Cessioni stipendio e pignoramenti, si possono dare acconti sulla retribuzione?

Paolo Ballanti

1 Marzo 2024 - 13:05

L’acconto dello stipendio si pone in contrasto con gli obblighi previsti in caso di cessione - pignoramento dello stipendio? Come deve comportarsi il datore di lavoro in sede di elaborazione paghe?

Cessioni stipendio e pignoramenti, si possono dare acconti sulla retribuzione?

Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per prevedere in capo al datore di lavoro il pagamento della retribuzione a fronte dello svolgimento della prestazione manuale e / o intellettuale da parte del lavoratore, come dedotta nel contratto stesso o nelle intese successivamente intercorse.

L’erogazione dello stipendio, accompagnata dalla consegna del cedolino (o busta) paga al dipendente (in cui sono dettagliate le modalità di calcolo del netto da pagare), deve avvenire nel rispetto delle tempistiche imposte dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o delle prassi / consuetudini vigenti in azienda.

Può tuttavia accadere che il lavoratore chieda un anticipo / acconto della futura retribuzione, da erogarsi al beneficiario in una somma netta, recuperata successivamente in sede di erogazione del netto (ed evidenziata nel cedolino paga).

La stessa retribuzione può essere altresì gravata da una serie di obblighi che impongono al datore di lavoro di versare una quota della stessa a soggetti terzi, a fronte dell’estinzione di debiti contratti dal lavoratore nei loro confronti. Trattasi in buona sostanza delle ipotesi di pignoramento e cessione della retribuzione.

Mentre la cessione del quinto si presenta come un atto volontario con cui il debitore (lavoratore) si impegna ad estinguere il suo debito, il pignoramento si caratterizza per essere un’esecuzione forzata, notificata con un titolo esecutivo da un giudice, attraverso cui si attua, in presenza di debiti insoluti, una espropriazione forzata di una quota dello stipendio.

Fatta questa utile premessa analizziamo in dettaglio il caso del lavoratore che chieda l’acconto dello stipendio gravato da cessioni e / o pignoramenti.

La cessione dello stipendio

I lavoratori assunti a tempo indeterminato possono stipulare contratti di finanziamento da estinguere tramite cessione di quote di retribuzione, nei limiti di 1/5 del suo ammontare (al netto delle ritenute) e per un periodo non eccedente i 10 anni.

Al contrario, per i lavoratori con contratto a termine il finanziamento non può oltrepassare il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.

Le somme trattenute in busta paga a titolo di cessione dello stipendio devono essere versate dal datore di lavoro al soggetto creditore (cessionario) nel rispetto dei termini contrattualmente previsti.

Pignoramento dello stipendio

La retribuzione spettante al lavoratore può essere interessata, oltre che dalla cessione del quinto, da sequestro e pignoramento nel rispetto dei seguenti limiti, riferiti all’ammontare della retribuzione netta dell’interessato:

  • 1/3 per gli alimenti dovuti per legge;
  • 1/5 per debiti verso il datore di lavoro, derivanti dal rapporto di lavoro;
  • 1/5 per tributi dovuti a Stato, Province e Comuni, afferenti al lavoratore interessato, oltre al credito vantato nei confronti del personale.

In quest’ultimo caso, il pignoramento effettuato dall’agente della riscossione deve rispettare i seguenti limiti, riferiti sempre alla retribuzione netta:

  • 1/10 se lo stipendio netto (al lordo del pignoramento) è pari o inferiore a 2.500,00 euro;
  • 1/7 se lo stipendio netto (al lordo del pignoramento) è superiore a 2.500,00 ma pari o inferiore a 5.000,00 euro;
  • 1/5 se lo stipendio netto (al lordo del pignoramento è superiore a 5.000,00 euro.

Acconto con cessione del quinto o pignoramento: possibile?

L’acconto di quote della retribuzione si configura come una semplice modalità di pagamento dello stipendio. Di conseguenza, previa richiesta dei lavoratori, l’erogazione di acconti da parte del datore di lavoro a dipendenti soggetti a cessioni del quinto / pignoramenti non si pone in contrasto con i vincoli imposti dalle citate procedure, a patto che, in sede di successivo recupero dell’acconto in busta paga, venga data precedenza alle trattenute a titolo di cessioni / pignoramento.

Coesistenza tra pignoramento e cessione, cambia qualcosa per l’erogazione dell’acconto?

Ai fini dell’erogazione dell’acconto le considerazioni di cui al paragrafo precedente non cambiano in caso di coesistenza tra pignoramento e cessione, dal momento che, anche in queste ipotesi, l’acconto viene recuperato sul netto residuo, una volta detratti pignoramenti e cessioni.

E’ utile tuttavia ricordare che in caso di pignoramento notificato mentre è in corso una cessione del quinto, è pignorabile 1/5 dello stipendio complessivo (che comprende anche la quota ceduta). Il pignoramento, in ogni caso, non può mai superare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta.

Al contrario la cessione del quinto con pignoramento in atto deve limitarsi alla differenza tra i due quinti dello stipendio netto e la quota pignorata.

Un esempio di acconto con cessione dello stipendio / pignoramento in corso

Facciamo l’esempio del lavoratore Caio il quale è interessato da un contratto di finanziamento con estinzione mediante cessione di un quinto dello stipendio. La quota mensile da recuperare in busta paga ammonta ad euro 135,00 in 120 rate, dal momento che l’importo totale dovuto dall’interessato corrisponde ad euro 16.200,00.

Il 10 maggio 2024 l’azienda, previa richiesta di Caio, riconosce un acconto sulla prima retribuzione disponibile (in tal caso quella di aprile) pari ad euro 500,00.

In sede di elaborazione paghe dovrà essere recuperato dal netto teoricamente spettante (corrispondente a 1.600,00 euro), la somma di 135,00 euro a titolo di cessione del quinto.

Sull’importo residuo, pari ad euro 1.600,00 - 135,00 = 1.465,00 euro potrà essere recuperato l’acconto di 500,00 euro, portando così il netto da liquidare al lavoratore a:

1.600,00 - 135,00 - 500,00 = 965,00 euro.

Nel caso in cui la retribuzione di Caio sia gravata, oltre che da una cessione, da un pignoramento, pari a 120,00 euro, il recupero dell’acconto avverrà su un netto residuo di 1.600,00 - 135,00 (cessione del quinto) - 120,00 (pignoramento) = 1.345,00 euro.

A questo punto, recuperato anche l’acconto di 500,00 euro, il netto da pagare a Caio risulta pari a 845,00 euro.