Fondo perduto perequativo, come fare il calcolo? Guida ed esempi delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

30/11/2021

25/10/2022 - 12:14

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Contributo a fondo perduto perequativo, come fare il calcolo dell’importo? Le istruzioni e gli esempi nella guida dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021.

Fondo perduto perequativo, come fare il calcolo? Guida ed esempi delle Entrate

Fondo perduto perequativo, calcolo influenzato non solo dall’ammontare di ricavi e compensi ma anche dagli aiuti già fruiti.

Il nuovo contributo a fondo perduto per il quale dal 29 novembre è possibile presentare domanda, è calcolato tenuto conto delle somme già ricevute nel corso del 2020 e nel 2021 a titolo di ristoro delle perdite derivanti dalla pandemia da Covid.

Si parte dalla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al 2019 rispetto al 2020, per poi sottrarre l’importo dei contributi a fondo perduto già ottenuti. Al totale si applicheranno poi le diverse percentuali di ristoro previste, dal 30% al 5%.

Le istruzioni e gli esempi per il calcolo del contributo a fondo perduto perequativo sono contenute nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 29 novembre 2021. Scendiamo quindi nel dettaglio.

Fondo perduto perequativo, come fare il calcolo? Guida ed esempi delle Entrate

Il contributo a fondo perduto perequativo sarà riconosciuto tenuto conto di quanto già erogato a ciascun richiedente.

Per determinare l’importo spettante bisognerà quindi prima effettuare una disamina dei contributi riconosciuti, da quelli introdotti con il decreto Rilancio fino alle somme previste dal decreto Sostegni bis.

Un lavoro a ritroso che servirà per l’appunto per determinare la base di calcolo del contributo perequativo, per il quale sarà possibile presentare domanda entro la scadenza del 28 dicembre 2021.

Con la pubblicazione del modello per l’istanza e delle istruzioni per la compilazione, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti una guida dedicata all’ultimo degli aiuti emergenziali previsti dal decreto Sostegni bis, che aiuta a capire come calcolare la somma spettante.

Si dovrà quindi procedere per gradi.

Il primo passo consiste nel calcolo della differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta 2020 che, ai fini dell’accesso al contributo, dovrà esser pari almeno al 30%.

Per la verifica del requisito, il risultato economico d’esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre il risultato economico d’esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo.

Prendiamo quindi uno degli esempi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate: se nel periodo d’imposta 2019 il risultato economico d’esercizio è un utile di 38.200 euro, e nel periodo d’imposta è una perdita di 5.500 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo:

+38.200 meno -5.500 = +43.700.

Tenuto conto che il peggioramento è pari al 114% del risultato economico 2019, è soddisfatto il requisito del peggioramento minimo del 30%.

Dall’importo emerso bisognerà poi sottrarre il totale dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente.

Calcolo fondo perduto perequativo, dal contributo Rilancio al Sostegni bis: tutti gli aiuti da sottrarre

Dovranno essere sottratti alla differenza del risultato economico d’esercizio i seguenti contributi a fondo perduto:

  • “contributo Rilancio” (articolo 25 del decreto legge n. 34/2020);
  • “contributo centri storici” e “contributo santuari” (articolo 59 del decreto legge n. 104/2020;
  • “contributo Comuni montani” (articolo 60 del decreto legge n. 104/2020;
  • “contributo Ristori”, “contributo Ristori bis” e “contributo maggiorazione 50% zone rosse” (articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 137/2020;
  • “contributo Natale” (articolo 2 del decreto legge n. 172/2020);
  • “contributo Sostegni” (articolo 1 del decreto legge n. 41/2021);
  • “contributo Sostegni bis automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 73/2021);
  • “contributo Sostegni bis attività stagionali” (articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legge n. 73/2021).

Tutte le somme erogate a titolo di ristoro delle perdite generate dalle restrizioni anti-Covid contribuiranno ad abbattere l’importo del fondo perduto perequativo.

La ratio della misura è chiara: chi ha già avuto un supporto da parte dello Stato, avrà un contributo di importo inferiore. Chi invece è rimasto parzialmente escluso dalle misure riconosciute dal 2020 e fino alla metà del 2021, potrà invece beneficiare di una somma maggiore, in ottica per l’appunto perequativa.

Un aspetto che è ancor più chiaro se si considera che, qualora l’importo complessivo dei contributi già ottenuto sia uguale o maggiore del peggioramento registrato, il contributo perequativo non viene erogato.

Riprendiamo quindi il caso riportato nell’esempio di cui sopra.

Nel caso di peggioramento pari a 43.700 euro e percezione di contributi a fondo perduto per un importo pari a 8.600 euro, la base per il calcolo del contributo perequativo è determinata dalla seguente operazione:

43.700 - 8.600 = 35.100.

Se invece l’importo dei precedenti contributi a fondo perduto percepiti è pari, ad esempio, a 52.300 euro, non spetterà l’aiuto perequativo.

Calcolo fondo perduto perequativo, importo dal 30% al 5%

Arriviamo dunque al terzo passaggio per il calcolo dell’importo spettante.

Alla differenza del risultato economico d’esercizio, dopo aver sottratto l’importo dei contributi a fondo perduto percepiti, bisognerà applicare le diverse percentuali stabilite in relazione all’ammontare di ricavi e compensi del 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Non è previsto il riconoscimento di un importo minimo, mentre è pari a 150.000 euro il contributo massimo che ciascun richiedente potrà ottenere.

Riprendendo nuovamente il caso sopra esposto, se il soggetto la cui base di calcolo è pari a 35.100 euro ha conseguito ricavi e compensi inferiori a 100.000 euro, l’importo del contributo spettante ammonterà a 10.530 euro (35.100 x 30%).

L’importo calcolato seguendo i passaggi di cui sopra dovrà essere indicato nel campo “Ammontare del contributo calcolato in base ai dati indicati nella sezione Requisiti”, presente nella sezione “Minor importo richiesto” del modulo di domanda.

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