Dal 15 gennaio 2026 al via una nuova professione in Italia: ecco chi è, quanto guadagna e come diventare arbitro assicurativo
Il 15 gennaio 2026 è una data che segna una vera rivoluzione nel mondo delle assicurazioni italiane: entra finalmente in vigore l’arbitro assicurativo, un organismo pensato per risolvere in modo rapido, accessibile e poco costoso le controversie tra assicurati, compagnie assicurative e intermediari.
La soluzione per poter risolvere le tipologie più comuni di contenzioso senza lunghe attese in tribunale, senza spese legali esorbitanti e con tempi certi: è questo l’obiettivo di questa nuova figura professionale. Un cambiamento atteso da oltre un decennio, che ora diventa uno strumento concreto di tutela per i consumatori, creando direttamente anche una nuova professione a tutti gli effetti nel panorama giuridico-assicurativo italiano.
Perché è nata la nuova professione e da quando sarà attiva in Italia
La nascita dell’arbitro assicurativo è frutto di una riforma normativa avviata per colmare un vuoto nel sistema di risoluzione delle dispute nel settore assicurativo italiano. Fino a oggi, chi aveva un problema con una polizza – fosse essa una controversia su un risarcimento auto, una prestazione vita non riconosciuta o un disaccordo sul valore di una prestazione – poteva contare principalmente sulla via giudiziaria ordinaria, lunga, complessa e spesso costosa. Con l’introduzione dell’arbitro assicurativo, invece, il legislatore ha voluto offrire un’alternativa efficace, snella e meno onerosa, ispirandosi ai modelli già adottati in altri settori come l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La nuova figura è stata formalmente istituita con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy n. 215 del 6 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025, e la gestione operativa è affidata all’IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.
Il regolamento disciplina nel dettaglio come funziona lo strumento, quali controversie può esaminare e quali sono i limiti di competenza. Per esempio, le vertenze legate alle polizze vita hanno un limite di valore che può arrivare fino a 300mila euro per prestazioni dovute in caso di decesso e 150mila euro per altri casi di polizze vita, mentre per il ramo danni ci sono limiti come 2.500 euro per le controversie RC auto e 25mila euro per altri danni. Questi tetti sono fondamentali per capire quando è possibile rivolgersi all’arbitro, dato che oltre tali soglie sono attivabili altri strumenti di risoluzione alternativa o il classico ricorso alla giustizia ordinaria.
L’avvio operativo è stato concretizzato con il provvedimento IVASS n. 160 del 7 ottobre 2025, che ha nominato i membri del primo Collegio dell’arbitro assicurativo e ha reso il sistema operativo, appunto, dal 15 gennaio 2026. Da metà mese, quindi, i consumatori possono presentare ricorso online, secondo le regole stabilite.
Chi è l’arbitro assicurativo e quando “scende in campo”
L’arbitro assicurativo è un organismo indipendente e imparziale istituito per facilitare la risoluzione stragiudiziale delle controversie che nascono tra assicurati (o beneficiari), compagnie di assicurazione e intermediari (come agenti e broker).
A differenza di un giudice ordinario, il suo scopo non è solo decidere sui contenziosi, ma offrire una strada efficace, meno lunga e più economica per dirimere le liti senza arrivare in tribunale.
L’arbitro “entra in campo” solo dopo che il consumatore ha presentato un reclamo formale alla compagnia o all’intermediario e ha atteso la risposta nei tempi previsti (45 giorni) oppure ha ricevuto una risposta insoddisfacente. Questo passaggio iniziale è obbligatorio: senza la prova del reclamo non è possibile presentare ricorso. La procedura davanti all’arbitro è principalmente documentale e pensata per essere gestita anche senza assistenza legale, sebbene non sia vietato farsi supportare da un professionista nei casi più complessi.
Quando il ricorso è ammesso, l’arbitro deve decidere entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione completa, termine prorogabile una sola volta fino a ulteriori 90 giorni per controversie particolarmente complesse. La decisione dell’arbitro può confermare, modificare o rigettare le richieste del ricorrente. Se l’esito è favorevole, il consumatore ottiene quanto richiesto, mentre se è negativo può comunque rivolgersi alla giustizia ordinaria.
È importante sottolineare che le decisioni dell’arbitro non sono vincolanti in senso stretto come una sentenza giudiziale, ma se la compagnia o l’intermediario non vi si adegua, ciò viene reso pubblico per un periodo prolungato (con pubblicazione dell’inadempimento sul sito dell’Arbitro per 5 anni e evidenza sul sito dell’operatore per 6 mesi). Questo meccanismo di “pubblicità negativa” ha un forte potere incentivante e tutela ulteriormente i diritti dei consumatori.
