Calcolo fondo perduto perequativo: quali campi della dichiarazione dei redditi servono?

Rosaria Imparato

06/09/2021

02/12/2022 - 15:08

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Come si calcola il fondo perduto perequativo? Col provvedimento delle Entrate del 4 settembre sono stati individuati i campi della dichiarazione dei redditi da tenere in considerazione.

Calcolo fondo perduto perequativo: quali campi della dichiarazione dei redditi servono?

Si aggiunge un tassello riguardante il fondo perduto perequativo, il terzo contributo previsto dal decreto Sostegni bis. L’Agenzia delle Entrate ha individuato, con il provvedimento del 4 settembre, i campi della dichiarazione dei redditi degli anni 2019 e 2020 necessari per calcolare a quanto ammonta il contributo.

Il decreto Sostegni bis ha previsto tre tipi di fondo perduto per le attività economiche in difficoltà:

  • il contributo automatico, ovvero la replica del precedente intervento;
  • il contributo alternativo;
  • il fondo perduto a conguaglio o perequativo.

Il contributo a fondo perduto perequativo, o a conguaglio, non segue la logica del calo di fatturato, ma si basa sui dati del risultato economico d’esercizio.

Calcolo fondo perduto perequativo: quali campi della dichiarazione dei redditi servono?

Possono accedere al beneficio del fondo perduto a conguaglio le attività economiche con due requisiti:

  • fatturato non superiore a 10 milioni di euro nel 2019;
  • avere un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

A stabilire le percentuali del secondo parametro è un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che però ancora non è stato emanato.

Con il provvedimento del 4 settembre, però, l’Agenzia delle Entrate aggiunge un tassello fondamentale per il calcolo del fondo perduto perequativo spettante.

Provvedimento AdE - 4 settembre 2021
Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

L’allegato A del provvedimento infatti contiene i campi della dichiarazione dei redditi a prendere in considerazione per effettuare il calcolo dell’aiuto spettante.

Per il modello 730 il dato da considerare è indicato nel prospetto di liquidazione, considerando la somma di tutte le colonne 3 dei righi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati, in cui in colonna 2 risultano i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10.

Per il modello redditi, invece, si considera:

  • esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria o semplificata: reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • esercenti attività di lavoro autonomo: differenza tra totale dei compensi e totale delle spese;
  • esercenti attività di lavoro autonomo e impresa in regime vantaggio o forfetario ad imposta sostitutiva: reddito d’impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite;
  • esercenti attività di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse: reddito d’impresa forfetario al lordo delle perdite;
  • titolari di reddito agrario: reddito agrario imponibile;
  • società sportive dilettantistiche: reddito d’impresa forfetario al lordo delle perdite;
  • società in regime di tonnage tax: reddito d’impresa forfetario al lordo delle perdite.
Allegato A - provvedimento AdE 4 settembre 2021
Campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

È bene ricordare che, in ogni caso, il contributo non può superare i 150mila euro. L’impresa può scegliere se richiederlo come bonifico o come credito d’imposta.

Fondo perduto perequativo, rimane il nodo della scadenza per la dichiarazione dei redditi

Il prossimo passo prevede l’emanazione del decreto MEF. A questo punto, l’Agenzia delle Entrate, con tutte le informazioni utili, potrà pubblicare il provvedimento con il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare la domanda e ottenere il contributo.

Qui però sorge un problema. Il decreto Sostegni bis ha posto la scadenza per l’invio della domanda al 10 settembre, invece che al 30 novembre come da termine ultimo naturale.

La scadenza è quindi vicinissima, e sono ben due i provvedimenti (quello delle Entrate con il modello da compilare e il decreto MEF con le percentuali) che ancora mancano all’appello. I professionisti hanno più volte chiesto la proroga della scadenza almeno al 30 settembre, eventualità che diventa sempre più concreta visti i tempi stretti.

Il rovescio della medaglia, però, è che se si concede più tempo per inoltrare le istanze, ci vorrà anche più tempo per l’erogazione dei contributi.

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