Come fare ricorso per una bocciatura a scuola, quando è possibile e qual è la procedura da seguire.
Chi sospetta di aver subito una bocciatura ingiusta può fare ricorso e far valere le proprie ragioni in tribunale. Se si riesce a dimostrare che si tratta di un provvedimento illegittimo i giudici potranno infatti obbligare l’ammissione alla classe successiva (o all’esame a seconda delle circostanza) oppure prevedere un risarcimento del danno subito. Ecco quando è possibile opporsi alla bocciatura nei diversi ordini scolastici e qual è la procedura da seguire.
Quando è possibile opporsi a una bocciatura
Prima di lasciarsi trasportare da false speranze di contestazione è bene sapere che la legge riconosce agli insegnanti una spiccata autonomia professionale. Questo significa che il giudizio degli insegnanti e di conseguenza i voti sono da considerarsi giusti, in via delle capacità professionali del docente.
Allo stesso tempo, esistono delle dovute eccezioni a questo principio generale, volte a tutelare gli studenti dalle azioni arbitrarie dei loro docenti. Bisogna comunque sapere che prima di addentrarsi in un ricorso contro una bocciatura è bene verificare che manchi il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e, non meno importante, di aver modo di provarlo.
In altre parole, non si può fondare il ricorso su elementi non previsti espressamente dalla legge e dall’ordinamento scolastico. Tanto per fare un esempio, gli insegnanti non sono in alcun modo tenuti a giustificare gli alunni dando loro dei voti non meritati per via dei loro problemi personali. Gli studenti possono semmai lamentare la poca empatia (anche se l’oggettività del voto è in realtà sintomo di professionalità), ma di certo non hanno motivo di fare ricorso.
Al contrario, se lo studente è stato penalizzato nei voti per ragioni estranee al suo rendimento scolastico o comunque ha subito un trattamento scorretto da parte dei docenti, tanto da arrivare alla bocciatura ingiustificata allora è opportuno adire le vie legali.
Va da sé che le occasioni per opporsi a una bocciatura sono estremamente limitate, proprio per il funzionamento del sistema scolastico italiano. Affinché uno studente sia bocciato, la discriminazione dovrebbe ripetersi più e più volte e da parte di diversi insegnanti per arrivare alla bocciatura. Questo però non vuol dire che di fronte a una bocciatura davvero illegittima gli studenti non possano opporsi, anzi la giurisprudenza mostra proprio il contrario.
Quando la bocciatura è illegittima
L’autonomia professionale degli insegnanti deve comunque articolarsi entro alcuni limiti. In particolare, la normativa prevede alcuni obblighi inderogabili per i docenti:
- Agire nell’interesse e nel rispetto dei diritti altrui osservando la legge in qualità di dipendente pubblico;
- effettuare le valutazioni esclusivamente in base al rendimento degli alunni e senza limitarsi a sottolineare i difetti;
- motivare il giudizio insieme al voto numerico, evitando di esprimere giudizi personali sugli alunni;
- ai fini della media scolastica valutare i voti (dati oggettivi) e i dati soggettivi inerenti inerenti all’ambiente scolastico (costanza nei compiti, dimostrazioni di impegno e così via).
È quindi ovvio che gli insegnanti non possono adottare trattamenti non equi o diversi per ognuno dei loro alunni, ma devono limitarsi alle condizioni previste dal sistema scolastico, anche in tema di assenze (non possono punire gli alunni per un’assenza giustificata), tempistiche (gli elaborati devono essere corretti entro il termine del quadrimestre o altro periodo di riferimento) e compilazione del registro elettronico. Sul punto può essere utile verificare il regolamento adottato dall’istituto e il patto educativo, soprattutto per capire quali sono state le irregolarità nell’azione degli insegnanti, anche in relazione a circostanze specifiche dell’alunno. In linea generale, la bocciatura si può considerare ingiusta quando:
- non è debitamente motivata dalla carenza nell’apprendimento e/o dal superamento ingiustificato del limite di assenze, ma anche rispetto a motivi disciplinari molto gravi;
- è dovuta a un trattamento discriminatorio;
- gli insegnanti non hanno discusso per tempo del problema con l’alunno e i genitori per un percorso di recupero;
- non è stato dato modo di recuperare allo studente a seguito di circostanze personali gravi e comprovate che hanno impedito la regolare frequenza delle lezioni o hanno inficiato il rendimento;
- ci sono stati errori di valutazione;
- gli studenti non hanno avuto strumenti didattici adeguati al recupero delle lacune o all’apprendimento.
Ciò non significa che gli studenti con problemi personali debbano essere promossi a prescindere, né che gli insegnanti debbano «rincorrerli» per incentivare lo studio e il recupero. Si immagini per esempio uno studente che ha accumulato molte assenze per problemi di salute, restando così indietro con il programma. Non ha diritto all’ammissione automatica, ma i docenti devono garantirgli delle condizioni eque per rimettersi in pari e testare la propria preparazione.
