Bonus Tari 2026, novità. L’Isee basso non basta più

Patrizia Del Pidio

24 Marzo 2026 - 11:25

Non bsta l’Isee entro il limite per avere diritto al bonus Tari. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria che chiarisce la spettanza.

Bonus Tari 2026, novità. L’Isee basso non basta più

Il bonus Tari che nel 2026 riduce la tassa del 25% e che rientra nei bonus sociali richiede un Isee entro un determinato limite. Ma a differenza degli altri bonus sociali, per quello relativo alla tassa sui rifiuti, non basta il rispetto della soglia Isee per averne diritto, ma è necessario che siano posseduti anche tutti i requisiti previsti dal regolamento comunale.

Prima dell’applicazione a livello nazionale il bonus Tari era riconosciuto a livello locale in base a quanto previsto dal regolamento comunale. A cambiare le carte in tavola è la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che conclude che per avere diritto alla riduzione è necessario il rispetto anche di tutti gli altri requisiti e solo l’Isee non basta.

Per il bonus Tari l’Isee non basta

Nella sentenza n.1346 depositata il 3 marzo 2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio si analizza un ricorso contro il mancato riconoscimento dell’esenzione Tari nonostante l’attestazione Isee nei limiti previsti per gli anni compresi tra il 2019 e il 2021.

Il bonus in quegli anni era regolato dalle delibere Comunali, non essendo ancora regolamentato a livello nazionale. Il regolamento del Comune di Roma prevedeva che l’esenzione fosse riconosciuta a tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

  • occupare o condurre l’immobile come abitazione principale;
  • essere intestatario della Tari per l’abitazione per la quale si chiede l’esenzione;
  • essere in possesso di un Isee non superiore a 6.500 euro;
  • non avere debiti che riguardano la Tari o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si applica l’esenzione.

Bonus Tari negato per mancanza dei requisiti

Il ricorso era stato già rigettato dal collegio di primo grado e il rigetto è stato confermato anche dalla Corte di Giustizia Tributaria poiché il contribuente non era in possesso di tutti i requisiti richiesti, come sua stessa ammissione.

La Corte, nella sentenza, ha sottolineato che anche se per ognuno degli anni in questione l’Isee del contribuente era inferiore ai 6.500 euro, così come richiesto dal regolamento di Roma, Al tempo stesso, per poter beneficiare dell’esenzione, era necessario che non risultino debiti relativi a Tari e Tares risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del beneficio.

Il contribuente non ha mai dimostrato di essere in possesso anche di questo requisito essenziale per avere diritto al beneficio. Questo requisito, nell’adempimento dell’onere della prova previsto dall’articolo 2697 del codice civile, impone di fornire la dimostrazione dei fatti a prescindere dal fatto che le pretese di pagamento nei confronti del contribuente siano state fornite tardivamente. Con l’eccezione dell’annualità 2018, prescritta, il contribuente ha ammesso l’esistenza dei debiti pregressi per le annualità precedenti.

Proprio per questo motivo il bonus Tari non è stato riconosciuto. La Corte del Lazio chiarisce invece che il bonus è un’agevolazione per chi è in difficoltà ma cerca di essere in regola.

Bonus Tari anni passati

A prescindere dal bonus Tari dal 2025 in poi, che è riconosciuto in base ai requisiti richiesti dall’Arera a livello nazionale, per gli anni precedenti è necessario controllare attentamente i regolamenti comunali per comprendere se il beneficio spettava.Prima di dare per scontato lo sconto sulla Tari degli anni passati è sempre bene verificate la posizione debitoria presso lo sportello tributi del proprio Comune. Se si hanno pendenze relative agli anni passati, si potrebbe valutare una rateizzazione.

Argomenti

# ISEE
# Tari

Trading online
in
Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.