Svolta della Corte Costituzionale nell’indicazione dei criteri per l’assegnazione delle case popolari: lo stato di bisogno deve essere il criterio prevalente. Ecco le ultime novità.
Svolta storica nei criteri per l’assegnazione delle case popolari, ora deve essere data prevalenza al criterio reddituale e allo stato di bisogno. A dirlo è la Corte Costituzionale nella sentenza 1 dell’8 gennaio 2026. Ecco le novità.
La Corte Costituzionale nella storica sentenza in cui ribadisce la prevalenza dello stato di bisogno nell’assegnazione di case popolari, prende il via dalla Legge della regione Toscana n. 2 del 2019. Questa prevede che nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) la commissione debba tener conto 2 criteri, entrambi legati alla durata:
- residenza anagrafica nel territorio interessato dal bando;
- attività lavorativa continuativa svolta nello stesso territorio.
Tale principio viene ribaltato dalla Corte Costituzionale che, invece, pone al centro lo stato di bisogno. Ecco le novità nei criteri di assegnazione delle case popolari.
Bando assegnazione case popolari illegittimo: il caso
La normativa censurata prevede che, in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), l’attribuzione, ai fini della graduatoria, di punti 1; 2; 3; 3,5 o 4, a seconda che la presenza sul territorio sia, rispettivamente, di almeno tre, cinque, dieci, quindici o venti anni.
Viene, quindi, attribuito un punteggio più o meno elevato avendo come riferimento il lasso temporale di residenza o attività lavorativa, non viene, invece, data prevalenza allo stato di bisogno del soggetto richiedente. Nell’assegnazione della casa popolare si tende in questo modo a privilegiare i soggetti che da più tempo sono sul territorio.
La questione di legittimità costituzionale è sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze che ipotizza il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e primo comma dell’articolo 117 della Costituzione.
L’articolo 3 fissa il principio di uguaglianza formale e al secondo comma quello di uguaglianza sostanziale riconoscendo in capo alla Repubblica l’obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
L’articolo 117 comma 1, invece, prevede che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”
Secondo il Tribunale di Firenze, le disposizioni censurate, innanzitutto, non perseguirebbero uno scopo legittimo. Se, infatti, la normativa regionale intende garantire il diritto all’abitazione di chi versa in stato di bisogno, allora “non si comprende come tale scopo possa essere raggiunto attraverso l’elevata valorizzazione della residenza. ”
Corte Costituzionale: lo stato di bisogno deve essere al centro nei criteri di assegnazione delle case popolari
La Corte Costituzionale sottolinea che il problema sollevato dalla Legge della regione Toscana non è il criterio di residenza in sé ma il fatto che si dia prevalenza a tale criterio fino al punto di comprimere la rilevanza dello stato di bisogno.
In realtà la ratio dell’edilizia popolare è proprio quella di venire incontro alle esigenze abitative della fasce più deboli della popolazione.
La Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2026 (8 gennaio) ribadisce
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente rimarcato la centrale considerazione dello stato di bisogno per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Che il diritto all’abitazione rientri «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana»
La sentenza conferma che l’ERP serve a “garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.
Di conseguenza, la Corte Costituzionale dichiara incostituzionali le norme in oggetto in quanto:
- violano il principio d’eguaglianza in senso formale (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versino tutte in condizioni di fragilità;
- sono in contrasto con il principio d’eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), che affida alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».
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