Canone Rai, l’esenzione dal pagamento va chiesta entro il 30 giugno

Patrizia Del Pidio

16 Giugno 2026 - 09:51

Canone Rai 2026, c’è tempo fino al 30 giugno per inviare la domanda di esenzione. Ecco i requisiti necessari, chi può fare richiesta e le modalità d’invio.

Canone Rai, l’esenzione dal pagamento va chiesta entro il 30 giugno

C’è tempo fino al 30 giugno per poter richiedere l’esenzione del Canone Rai 2026 per il secondo semestre dell’anno. Per molti contribuenti questa è l’ultima chiamata per alleggerire la bolletta dell’energia elettrica, ma non tutti hanno diritto all’esenzione. Al di là del fatto che la finestra temporale per presentare la domanda di esenzione si sta via via accorciando, è bene conoscere i requisiti necessari e chi sono i soggetti che possono essere esentati e come compilare l’istanza senza commettere errori.

Il canone Rai, l’imposta per il possesso del televisore, può essere disdetto entro la fine di giugno e questo consente di non pagare per il secondo semestre dell’anno (da luglio a dicembre) e risparmiare 45 euro. Se, poi, si desidera continuare a non pagare va presentata un’ulteriore domanda entro il 31 gennaio 2027 (valida per tutto l’anno). Va specificato che la richiesta di esenzione per l’intero 2027 può essere presentata a partire dal 1° luglio 2026: le domande inviate dopo il 30 giugno valgono, infatti, per l’anno successivo.

Per chi non ha presentato la richiesta di esenzione entro la fine di gennaio, infatti, il canone Rai è dovuto per il 2026, a meno che non si presenti la domanda di esenzione per il secondo semestre entro la fine di questo mese.

La scadenza del 30 giugno, però, oltre a essere una scadenza per coloro che non hanno inviato la richiesta di esenzione a inizio anno, serve anche per coloro che hanno raggiunto i requisiti per non pagare il canone Rai successivamente alla scadenza di fine gennaio.

Si tratta di:

  • coloro che non detengono un apparecchio televisivo nell’abitazione principale;
  • chi ha compiuto i 75 anni e rispetta i requisiti reddituali previsti dalla normativa.

Se non si coglie l’occasione per presentare l’istanza entro il 30 giugno, qualsiasi domanda presentata successivamente avrà valore per l’intera annualità 2027 e questo significa che, pur avendo diritto all’esenzione il contribuente deve continuare a versare il canone Rai fino a dicembre 2026.

Canone Rai, a chi spetta l’esenzione?

A richiedere l’esenzione possono essere tutti coloro che non detengono un apparecchio televisivo nell’abitazione. L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, specifica che può richiederla chi non ha

un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione del ministero dello Sviluppo Economico (nota del 20 aprile 2016 del MISE). La legge specifica che tablet e smartphone non rientrano nella casistica e non devono pagare il canone tv.

L’esenzione, però, spetta anche per età a chi possiede un apparecchio televisivo e nello specifico a chi ha compiuto i 75 anni e ha un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro (questo limite di reddito comprende anche l’eventuale reddito del coniuge convivente). Il beneficio non spetta se l’ultra settantacinquenne convive con persone che percepiscono un reddito più alto (a esclusione del collaboratore domestico/addetto all’assistenza personale).

I 75 anni devono essere stati compiuti o negli anni precedenti, oppure entro il 31 luglio dell’anno in corso (2026).

Come si chiede l’esenzione del Canone entro il 30 giugno?

L’avente diritto deve presentare entro il 30 giugno un’autocertificazione con cui dichiara di non possedere apparecchi atti alla ricezione del segnale televisivo nella propria casa o di aver compiuto/di compiere entro il 31 luglio i 75 anni e non avere un reddito superiore agli 8.000 euro.

La certificazione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e fatta pervenire alla stessa telematicamente, avvalendosi dell’ausilio di un Caf o di un professionista abilitato o, in alternativa:

  • via PEC all’indirizzo [email protected];
  • tramite raccomandata senza busta, come indicato dalle istruzioni ufficiali, all’indirizzo Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 – 10121.
Modulo esenzione non detenzione
Autocertificazione
Modulo esenzione ultra 75 anni
Autocertificazione

Canone Rai già pagato da un membro della stessa famiglia anagrafica

Un caso particolare in cui è necessario presentare l’istanza è quello in cui il Canone Rai risulti già pagato da un altro membro della famiglia anagrafica. Nel presentare la dichiarazione sostitutiva si deve indicare che si fa parte della famiglia anagrafica in cui già qualcuno paga il Canone TV.

In questo caso si deve compilare il quadro B, ma a differenza degli altri casi l’istanza può essere inviata in qualsiasi momento dell’anno ma l’esonero dal pagamento seguirà queste regole:

  • se si è parte della stessa famiglia anagrafica dal 1° gennaio dell’anno in cui si presenta la dichiarazione il canone per quell’anno non è dovuto;
  • se si entra a far parte della famiglia dal 2 gennaio al 1° luglio il canone deve essere pagato per il primo semestre;
  • se si entra a far parte della famiglia dal 2 luglio al 1° gennaio dell’anno successivo il canone deve essere pagato per tutto l’anno, mentre spetta l’esenzione dall’anno successivo.

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