ricevuta o errore nel quadro VJ) Art. 6 D.Lgs. 471/1997 e comunicazioni LI.PE. Omissione di integrazione della fattura o errore di riporto nei registri Sanzione variabile da € 250 a € 2.000 1/7 della sanzione minima se ravveduta spontaneamente Necessario regolarizzare anche la LI.PE. errata; possibile integrazione cartacea della fattura nazionale
Violazioni prodromiche antecedenti al 1/09/2024 Art. 6 e 12 D.Lgs. 471/1997 Violazioni connesse a operazioni non documentate o tardiva registrazione Sanzione ordinaria prevista per ciascuna violazione autonoma Riduzione individuale in base al termine di ravvedimento Non applicabile il nuovo cumulo giuridico (D.Lgs. 87/2024 non in vigore)
Omesso versamento IVA connesso alle violazioni sopra indicate Art. 13 D.Lgs. 471/1997 Mancato versamento dell’imposta dovuta a seguito di correzione Non si applica la sanzione del 30% se regolarizzata con ravvedimento della dichiarazione CM 42/E/2016: la sanzione proporzionale per infedeltà dichiarativa assorbe quella per tardivo versamento

Si ricorda che già sono state oggetto di controllo le liquidazioni periodiche.

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