Certificazione Unica 2023 anche per minimi e forfettari, le istruzioni

Patrizia Del Pidio

18 Marzo 2023 - 08:14

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Anche lavoratori autonomi minimi e forfettari devono presentare la Certificazione Unica 2023. Vediamo le istruzioni che i lavoratori autonomi devono seguire.

Certificazione Unica 2023 anche per minimi e forfettari, le istruzioni

La Certificazione Unica 2023 non è solo per i lavoratori dipendenti ma riguarda anche i I contribuenti titolari di partita Iva in regime dei minimi o in regime forfettario che sono tenuti alla presentazione.

Bisogna fare molta attenzione nella presentazione di questa certificazione perchè i contribuenti forfettari e minimi non sono considerati sostituti di imposta e se, quindi, ricevono, una fattura con ritenuta d’acconto devono saldarla al lordo della ritenuta. Sono infatti esentati, questi contribuenti, dal versamento delle ritenute d’acconto e, quindi, anche dalla presentazione del modello 770.

La scadenza per la trasmissione dell’ex modello Cud segue il calendario ordinario, quindi:

  • entro il 16 marzo la Cu deve essere fatta pervenire al lavoratore, ma va ricordato che per le partite Iva in regime forfettario o dei minimi non è obbligatorio ma solo opzionale;
  • entro il 31 ottobre va inviata all’Agenzia delle entrate, poiché viene applicato lo stesso termine ultimo del modello 770.

Vediamo di seguito le istruzioni per la compilazione della certificazione unica 2023 per le partite Iva che applicano un regime fiscale agevolato.

Certificazione Unica 2023: contribuenti ordinari, minimi e forfettari

Sono obbligati a presentare la certificazione unica e il modello 770 coloro che svolgono attività professionali, compresi i soggetti che, per motivi particolari (si pensi ai minimi), non sono soggetti a ritenuta d’acconto pur essendo sostituti d’imposta.

Per quanto riguarda le partite Iva forfettarie è importante ricordarsi che il soggetto, non essendo sostituto d’imposta, non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2022.

Fatta questa premessa, nella tabella di seguito sono sintetizzate le possibili combinazioni compensi erogati/soggetto pagante/obblighi Cu e modello 770:

Soggetti coinvolti Obblighi Certificazione Unica e modello 770
Ordinario che fattura ad ordinario Sia CU 2017 che modello 770
Ordinario che fattura a minimo Sia CU che modello 770
Ordinario che fattura a forfettario Il forfettario non compilerà né la CU né il modello 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche
Minimo che fattura ad ordinario L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770
Minimo che fattura a minimo Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770
Minimo che fattura a forfettario Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche
Forfettario che fattura ad ordinario L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770
Forfettario che fattura a minimo Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770
Forfettario che fattura a forfettario Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche

In merito alla scadenza, le CU 2023 dei forfettari potranno essere trasmesse insieme al modello 770 entro il 31 ottobre.

Il termine di trasmissione del 16 marzo 2023 riguarda solo quelle relative alle somme corrisposte a dipendenti e pensionati (soggetti interessati al modello 730 precompilato).

Certificazione Unica 2023 minimi e forfettari: cambiano i codici per la compilazione

La compilazione della CU va fatta sempre tenendo in considerazione le istruzioni dell’Agenzia delle entrate.

Vediamo quando vanno usati determinati codici nella compilazione, sono a titolo esemplificativo

  • il codice 21 va usato in caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
  • il codice 22 si usa per indicare erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
  • il codice 24 va utilizzato per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014;
  • i codici 13 e 14 sono da utilizzare nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente, il 50% o il 90% dell’ammontare erogato), in relazione ai lavoratori autonomi impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero prima del 30 aprile 2019 e che hanno esercitato l’opzione di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta.

I contribuenti minimi e forfettari dovranno compilare la CU con compensi e somme percepite: i dati vanno inseriti nel “quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” della Certificazione Unica, come (nel caso degli agenti e dei rappresentati) l’ammontare delle provvigioni e dei compensi corrisposti nel 2022 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfettario.

Se i compensi sono assoggettati a contributi previdenziali bisogna fare una distinzione:

  • il contributo integrativo Gestione Separata INPS del 4% concorre alla formazione del compenso ed è da riportare nella CU;
  • il contributo integrativo relativo alle casse professionali non deve essere riportato perché non costituisce compenso.

Certificazione Unica 2023 per minimi e forfettari: il caso inverso e sanzioni

Nel caso in cui siano i professionisti operanti in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario, le regole da seguire sono diverse a seconda dei casi.

I contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi ex DL 98/2011 sono sostituti d’imposta.

Questo significa che il contribuente nel regime dei minimi che eroga un compenso ad un professionista in regime ordinario dovrà:

  • versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  • certificare il compenso tramite compilazione e invio della certificazione unica 2022 e del modello 770/2022.

Infatti, i contribuenti minimi sono esonerati dall’applicazione della ritenuta sulle proprie fatture ma, viceversa, non sono esonerati dall’applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute (in quanto sono, come si diceva prima, sostituti d’imposta).

Al contrario, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014 che erogano compensi a un professionista nel regime ordinario non sono sostituti d’imposta.

Questo significa che il contribuente forfettario che eroga compensi a un professionista in regime ordinario:

  • non dovrà operare la ritenuta d’acconto e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata “integralmente”, esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);
  • non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica 2023 e modello 770.

L’unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF:

  • il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso;
  • l’ammontare lordo del compenso erogato.

Infine, è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

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