Casa, dal 3 agosto scattano i nuovi obblighi per costruzioni e ristrutturazioni

Patrizia Del Pidio

21 Luglio 2026 - 09:35

Ristrutturazioni e nuove costruzioni: dal 3 agosto 2026 scattano i nuovi obblighi sulle energie rinnovabili. Scopri quote minime e deroghe.

Casa, dal 3 agosto scattano i nuovi obblighi per costruzioni e ristrutturazioni

Per chi intende costruire una casa o affrontare una ristrutturazione profonda, dal 3 agosto 2026 cambiano le regole e subentrano nuovi obblighi: nel progetto deve essere prevista una quota minima di energia prodotta da fonti rinnovabili e destinata a coprire parte dei consumi dell’abitazione.

La novità recepisce le direttive Ue sulla transizione energetica e in particolare la Direttiva 2413 del 2023 nota come Red III aggiornando il quadro nazionale previsto dal decreto legislativo numero 28 del 2011 e dal decreto legislativo numero 199 del 2021 in attuazione della Red II.

In particolare:

  • il Dlgs 28/2011 promuove l’uso di energie rinnovabili e obbliga all’integrazione di impianti a energia rinnovabile (es. solare termico, fotovoltaico) negli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti.
  • Il Dlgs 199/2021 (noto come “Decreto Rinnovabili”) recepisce la direttiva europea Red II con l’obiettivo di promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050.

L’obiettivo della modifica è quello di superare il modello italiano delle abitazioni che consumano dalla rete elettrica per spingere alla transizione che porterebbe sempre più edifici a essere in grado di produrre in autonomia l’energia necessaria.

Nuovi obblighi dal 3 agosto, chi riguardano?

La novità non investe tutti i proprietari immobiliari che affrontano una manutenzione dell’immobile. Cambiare gli infissi o rinnovare il bagno, ad esempio, non obbliga a introdurre nel progetto le fonti rinnovabili. Solo nel caso vi siano trasformazioni strutturali dell’immobile o dei suoi impianti saranno previste soglie di copertura rinnovabile.

Ovviamente le quote variano in base alla tipologia di intervento:

  • per le nuove costruzioni è prevista la quota minima di copertura dei consumi per la climatizzazione invernale ed estiva e la produzione di acqua calda sanitaria tramite fonti rinnovabili per almeno il 60% dei consumi. La quota sale al 65% se gli edifici sono di proprietà pubblica o destinati all’uso pubblico;
  • per ristrutturazioni rilevanti dell’immobile che interessano più del 50% della superficie disperdente (l’insieme di pareti, pavimenti, infissi che separano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dal terreno o da locali non riscaldati) dell’involucro edilizio e che comportano anche la sostituzione o la ristrutturazione dell’impianto termico, la quota che deve essere coperta da fonti rinnovabili è del 40%;
  • per ristrutturazioni meno massicce che coinvolgono una superficie compresa tra il 25% e il 50% dell’involucro edilizio, anche senza interventi sull’impianto termico, è obbligatorio rispettare una quota del 15% dei consumi proveniente da fonti rinnovabili.

Quali sono le soluzioni per raggiungere la quota?

Anche se nella maggior parte dei casi queste novità spaventano chi deve affrontare una ristrutturazione, la normativa italiana non impone un singolo modo per arrivare al risultato. Questo significa che il proprietario, insieme al tecnico abilitato può scegliere la tecnologia più idonea all’immobile, al contesto geografico e alle necessità degli abitanti, purché sia soddisfatta la percentuale prevista.
Gli interventi che servono per raggiungere la quota del fabbisogno energetico prodotta da fonti rinnovabili sono:

  • impianti fotovoltaici per produrre l’energia da destinare ai consumi domestici e all’accumulo;
  • pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per integrare l’impianto di riscaldamento;
  • pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua o aria-aria per sostituire le tradizionali caldaie a gas e per garantire il riscaldamento in inverno e il raffrescamento estivo;
  • sistemi geotermici, ovvero impianti che sfruttano la temperatura costante del sottosuolo per la climatizzazione;
  • biomasse e sistemi ibridi.

Deroghe ammesse

Anche se le quote da rispettare non sono facoltative e l’integrazione delle energie rinnovabili nel progetto di ristrutturazione è un requisito essenziale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e per l’agibilità dell’immobile, sono state previste anche deroghe parziali e totali.

Le deroghe sono riconosciute qualora l’immobile sia soggetto a vincoli paesaggistici che vietino l’installazione di pannelli o strutture esterne e anche quando vi è impossibilità tecnica (mancanza di superficie sul tetto, orientamento sfavorevole, ecc.) che renda l’installazione impossibile. La deroga è prevista anche qualora l’investimento necessario risulti antieconomico rispetto ai benefici energetici previsti.