Certificazione Unica 2021 anche per contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi o in forfettario: di seguito, vediamo quali sono le istruzioni per la compilazione e le scadenze da rispettare.

Certificazione Unica 2021, anche i contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi o in regime forfettario devono presentare l’ex modello CUD.
Così come negli scorsi anni, anche nel 2021 la scadenza da prendere in considerazione è quella relativa al modello 770, quindi il 31 ottobre. Cadendo però di domenica, ed essendo lunedì un giorno di festa, la scadenza slitta al 2 novembre.
La scadenza del 16 marzo per l’invio all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente, invece, è opzionale per i contribuenti minimi o forfettari.
Di seguito, le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2021 per i lavoratori autonomi che seguono un regime agevolato.
Certificazione Unica 2021: contribuenti ordinari, minimi e forfettari
Sono obbligati a presentare la certificazione unica e il modello 770 coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi i soggetti che, per motivi particolari (si pensi ai minimi), non sono soggetti a ritenuta d’acconto pur essendo sostituti d’imposta.
Per quanto riguarda i contribuenti forfettari è importante ricordarsi che il soggetto, non essendo sostituto d’imposta, non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2021.
Fatta questa premessa, nella tabella di seguito sono sintetizzate le possibili combinazioni compensi erogati/soggetto pagante/obblighi Cu e modello 770:
Soggetti coinvolti | Obblighi Certificazione Unica e modello 770 |
---|---|
Ordinario che fattura ad ordinario | Sia CU 2017 che modello 770 |
Ordinario che fattura a minimo | Sia CU che modello 770 |
Ordinario che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il modello 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Minimo che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770 |
Minimo che fattura a minimo | Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770 |
Minimo che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Forfettario che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770 |
Forfettario che fattura a minimo | Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770 |
Forfettario che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
In merito alla scadenza, le CU 2021 dei forfettari potranno essere trasmesse insieme al modello 770 entro il 31 ottobre, data che quest’anno slitta al 2 novembre.
Il termine di trasmissione del 16 marzo riguarda solo quelle relative alle somme corrisposte a dipendenti e pensionati (soggetti interessati al modello 730 precompilato).
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Certificazione Unica 2021 minimi e forfettari: istruzioni per la compilazione
Per quanto riguarda la compilazione della CU per minimi e forfettari è fondamentale seguire le istruzioni e fare attenzione al codice da inserire:
- codice 7: va usato in caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- codice 8: si usa per indicare erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- codice 12: va utilizzato per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
Contribuenti minimi e forfettari dovranno compilare la CU con compensi e somme percepite: i dati vanno inseriti nel “quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” della Certificazione Unica, come (nel caso degli agenti e dei rappresentati) l’ammontare delle provvigioni e dei compensi corrisposti nel 2020 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfettario.
Se i compensi sono assoggettati a contributi previdenziali bisogna fare una distinzione:
- il contributo integrativo Gestione Separata INPS del 4% concorre alla formazione del compenso ed è da riportare nella CU;
- il contributo integrativo relativo alle casse professionali non deve essere riportato perché non costituisce compenso.
Certificazione Unica 2021 per minimi e forfettari: il caso inverso e sanzioni
Nel caso in cui siano i professionisti operanti in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario, le regole da seguire sono diverse a seconda dei casi.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi ex DL 98/2011 sono sostituti d’imposta.
Questo significa che il contribuente nel regime dei minimi che eroga un compenso ad un professionista in regime ordinario dovrà:
- versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2021 e del modello 770/2021.
Infatti, i contribuenti minimi sono esonerati dall’applicazione della ritenuta sulle proprie fatture ma, viceversa, non sono esonerati dall’applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute (in quanto sono, come si diceva prima, sostituti d’imposta).
Al contrario, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014 che erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non sono sostituti d’imposta.
Questo significa che il contribuente forfettario che eroga compensi ad un professionista in regime ordinario:
- non dovrà operare la ritenuta d’acconto e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata “integralmente”, esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);
- non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica 2019 e modello 770/2020.
L’unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF:
- il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso;
- l’ammontare lordo del compenso erogato.
Infine, è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
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