Quanto costa un arbitro assicurativo?
Accedere all’arbitro assicurativo ha un costo molto contenuto rispetto alle vie tradizionali: il contributo per presentare ricorso è di soli 20 euro, una cifra simbolica che rende lo strumento accessibile anche a chi non ha grandi risorse. Questo contributo va versato tramite PagoPA e può essere pagato online con carta di credito, bonifico o altri metodi messi a disposizione dal sistema, oppure presso punti fisici convenzionati come tabaccherie o sportelli bancari.
Un aspetto molto interessante è che se il ricorso viene accolto in tutto o in parte, il contributo di 20 euro viene restituito al ricorrente, riducendo ulteriormente il rischio economico per chi ha dubbi a usufruire di questa procedura. Non sono previsti costi obbligatori per l’assistenza legale, perché l’accesso alla procedura non richiede, come detto, l’assistenza di un avvocato.
Altri costi accessori possono derivare dalla gestione documentale o, se si sceglie, dall’assistenza tecnica di consulenti o broker per mettere insieme prove e documenti a supporto del ricorso, ma questi non sono obbligatori né imposti dall’organismo.
Come si diventa arbitro assicurativo
Diventare arbitro assicurativo non significa semplicemente iscriversi a un albo professionale come avviene per altre categorie: si tratta di entrare a far parte di un organismo altamente specializzato, composto da professionisti con esperienza giuridica e conoscenza approfondita del settore assicurativo. Il regolamento prevede che i membri dei collegi dell’arbitro siano nominati dall’IVASS tramite specifiche procedure di selezione basate su requisiti di competenza, onorabilità e indipendenza.
Il percorso tipico per chi aspira a questa professione include una solida formazione giuridica o assicurativa: di norma una laurea in Giurisprudenza, Economia o una disciplina affine con specializzazione in diritto assicurativo o gestione dei contratti assicurativi. L’esperienza è un altro requisito chiave: molti componenti dei collegi provengono da percorsi professionali consolidati come magistrati in pensione, docenti universitari, avvocati esperti in diritto assicurativo o manager con esperienza regolatoria nel settore.
Per candidarsi alle posizioni di membro effettivo o supplente del collegio è necessario rispondere alle manifestazioni di interesse pubblicate dall’IVASS, che indicano i requisiti richiesti e le modalità di invio delle candidature. Tali requisiti di massima includono una comprovata esperienza nel settore assicurativo, competenze in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, indipendenza da conflitti di interesse e integrità professionale.
Una volta nominati, i membri seguono un percorso formativo continuo e aggiornamenti sulle novità normative e giurisprudenziali, poiché la materia assicurativa è complessa e in continua evoluzione. L’attività di un arbitro assicurativo richiede capacità di analisi, abilità nel valutare contratti e regolamenti e un’elevata padronanza delle norme che regolano i rapporti assicurativi.
Lo stipendio di un arbitro assicurativo: ecco quanto guadagna
La retribuzione di chi fa parte del collegio dell’arbitro assicurativo è stabilita dall’IVASS e dipende dal ruolo all’interno dell’organismo.
Il presidente del collegio percepisce un compenso annuo fisso di circa 35.000 €, con indennità per la partecipazione alle riunioni che variano a seconda del tipo di seduta. I membri effettivi nominati dall’IVASS ricevono un compenso annuo di circa 10.000 €, mentre gli altri membri effettivi hanno un compenso fisso di circa 5.000 € all’anno.
Oltre al compenso fisso, ai partecipanti vengono riconosciuti gettone di presenza o indennità di funzione per ogni riunione del collegio cui prendono parte, con importi differenziati in base alla natura decisoria o meno della riunione. Per il presidente del collegio, una riunione decisoria può significare circa 1.500 €. C’è anche una componente variabile legata alla produttività, cioè al rispetto dei tempi di consegna delle decisioni motivate, con bonus che possono arrivare fino a 100 € per decisioni consegnate nei tempi più rapidi (entro il 20° giorno dalla riunione del collegio).
Per chi non risiede a Roma, dove è situata la sede dell’arbitro assicurativo, è previsto inoltre un rimborso forfettario per le spese di trasferta, che può variare fino a 200 €. Una misura utile per attrarre professionisti da diverse regioni italiane, senza alcuna penalizzazione economica.
Nel complesso, quindi, la professione dell’arbitro assicurativo rappresenta una combinazione di retribuzione fissa, compensi legati alle attività svolte e incentivi alla produttività, dove i membri più in alto nella scala gerarchica guadagnano di più, anche in virtù delle riunioni a cui si può prendere parte.
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