Le distanze minime da rispettare per piantare un albero nel proprio giardino, come prendere le misure e cosa rischia chi non adempie.
Chiunque abbia un giardino privato a un certo punto pensa di piantare un albero, che contribuisce notevolmente all’estetica della proprietà, fornisce un passatempo salutare ed è un gesto importante per l’ambiente. Di norma, non ci sono controindicazioni, ma è fondamentale tenere conto delle distanze minime da osservare rispetto alla proprietà dei vicini di casa. Questi ultimi possono altrimenti ottenere l’estirpazione della pianta a spese del proprietario, il quale non ha diritto ad alcun indennizzo.
Le distanze minime per piantare un albero
Non è possibile conoscere in via generale quali sono le distanze a cui piantare un albero nel proprio giardino, perché le misure definite dal Codice civile sono subordinate a eventuali regolamentazioni più specifiche. Bisogna seguire un ordine di priorità ben preciso, partendo dal regolamento comunale. Quest’ultimo potrebbe infatti contenere le distanze dal confine che, se presenti, vanno rispettate senza ulteriori approfondimenti.
In tal proposito, la maggior parte dei Comuni pubblica i regolamenti sul proprio sito web ufficiale, ma non bisogna allarmarsi se la ricerca non ha buon fine. Gli enti non sono obbligati a regolamentare le distanze degli alberi dal confine, tanto che potrebbero non esserci indicazioni in merito. In questo caso sarà necessario verificare gli usi locali, contenuti nelle apposite raccolte delle Camere di commercio, anch’esse di norma disponibili sui siti web di riferimento.
Soltanto nel caso in cui siano entrambi assenti o comunque non dispongano nulla di specifico in merito ad alberi e piante nelle proprietà private, sarà opportuno rifarsi al Codice civile e in particolare all’articolo 892. Quest’ultimo impone le seguenti distanze minime tra l’albero e il confine altrui:
- 3 metri per gli alberi ad alto fusto (tra cui i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi e i platani);
- 1,5 metri per gli alberi con fusto che sorge ad altezza inferiore a 3 metri;
- 1 metro per le siepi da recidere vicino ai ceppi.
- 0,5 metri per viti, siepi vive, arbusti e alberi da frutto con altezza che non supera i 2,5 metri (per esempio alcune varietà nane di meli).
Come calcolare le distanze
Il calcolo delle distanze tra l’albero e il confine non è affatto semplice come potrebbe sembrare. Dal punto di vista meramente pratico bisogna misurare il percorso tra il confine e la base esterna del tronco piantato oppure del punto in cui avviene la semina.
Non è però altrettanto facile prevedere la crescita dell’albero e il suo sviluppo, tanto che la giurisprudenza è ricca di cause e anche pareri contrastanti. Tendenzialmente la Corte di Cassazione chiede di guardare all’aspetto botanico, quindi alle caratteristiche che la pianta è portata ad assumere in condizioni naturali, a prescindere dalle tecniche di coltura.
Cosa cambia se c’è un muro di confine?
Gli effetti della presenza di piante e alberi vicini al proprio confine sono pressoché superflui quando è presente un muro divisorio, infatti in questi casi non è necessario rispettare le distanze imposte dal regolamento comunale, dagli usi locali o dal Codice civile stesso.
La regola da rispettare è soltanto una: non permettere alle piante e agli alberi piantati a distanza inferiore da quella legale di eccedere l’altezza del muro. Altrimenti, nonostante la presenza di un divisorio le piante avrebbero comunque la possibilità di creare disagi e fastidi.
Cosa rischia chi non rispetta le distanze?
Chi pianta un albero a una distanza inferiore da quella richiesta dal regolamento comunale, dagli usi locali o dal Codice civile - a seconda del caso - può essere chiamato all’estirpazione della pianta. Quest’ultima può infatti essere ottenuta giudizialmente dal vicino, che potrebbe anche avanzare una richiesta di risarcimento per gli eventuali danni patiti, per esempio per la prolungata privazione di luce.
Se è presente un muro di confine, invece, la richiesta si può limitare alla potatura dell’albero o della pianta affinché non lo superi in altezza. L’unica ipotesi in cui il vicino non ha diritto a questi rimedi legali è l’usucapione, che si compie con la permanenza ventennale dell’albero a distanze inferiori da quelle previste senza contestazioni.
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