Ricorso per una bocciatura alle elementari
La bocciatura alle elementari, o meglio nella scuola primaria, è decisamente rara. Non necessariamente questo significa che è più facile ottenerne l’annullamento con un ricorso, proprio perché si presume che ricorrano le particolari ipotesi previste dalla legge. Nel dettaglio, la bocciatura alle elementari è ammissibile soltanto per abbandono scolastico o troppe assenze ingiustificate.
Il limite generale è quello di un quarto del monte ore scolastico annuale, che può essere oltrepassato con un offerta personalizzata soltanto quando ricorrono circostanze eccezionali e documentate. La bocciatura nella scuola primaria, peraltro, deve essere decisa all’unanimità del consiglio di classe e motivata con precisione. Non si può essere bocciati alle elementari per apprendimento scarso o insufficiente, ma anzi spetta agli insegnanti fare del proprio meglio per migliorare i livelli di apprendimento dello studente.
Ricorso per la bocciatura alle medie e alle superiori
Alle medie - scuola secondaria di primo grado - la bocciatura è rara, ma comunque più elastica rispetto alle scuole elementari. In questo caso gli studenti possono essere bocciati anche in caso di lacune nell’apprendimento, insufficienze che lo studente non si impegna attivamente a migliorare o una condotta deplorevole. Anche in questo caso, la bocciatura è legittima soltanto se gli allievi hanno ricevuto gli strumenti e il supporto necessari per superare le criticità.
Nella scuola secondaria di secondo grado, ossia le scuole superiori, la bocciatura può essere evitata con i debiti scolastici da recuperare prima del nuovo anno (o in alcuni casi nel corso dello stesso). Non c’è una regola univoca per stabilire il numero massimo di debiti formativi cumulabili, ma bisogna far riferimento al regolamento dell’istituto. In ogni caso, lo studente deve essere “rimandato a settembre” se obiettivamente può recuperare le lacune di apprendimento. Una o due insufficienze lievi sono in generale recuperabili, mentre un debito per insufficienze gravi potrebbe essere difficile da colmare durante le vacanze estive. L’insufficienza in condotta, peraltro rara, non è invece sanabile. Resta quindi fondamentale consultare il regolamento d’istituto, soprattutto per quanto riguarda l’arrotondamento dei voti, e le motivazioni dei docenti.
Come fare ricorso per una bocciatura ingiusta
Il ricorso per opporsi a una bocciatura o comunque a un trattamento avvenuto in ambito scolastico (voti errati, trattamento penalizzante eccetera) deve essere presentato al Tribunale amministrativo regionale. Il Tar, infatti, si pronuncia sulle questioni in cui prende parte la pubblica amministrazione, rappresentata in questo caso dalla scuola.
Trattandosi di una causa civile a tutti gli effetti, il ricorso al Tar necessita dell’assistenza di un avvocato e comporta dunque una certa spesa legale e il tempo di procedimento. Durante la causa viene valutato l’operato dell’insegnante, che rischia provvedimenti disciplinari (dopo l’indagine scolastica interna). La decisione del Tar può comunque essere ulteriormente contestata presso il Consiglio di Stato, anche in questo caso con un ricorso gestito dall’avvocato.
In ogni caso, nulla impedisce di citare in giudizio gli insegnanti anche nel tribunale ordinario, purché ci siano presupposti che il docente abbia agito in malafede. La doppia possibilità deriva dal fatto che il Tar si pronuncia riguardo all’interesse legittimo (anche se sottoposto da un singolo è rilevante per tutti i cittadini), mentre il tribunale ordinario riguarda il diritto soggettivo del privato in causa.
Il ricorso può consentire la cancellazione della bocciatura, con un effetto diverso a seconda delle tempistiche ovviamente. Ad esempio, la sentenza 834/2022 del Tar ligure ha disposto il risarcimento nei confronti di una studentessa, ormai architetta abilitata, bocciata ingiustamente e pertanto danneggiata dal ritardo di inserimento nel mondo lavorativo.
Il ricorso legale può infatti essere esercitato anche a distanza di tempo e non è in ogni caso una risoluzione immediata. Ecco perché è spesso utile tentare di risolvere la controversia in altro modo, dapprima parlando con gli insegnanti e il dirigente scolastico, fino a ricorrere all’Ufficio scolastico regionale.
Quest’ultimo, che prima si chiamava Provveditorato, ha proprio il compito di risolvere le controversie scolastiche ma deve essere allertato entro 30 giorni dalla bocciatura. Si ricorda, tuttavia, che questo ufficio esiste in ogni Regione con eccezione di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige dove la regolamentazione è differente. Va da sé che se queste strade sono insufficienti non resta poi che approdare nelle aule di tribunale.
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