Cigo: nuovi chiarimenti sui criteri di esame delle domande di concessione

Giuseppe Guarasci

26 Agosto 2016 - 16:00

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Nuova circolare dell’inps fornisce nuovi chiarimenti sui criteri di esame delle domande di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Cigo: nuovi chiarimenti sui criteri di esame delle domande di concessione

L’Inps, con la circolare 1º agosto 2016 n. 139, ad integrazione del messaggio n. 2908/2016, fornisce nuovi chiarimenti sui criteri di esame delle domande di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) in attuazione del del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.
La circolare inoltre rilascia ulteriori istruzioni operative per la gestione delle pratiche di C.i.g.o. presentate a partire dal 29 giugno 2016 e, al fine di fornire un supporto sul contenuto della relazione tecnica obbligatoria, allega i fac-simile utili alla predisposizione della stessa con riferimento alle varie causali di intervento.

Ecco tutti i dettagli della nuova circolare dell’INPS in materia di chiarimenti sui criteri di esame delle domande di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Il nuovo procedimento amministrativo della CIGO

Il nuovo processo amministrativo per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni ordinaria, che a breve sarà gestito esclusivamente con il sistema del ticket, prevede:

  • l’invio della domanda di prestazione e del flusso UniEmens da parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di C.i.g.;
  • la concessione della prestazione da parte delle sedi territoriali Inps;
  • l’abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;
  • il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite UniEmens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall’azienda (conguaglio).

I caratteri principali della riforma del procedimento amministrativo di concessione possono essere così sintetizzati:

  • competenza esclusiva delle sedi Inps riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali C.i.g.o.;
  • individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
  • obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. In particolare, la relazione deve specificare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.
  • facoltà in capo all’Inps di un supplemento istruttorio con richiesta all’azienda richiedente, tramite PEC o cassetto bidirezionale, di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.

I requisiti generali per la CIGO e le relative causali

secondo l’INPS il requisito comune a tutte le causali di intervento è la transitorietà della crisi aziendale che deve essere valutata sotto il duplice aspetto della «temporaneità» della stessa e della «fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva».
Sotto il profilo della temporaneità dell’evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione.
Nel caso ad esempio di aziende soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo, queste non possono accedere all’intervento di C.i.g.o. durante tali soste.
Per quanto riguarda la ripresa dell’attività lavorativa, la stessa deve essere valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda.
Pertanto, la previsione deve essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa.
Inoltre, la ripresa dell’attività lavorativa deve riferirsi sempre all’azienda non dipende necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati.

Le causali della cigo sono previste appositamente D.M. n. 95442/2016. Esso oltre ad elencarle individua appunto individua le causali per le quali è consentito l’intervento delle integrazioni salariali ordinarie:

  • mancanza di lavoro/commesse da parte di un’impresa che abbia avviato l’attività produttiva da più di un trimestre;
  • crisi di mercato o settore merceologico, per un’azienda che abbia avviato l’attività produttiva da almeno un trimestre;
  • fine cantiere/fine lavoro: si tratta di brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro che non devono essere superiori a tre mesi;
  • fine fase lavorativa è caratterizzata, invece, dalla sospensione dell’attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego;
  • perizia di variante e suppletiva: sospensioni dell’attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente;
  • mancanza di materie prime/componenti, non imputabile all’azienda;
  • eventi meteo.

Altri chiarimenti sulla CIGO

L’inps fornisce inoltre nella circolare ulteriori chiarimenti in merito al cumulo tra C.i.g.o. e C.i.g.s. e tra C.i.g.o. e contratti di solidarietà.
Nel dettaglio, viene ammessa la coesistenza nel medesimo periodo tra il contratto di solidarietà e la C.i.g.o., purché si riferiscano a lavoratori distinti e la C.i.g.o. riguardi brevi periodi, comunque non superiori a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
E’ possibile anche la coesistenza di C.i.g.o. e C.i.g.s. nello stesso periodo purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi ed individuati tramite specifici elenchi nominativi. Tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.

Infine, chiarisce che per effetto dell’art. 1, comma 308, della legge di stabilità 2016, il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale, come originariamente previsto.

Inoltre, ai fini del raggiungimento di tale requisito vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale.

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