Chi deve pagare l’avvocato?

Antonella Ciaccia

15 Luglio 2022 - 18:07

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L’avvocato è un professionista privato che ha sempre diritto alla parcella. A chi sono addebitate le spese del legale e quali sono le regole generali per il pagamento della prestazione?

Chi deve pagare l’avvocato?

La parcella dell’avvocato va saldata da chi ha richiesto la consulenza o prestazione, a meno che non sia diversamente stabilito nella sentenza del giudice che, dichiarando la soccombenza di una delle parti in giudizio, pone a carico di questa anche le spese processuali.

Il principio generale è che l’avvocato viene pagato dal proprio cliente: quando si entra nello studio di un avvocato e si chiede una prestazione, un parere o l’assistenza in una causa, si stipula un contratto d’opera tra il professionista e il cliente che obbliga l’avvocato alla prestazione richiesta e il cliente al pagamento del compenso.

La regola vuole poi che, chi perde il giudizio, rimborsi alla controparte vincitrice tutte le spese da questa affrontate per difendersi, ivi compresa la parcella del proprio avvocato.

Ma attenzione, a stabilirlo è sempre un giudice. La sentenza che chiude il processo decide sulle cosiddette «spese processuali» attribuendole a una delle due parti, quella sconfitta, oppure dividendole tra queste, eccezione questa solo in casi espressamente indicati dalla legge.

Chi paga l’avvocato?

L’avvocato deve essere pagato dal proprio cliente. Nelle cause penali, anche in caso di nomina d’ufficio, il legale nominato va pagato dall’assistito. Fatta salva solo l’ipotesi di ammissione gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il linea generale, se si vince la causa, il giudice, accogliendo la domanda, può prevedere di condannare la parte che ha perso la causa, al rimborso delle spese di lite alla parte vincitrice nella misura che riterrà congrua.

In sostanza in caso di «vittoria» il giudice può condannare l’altra parte a rimborsare anche le spese del nostro avvocato. Non è una regola fissa in quanto il giudice può anche “compensare le spese” ovvero non prevedere la condanna al rimborso delle spese di lite. In pratica, ciascuno paga il proprio avvocato.

Questo può accadere ad esempio quando la questione trattata è nuova o quando il giudice accoglie parzialmente le domande di entrambe le parti o ancora quando c’è, nel corso del giudizio, un mutamento improvviso dell’interpretazione dei giudici.

Il giudice può inoltre ritenere che solo una parte delle spese affrontate per il giudizio dalla parte vincitrice venga rimborsata da quella soccombente.

Inoltre, nelle questioni stragiudiziali ogni parte corrisponde il compenso al proprio legale, salvo quanto disposto dall’art. 13 comma 8 della Legge n. 247/2012 che prevede la solidarietà delle parti stipulanti un accordo nel pagamento del compenso anche dell’avvocato di controparte.

Come sono stabilite le tariffe dell’avvocato?

La determinazione del compenso per l’attività professionale svolta dalla figura dell’avvocato va oggi determinato con accordo di regola scritto come previsto dall’art. 13 della L. 247/12 (Legge Professionale Forense) come modificata con L. 124/17.

Recentemente inoltre è stato previsto che al momento del conferimento dell’incarico il professionista, anche senza espressa richiesta, fornisca un’indicazione scritta sulle prevedibile misura delle spese e competenze della vertenza.

Nel nostro ordinamento l’art. 2233 c.c. indica i seguenti criteri per la determinazione del compenso, in via gerarchica:

  • accordo tra le parti;
  • liquidazione da parte del Giudice con i parametri in assenza di accordo.

In mancanza di accordo ci sarebbero le tariffe o gli usi: ricordiamo però che non è più possibile ricorrere all’applicazione delle tariffe in mancanza dell’accordo in quanto l’art 9 della legge n. 27/2012, ha definitivamente abrogato il sistema tariffario già previsto per le professioni regolamentate, quale è quella forense.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Accordo scritto sul compenso dell’avvocato

La determinazione del compenso deve avvenire preferibilmente con un accordo tra il professionista e il cliente con la stipula di un contratto d’opera professionale; in mancanza di questo, la parcella è rimessa alla valutazione dell’organo giudicante e conseguentemente vincolata all’applicazione dei parametri ministeriali in vigore di cui al dm 10 marzo 2014, n. 55.

A tal proposito segnaliamo che è in dirittura di arrivo il decreto ministeriale di modifica dei parametri forensi. La proposta di modifica del dm 55/2014 presentata a febbraio scorso dal CNF e versata nello schema di decreto ministeriale, è già stata sottoposto al parere consultivo del Consiglio di Stato, e il decreto attende adesso il via libera dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato.

Segnaliamo inoltre che, con l’ordinanza n. 24213 dell’8 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accordo fra avvocato e cliente con il quale viene stabilito il compenso per l’attività svolta dal professionista deve avere la forma scritta a pena di nullità.

L’avvocato dunque è tenuto a informare il cliente del costo prevedibile della propria prestazione professionale, distinguendo oneri, spese e compensi professionali.

All’importo pattuito vanno aggiunti i seguenti accessori di legge:

  • il rimborso delle spese vive se non in precedenza anticipate (ad es; il Contributo Unificato);
  • il rimborso forfettario oggi fissato dall’art 2 D.M. 10.03.14 n. 55 nella misura del 15%
  • contributo previdenziale oggi determinato nel 4%
  • l’Imposta sul Valore Aggiunto oggi determinata nel 22%

Ulteriori oneri di spesa a carico del cliente

A tali oneri di spesa a carico del cliente poi, a seconda dei casi, se ne possono aggiungere altri. È difatti possibile che a seguito della tipologia del giudizio sia necessario provvedere alla trascrizione della domanda giudiziale il cui costo è determinato dall’Agenzia delle Entrate, sopportare il costo del Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice il cui compenso è stabilito dallo stesso Giudice.

Oppure sostenere il costo del proprio consulente di parte e infine provvedere al pagamento della tassa di Registro della sentenza il cui costo è determinato dall’Agenzia delle Entrate.

Tempi di pagamento per la prestazione dell’avvocato

Salvo diverso accordo, la parcella dell’avvocato deve essere pagata non appena la stessa viene presentata al cliente.

In generale, gli avvocati possono essere pagati:

  • ​in forma forfettaria;
  • a tempo;
  • in base alla prestazione da svolgere.

È sempre possibile trovare un’intesa per una rateazione o un pagamento dilazionato, che permetta al cliente di dosare la corresponsione. Per evitare che quanto dovuto dal cliente per l’opera professionale prestata non vada perduto è necessario che l’avvocato solleciti il pagamento prima che essa cada in prescrizione.

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