Non si fermano mai. Anche se ormai l’opinione pubblica ha capito che spesso ci troviamo di fronte a arroganti truffatori, la casta delle banche continua imperterrita a mostrare i propri deliri di onnipotenza. Molti clienti subiscono minacce come questa: «Se non fa un versamento per rientrare nei limiti del fido concesso, le revochiamo la linea di credito e la segnaliamo alla Centrale rischi». Salvo poi scoprire che il fuori fido era stato causato dall’addebito delle competenze trimestrali, calcolate con tassi di interesse usurai.
E ancora: «Se non ha i soldi per sistemare la posizione, li chieda all’azienda di suo marito, altrimenti revochiamo i fidi pure a lui», anche quando quei prestiti erano stati concessi con gravi responsabilità in termini di esercizio abusivo e tecnicamente errato del credito.
Queste intimidazioni sono fatte anche dal semplice cassiere che, forte della sua posizione psicologicamente dominante di “bancario”, offende, umilia e talvolta ridicolizza il cliente. Usa pressioni basate su bugie e incompetenza che spesso portano il cliente a rivolgersi agli usurai “di strada” per onorare il debito. La menzogna che ancora oggi le banche usano maggiormente come minaccia è appunto la «segnalazione alla Centrale rischi». Un vizio che non intendono perdere anche perché a loro non costa nulla: non corrono alcun rischio legale.
È importante spiegare una volta per tutte che la ‘Centrale Rischi’ è stata creata dalla Banca d’Italia solo per consentire agli istituti di valutare la solvibilità di chi richiede il credito e abbattere i «rischi» nel prestare denaro. Possono esservi segnalati anche gli affidati “corretti”. Quindi la «segnalazione» (o meglio la «minaccia di segnalazione») viene usata dal sistema del credito in maniera distorta come strumento di pressione ed estorsione per costringere la vittima-cliente al pagamento di somme talvolta non dovute.
La Centrale rischi – così come altre banche dati creditizie come Crif, Experian, eccetera – è un istituto unilaterale e discrezionale che non trae origine da norme di legge, ma che, se utilizzato in maniera subdola e strumentale, provoca l’esclusione del soggetto o dell’azienda segnalata dal mondo del credito legale. Insomma, i «rischi» per il segnalato sono molto più gravi rispetto al fine per il quale essa è stata creata.
I bancari inoltre utilizzano frequentemente come fosse un mantra anche l’espressione «ti segnalo a sofferenza in Centrale rischi» senza sapere (o forse lo sanno benissimo) che tale procedura è prevista solo per soggetti in stato di «conclamata insolvenza», ovvero per una «impotenza strutturale e non soltanto temporanea di un’azienda a soddisfare regolarmente i debiti a causa del venir meno della liquidità e del credito necessario per far fronte alle attività». Nulla di più, ma soprattutto nulla di meno.
«La mia azienda non era in condizioni finanziarie così deteriorate eppure il direttore mi ha paventato più volte questa pesante ipotesi», mi raccontano spesso piccoli imprenditori che seguo per la ristrutturazione del debito. Non c’è da sorprendersi: la menzogna e la minaccia sono alla base del fare banca.
Lo stato di insolvenza è cosa ben diversa da una situazione di momentanea crisi di liquidità, che comunque va dimostrata al giudice con competenza e professionalità attraverso l’analisi dei bilanci, la gestione della dinamica incassi-pagamenti, la verifica dell’esistenza di ripetute e sostanziali pregiudizievoli.
A tal proposito, vale la pena far vedere che tipo di reazione ha avuto una grande banca del Paese quando un imprenditore che non è assolutamente in stato di conclamata insolvenza e che ha un debito residuo di circa 35 mila (comprensivo di interessi presumibilmente usurai) non può accettare (altrimenti altera i suoi equilibri finanziari) un piano di rientro in 17 rate da 1.500 euro con un versamento iniziale di 8 mila euro. Quell’imprenditore non scappa ma propone un rientro in 20 rate (solo tre in più rispetto a quelle previste dalla banca) da 1.500 euro e una rata iniziale di 3 mila euro (anziché 8 mila euro: una differenza di soli 5 mila).
La risposta è questa: «Vi preavvertiamo che in difetto di pagamento entro e non oltre il termine sopra indicato ci vedremo costretti a prendere nei vostri confronti le iniziative giudiziali che riterremo più opportune per conseguire il recupero del nostro credito e che procederemo con il passaggio a sofferenza della vostra posizione». I reati commessi dalle banche non si “limitano” alla minaccia e alla menzogna. Sono numerosi, più gravi e spesso non sanzionati. E finché non si mette mano al codice in modo da invertire questa tendenza, il loro strapotere non si attenuerà mai.